Finanziaria 2008 e Scuola.
Mario Piemontese, da
ReteScuole
del 24/12/2007
Dopo 3 mesi di dibattito
parlamentare ben poco è cambiato rispetto all'iniziale
disegno di legge finanziaria 2008. A
questo punto possiamo tranquillamente affermare che la Scuola non
esiste sia per il Governo che per la maggioranza che in Parlamento lo
sostiene. La devastazione continua. Di seguito le parti della
Finanziaria 2008 che riguardano la Scuola.
Milano, 23 dicembre 2007
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Articolo 1 comma 207
(Detrazione per le spese di autoaggiornamento dei docenti)
207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento
e per la formazione.
Articolo 2 Commi 276 e
277
(Edilizia Scolastica)
276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica
istruzione e dell'economia e delle finanze.
Articolo 2 Commi 411 e
412
(Riduzione organici personale della scuola e clausola di salvaguardia)
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono
adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale,
l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad
ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla
valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio
con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto
del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente:
«Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal
dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente
direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
1998»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine
dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto
personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite
corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui
è obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, da conseguire ai sensi dei commi da 605
a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi
di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente
determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897
milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro
1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine
di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 2 Commi 413 e
414
(Ridefinizione organico di sostegno)
413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione,
con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità
devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra
province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno
è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza
organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo
restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto
dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo
personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché
la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il
rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente
abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte
le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste
dal comma 413 e dal presente comma.
Articolo 2 Comma 415
(Incremento assunzioni personale ATA)
415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «20.000 unità» sono
sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
Articolo 2 Comma 416
(Formazione iniziale e reclutamento dei docenti)
416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare
regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero
dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare
le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento
adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro
dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario
da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale
il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e
dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente,
attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del
personale docente,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando
il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta
salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati
l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
Articolo 2 Commi
417-425
(Razionalizzazione rete scolastica)
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro
il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un
modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La
sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati
nel medesimo atto di indirizzo.
418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti
relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento
della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione
territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio
delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali
interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli
enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti
interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore
efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di
cui sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al
fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo
conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del
servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito
da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della
pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base
degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al
comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli
obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al
piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle
previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento
sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni
competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la
parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419,
ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone
una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al
Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle
economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione
delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422
confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore
della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli
effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione
all'intero
territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti
territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli
elementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse
afferenti il settore
dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma
423 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Articolo 2 Comma 426
(Finanziamento licei linguistici degli enti locali)
426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti
locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di
funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici
ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del
fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
Articolo 2 Comma 427
(Accantonamento 15% finanziamenti scuola per attività istituzionali)
427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno
2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta
autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e
generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività
di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione
del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione
in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
Articolo 2 Commi 442 e
443
(Messa in sicurezza edifici Scuola e Università)
442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma
decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo
prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed
universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici
aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse
finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il
cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in
relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il
Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5
milioni di euro per l'anno 2008.
ART. 2 comma 501 e 502
(Fondi per la previdenza integrativa pubblico impiego ed accelerazione
versamento quota Ministero per fondo ESPERO)
501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a
carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del
personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi
dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del
contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di
previdenza complementare,
con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il
versamento della quota parte a carico del lavoratore.
Art. 3 commi 131-147
(Risorse per i rinnovi contrattuali)
131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese
ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in
materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo
1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del
bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di
euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il
personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei
benefìci stipendiali previsti
dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale
docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto
dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è
stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro
da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della
carriera docente.
133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di
105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di
181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio
1995, n. 195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche
funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e
della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia
di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro
straordinario, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di
migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono
stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico
intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10
milioni di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono
esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini
del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.
138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede
alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali
e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva
della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa
attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione,
con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli
istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di
mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì
destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e
solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità
interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno
sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente
comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli
oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il
rispetto del patto di stabilità interno.
139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al
comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto
previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono
posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di
272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a
decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39
milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui
all'articolo 2, comma 428.
141. Le somme indicate ai commi 131,132, 133, 134, 135, 140
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente
nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione
delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale
limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e
parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di
cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei
dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale
sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno
2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP i
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti
a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente
comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti
per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola
relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la
posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124.