Primine: per quest’anno si può.
da
Tuttoscuola del 12/9/2006
Con nota prot. 7798 del 12 settembre,
firmata dal Capo di Gabinetto del ministro Fioroni, è stata apportata
una modifica alle modalità di accesso agli esami di idoneità alla
seconda classe con le quali il 31 agosto scorso era stato disposto
che, d’ora in poi, l’età richiesta per sostenere tale esame doveva
essere pari a quella degli alunni di seconda.
Scopo di quella nota (prot. n. 7265) era quello di evitare che
potessero accedere direttamente alla seconda anche quei bambini che,
per il contestuale diritto di anticipo di iscrizione alla prima
classe, avrebbero compiuto sei anni di età il 30 aprile successivo.
Conseguentemente dal prossimo giugno 2007 gli esami di idoneità non
avrebbero consentito deroghe all’età di accesso alla seconda classe.
Nei giorni scorsi, a quanto si è appreso, il ministero e gli uffici
scolastici periferici sono stati subissati da centinaia di proteste di
genitori e rappresentanti di istituti privati che, per effetto di tale
nota, vedevano annullati gli impegni, assunti da tempo, per
l’effettuazione della preparazione (primine) dei bambini nati nel 2001
o nei primi quattro mesi del 2002.
La protesta ha determinato una riflessione sull’argomento che ha dato
nuovi risultati.
La nuova nota del Capo di Gabinetto, pur confermando la modifica
dell’età di accesso all’esame di idoneità, consente infatti, in via
eccezionale, una deroga per questo anno scolastico 2006-07
"Considerato che le operazioni propedeutiche allo stesso, sia sotto il
profilo delle aspettative dei genitori che hanno scelto di far
frequentare anticipatamente la scuola primaria ai propri figli presso
scuole private, sia sotto quello della programmazione finanziaria e
dell'organizzazione didattica delle scuole stesse, si sono consolidate
in data antecedente alla nuova linea interpretativa."
La nota ministeriale conferma, quindi, che, limitatamente a questo
anno scolastico, valgono ancora "le indicazioni a suo tempo fornite
che permettevano di iniziare la scolarità obbligatoria in età
anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 28
marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo n. 59/2004."