Per la prima volta, si è stabilito il principio dei finanziamenti diretti agli istituti privati

Un regolamento sulle paritarie
manda all'aria la legge.

Franco Colajanni da ItaliaOggi del 18/12/2007

 

Martedì 11 dicembre il consiglio dei ministri ha approvato il regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6 del d. legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. A leggerlo bene, si tratta di un provvedimento che va in contrasto sia con la legge di parità (62/2000), sia con la legge 3 febbraio 2006, n. 27che ne ha completato l'attuazione riducendo a due sole tipologie (paritarie e meramente private) le scuole non statali del nostro paese. Ecco perché.
È noto che la legge di parità(62/2000) riguarda essenzialmente la regolamentazione giuridica di tali scuole. Essa non è stata mai completata, con il finanziamento di queste scuole da parte dello stato. Si tratta di un vincolo e di un limite dettato dalla Costituzione (art. 33, comma 3 ) che la legge di parità rispetta dopo che è stato rispettato dalle leggi di oltre mezzo secolo di legislazione repubblicana.

Il regolamento sulle scuole primarie paritarie apparentemente sembra rispettare lo spirito della legge di parità (contributi in presenza di prestazioni per l'utenza), ma in realtà ne stravolge il significato. Infatti la Convenzione ivi prevista è di fatto estesa a tutte le attuali scuole primarie paritarie in quanto risulta vincolata unicamente dall'esistenza della scuola medesima. In tal caso infatti verrebbero meno i contributi previsti per gli alunni portatori di handicap o destinatari di specifici provvedimenti di recupero e di integrazione, ma resterebbero confermati quelli relativi alle classi funzionanti. Si tratta di una scelta dubbia sotto il profilo della condizione di costituzionalità che caratterizzava la legge di parità (contributi dello stato solo in cambio di prestazioni gratuite per l'utenza).Va in ogni caso ricordato che tale scelta era stata anticipata dall'art 5, comma 1, del decreto ministeriale del 2 agosto 2007 emanato da Fioroni. Grazie ad esso è attualmente in corso, per l'anno 2007, la procedura per l'erogazione di 19.367 euro per classe, con il solo requisito della esistenza della scuola primaria paritaria.

Grazie a tale decreto è anche in corso, per la prima volta in Italia , almeno in via di principio, il finanziamento diretto delle scuole secondarie paritarie di primo e secondo grado. Si tratta della corresponsione di 1.200 euro a scuola più 1.000 euro per ciascuna classe per il primo grado e di 4.000 euro più 2.000 per ogni classe del biennio per il secondo grado. Con tale regolamentazione il finanziamento di tutte le scuole paritarie con o senza fini di lucro diviene un diritto universalmente riconosciuto a cui può opporre un limite solo una transitoria carenza di finanziamenti in bilancio. La legge di parità è così finita nel cestino e senza una legge e la relativa verifica parlamentare.

Ma restando nell'ambito delle decisioni recenti del consiglio dei ministri, si può rilevare che per essere compatibile con la legge di parità il regolamento avrebbe in primo luogo dovuto prevedere che, in assenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni previste per la richiesta della convenzione, questa non dovrebbe essere concessa. E che le prestazioni erogate, sulla base delle quali si dovrebbe ottenere il contributo statale, sono gratuite e quindi non sono oggetto di ulteriore pagamento da parte degli utenti.

Occorre precisare che mentre per le scuole primarie paritarie è previsto un regolamento per stabilire le condizioni per la stipula della Convenzione, per le scuole dell'infanzia le condizioni per l'erogazioni dei contributi sono stabilite dall'art. 339 del Testo unico. Esso prevede che «alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi».

Tale norma, la cui validità è stata riconfermata dalla legge 27/2006, non risulta abrogata neppure implicitamente dai commi 635 e 636 della legge finanziaria 2007,

Attualmente, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2007, è in corso una erogazione di contributi alle scuole paritarie dell'infanzia che ignora la legge vigente (art 339 del Testo unico) in quanto non richiede determinate prestazioni per l'utenza,

Il decreto ministeriale del 3 agosto 2007 è stato impugnato presso il Tar perché non conforme a quanto disposto dai commi 635 e 636 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007e dall'articolo 13, comma 6,della legge 27/2006. Nel caso che il giudice amministrativo dovesse negare l'annullamento del decreto riscontrando la sua piena conformità con i suddetti commi della legge finanziaria si pone il problema della costituzionalità dei richiamati commi della stessa legge.