Finanziaria:
Gli articoli che riguardano la scuola.

Ecco il testo che riguarda la scuola pubblicato dalla CGIL ma smentito da Padoa Schoppa.

Roma, 27/9/2006

 

 

Articolo 17 - (Innalzamento rapporto alunni-docenti)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, il rapporto alunni/docente è progressivamente incrementato fino a raggiungere il rapporto di 12 alunni per ogni docente entro l’anno scolastico 2012/2013, nella misura, rispettivamente, di 10,6 alunni per un docente nell’a.s. 2007/2008 e di 11 alunni per un docente nell’a.s. 2008/2009. Per i restanti anni scolastici, detto rapporto è incrementato nella misura dello 0,25 in ragione d’anno.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008:

a) è soppresso l’organico funzionale previsto, per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, dall’art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre1996, n. 662;

b) è innalzato il rapporto alunni/classe, previsto dalla vigente normativa, nella misura e sulla base di parametri e criteri previsti dai decreti di cui al comma 3 del presente articolo;

c) è abrogato l’art. 10 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331 che prevede deroghe, alla vigente disciplina in materia di formazione delle classi, nel caso in cui le stesse accolgano alunni portatori di handicap sebbene assistiti dal docente di sostegno;

d) è abrogato il comma 3 dell’art. 18 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331; conseguentemente i criteri generali in materia di formazione delle classi si applicano anche nel caso di istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, secondo modalità da definire con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo;

e) in attesa di una complessiva revisione, entro il termine stabilito dalla vigente normativa, della disciplina di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 in materia di formazione iniziale dei docenti, è abrogato il comma 4 dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, fatto salvo il completamento dei corsi biennali già attivati per l’anno accademico 2006/2007.
 

3. Con uno o più decreti del Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono definiti i parametri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 2 nonchè ulteriori criteri e modalità finalizzati ad una revisione dell’attuale organizzazione didattica checonsenta il perseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo.
 

Articolo 18 - (Riduzione personale ATA)

1. Con decreto deI Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi in modo da conseguire, nell’anno scolastico 2007/2008, una riduzione del 6% della consistenza numerica di ciascuna delle citate dotazioni organiche determinate per l’anno scolastico 2006/2007.

Articolo 19 (Interventi sugli insegnanti di sostegno)

All’art. 40, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole “138 alunni” sono sostituite con le parole“168 alunni” e all’art. 40, cornma 1, settimo periodo, della medesima legge, sono soppresse le parole da: “nonché la possibilitàalle parole: “particolarmente gravi”.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.