Corsi di perfezionamento, due pesi e due misure.

da Tuttoscuola, 4/4/2007

 

I corsi di perfezionamento universitari della legge 270/2004 valgono 3 punti. I corsi di perfezionamento organizzati secondo i regolamenti didattici di ateneo, valgono, invece, solo un punto. La differenza tra gli uni e gli altri consiste nel fatto che i primi danno titolo al conseguimento di un diploma, mentre gli altri danno luogo semplicemente all’attribuzione di un attestato di frequenza.

I nuovi punteggi possono essere fatti valere solo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. E in ogni caso non possono essere utilizzati più di 3 titoli fino a un massimo di 10 punti.

E’ questo uno dei chiarimenti più importanti che il Ministero della pubblica istruzione si appresta a diffondere, in vista della imminente tornata di aggiornamento della graduatorie provinciali degli abilitati. Gli elenchi, già noti agli addetti ai lavori come graduatorie permanenti, da quest’anno saranno trasformati in liste ad esaurimento. E il termine di presentazione della domande è stato fissato al prossimo 19 aprile.

L’amministrazione ha spiegato, inoltre, che la differenza di punteggio tra le due diverse tipologie di corsi è dovuta anche al fatto che, per i corsi regolati dalla legge 270/2004 è obbligatoria la maturazione di 1500 crediti formativi universitari, pari a 1500 ore di impegno, mentre per gli altri corsi è sufficiente che la durata sia annuale e che terminino con un esame finale.