Beppe Fioroni ripristina il sistema eliminato
nel '97.
Scopo: agevolare la commissione giudicante.
Il pre-giudizio rispunta alla maturità.
Scrutinio dei prof sull'alunno prima
dell'accesso all'esame
da Italia Oggi
del 17/4/2007
Tutti a giudizio prima dell'esame di stato: si
ripresenta, sotto forma di novità, un vecchio onere eliminato nel 1997
dalla legge n. 425. Dalla prossima maturità, come prescritto
dall'ordinanza n. 26/2007 del ministro dell'istruzione, Beppe Fioroni,
sarà compito del consiglio di classe provvedere alla stesura di un
giudizio di ammissione per ogni candidato interno. Il provvedimento è
stato firmato da viale Trastevere e reca le istruzioni e le modalità
organizzative per gli esami di stato delle superiori dell'anno
scolastico 2006/2007.
La ristrutturazione della maturità è stata
avviata dalla legge n. 1/2007 con il dichiarato intento di restituire
serietà e dignità all'esame quale vicenda culminante per il percorso
scolastico. Tanto, da un lato, si riflette come veritiero
apprezzamento del risultato conseguito dallo studente quanto, d'altro
canto, si configura come carta di identità di una scuola seria e in
grado di fornire una preparazione adeguata ai propri discenti. In
questa ottica deve leggersi il rigore della legge (art. 1) che
impedisce l'ammissione in caso di debiti formativi contratti nei
precedenti anni scolastici e non saldati. Rigore escluso per i primi
due anni di applicazione della nuova normativa, cioè per gli studenti
delle attuali classi quarte e quinte. Resta il fatto che è, tuttavia,
possibile non concedere l'ammissione di uno studente che non raggiunga
valutazioni sufficienti nelle singole discipline.
In altri termini, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,
ha il compito di rassegnare un giudizio per ogni alunno che venga
ammesso, al fine di ´fornire alla commissione di esame ogni utile dato
informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato'.
I problemi insorgono in presenza di materie insufficienti sia qualora
il consiglio decida per l'ammissione sia in caso negativo: per
entrambe le ipotesi occorre stendere una specificata motivazione.
Avremo, quindi, casi (probabilmente, la maggioranza) ove l'ammissione
trova giustificazione nei motivi rilevati dal consiglio di classe, e
altre situazioni nelle quali i docenti saranno tenuti a dar conto
delle motivazioni che impediscono l'accesso dell'alunno agli esami di
stato.
Le linee guida per determinare i motivi rilevanti erano state già
indicate nella circolare n. 5/2007, diffusa pochi giorni dopo la legge
di riforma con lo scopo di essere esplicativa: la scuola deve
procedere a una valutazione (´complessiva', precisa adesso
l'ordinanza) dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle
competenze acquisite nell'ultimo anno, nonché delle sue capacità
critiche ed espressive e infine degli sforzi compiuti per colmare
eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli
di affrontare l'esame.
Qualche incertezza riemerge invece dalle notizie dell'ultima ora: una
nota (n. 3108) a firma di Mario Dutto, neo direttore generale per gli
ordinamenti scolastici.
La nota ha per esplicito intento quello di dare ´precisazioni' sui
giudizi di ammissione e si conclude affermando che il consiglio di
classe ´ha comunque facoltà' di esprimere il giudizio nei confronti di
studenti senza debiti.
Invero, stante il fatto che nell'ordinanza (atto proveniente
direttamente dal ministro) è viceversa fatto espresso dovere di
formulazione del detto giudizio, sembra preferibile, anche se di
dubbio effetto pratico, provvedere all'onere di emettere lo stesso.