Per la prima volta, si è stabilito il principio
dei finanziamenti diretti agli istituti privati
Un regolamento sulle paritarie
manda all'aria la legge.
Franco Colajanni da ItaliaOggi
del 18/12/2007
Martedì 11 dicembre il consiglio dei ministri ha
approvato il regolamento recante norme in materia di convenzioni con
le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6 del d.
legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27. A leggerlo bene, si tratta di un
provvedimento che va in contrasto sia con la legge di parità
(62/2000), sia con la legge 3 febbraio 2006, n. 27che ne ha completato
l'attuazione riducendo a due sole tipologie (paritarie e meramente
private) le scuole non statali del nostro paese. Ecco perché.
È noto che la legge di parità(62/2000) riguarda essenzialmente la
regolamentazione giuridica di tali scuole. Essa non è stata mai
completata, con il finanziamento di queste scuole da parte dello
stato. Si tratta di un vincolo e di un limite dettato dalla
Costituzione (art. 33, comma 3 ) che la legge di parità rispetta dopo
che è stato rispettato dalle leggi di oltre mezzo secolo di
legislazione repubblicana.
Il regolamento sulle scuole primarie paritarie apparentemente sembra
rispettare lo spirito della legge di parità (contributi in presenza di
prestazioni per l'utenza), ma in realtà ne stravolge il significato.
Infatti la Convenzione ivi prevista è di fatto estesa a tutte le
attuali scuole primarie paritarie in quanto risulta vincolata
unicamente dall'esistenza della scuola medesima. In tal caso infatti
verrebbero meno i contributi previsti per gli alunni portatori di
handicap o destinatari di specifici provvedimenti di recupero e di
integrazione, ma resterebbero confermati quelli relativi alle classi
funzionanti. Si tratta di una scelta dubbia sotto il profilo della
condizione di costituzionalità che caratterizzava la legge di parità
(contributi dello stato solo in cambio di prestazioni gratuite per
l'utenza).Va in ogni caso ricordato che tale scelta era stata
anticipata dall'art 5, comma 1, del decreto ministeriale del 2 agosto
2007 emanato da Fioroni. Grazie ad esso è attualmente in corso, per
l'anno 2007, la procedura per l'erogazione di 19.367 euro per classe,
con il solo requisito della esistenza della scuola primaria paritaria.
Grazie a tale decreto è anche in corso, per la prima volta in Italia ,
almeno in via di principio, il finanziamento diretto delle scuole
secondarie paritarie di primo e secondo grado. Si tratta della
corresponsione di 1.200 euro a scuola più 1.000 euro per ciascuna
classe per il primo grado e di 4.000 euro più 2.000 per ogni classe
del biennio per il secondo grado. Con tale regolamentazione il
finanziamento di tutte le scuole paritarie con o senza fini di lucro
diviene un diritto universalmente riconosciuto a cui può opporre un
limite solo una transitoria carenza di finanziamenti in bilancio. La
legge di parità è così finita nel cestino e senza una legge e la
relativa verifica parlamentare.
Ma restando nell'ambito delle decisioni recenti del consiglio dei
ministri, si può rilevare che per essere compatibile con la legge di
parità il regolamento avrebbe in primo luogo dovuto prevedere che, in
assenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni previste per la
richiesta della convenzione, questa non dovrebbe essere concessa. E
che le prestazioni erogate, sulla base delle quali si dovrebbe
ottenere il contributo statale, sono gratuite e quindi non sono
oggetto di ulteriore pagamento da parte degli utenti.
Occorre precisare che mentre per le scuole primarie paritarie è
previsto un regolamento per stabilire le condizioni per la stipula
della Convenzione, per le scuole dell'infanzia le condizioni per
l'erogazioni dei contributi sono stabilite dall'art. 339 del Testo
unico. Esso prevede che «alle scuole materne non statali che accolgono
gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che
somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il ministero
della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni
accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può
corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi».
Tale norma, la cui validità è stata riconfermata dalla legge 27/2006,
non risulta abrogata neppure implicitamente dai commi 635 e 636 della
legge finanziaria 2007,
Attualmente, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 2
agosto 2007, è in corso una erogazione di contributi alle scuole
paritarie dell'infanzia che ignora la legge vigente (art 339 del Testo
unico) in quanto non richiede determinate prestazioni per l'utenza,
Il decreto ministeriale del 3 agosto 2007 è stato impugnato presso il
Tar perché non conforme a quanto disposto dai commi 635 e 636
dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007e dall'articolo 13, comma
6,della legge 27/2006. Nel caso che il giudice amministrativo dovesse
negare l'annullamento del decreto riscontrando la sua piena conformità
con i suddetti commi della legge finanziaria si pone il problema della
costituzionalità dei richiamati commi della stessa legge.