Restano i vecchi piani di studio. Ma le scuole possono decidere diversamente.
I libri di testo disponibili sono quelli del 2005.

Ancora indicazioni nazionali.

 Italia Oggi del 12/9/2006

 

Niente tutor e portfolio, ma le indicazioni nazionali restano. E con esse anche i libri di testo adottati dalle scuole e compilati sulla base dei piani di studio stilati dalla Moratti. È un anno scolastico all'insegna dell'incertezza quello che si delinea al primo squillo di campanella. Molte le questioni sul tappeto che ancora attendono una soluzione. Oltre a quelle derivanti dalla coesistenza del vecchio con il nuovo, anche i vecchi problemi connessi alla gestione degli incarichi di supplenza. Come, per esempio, l'annosa questione del completamento dell'orario di cattedra per i titolari di spezzoni e i ritardi delle amministrazioni periferiche nell'acquisizione delle disponibilità.
Indicazioni nazionali, provvisorie ma vigenti.

La questione della cogenza o meno delle indicazioni nazionali non è stata ancora chiarita dal ministero della pubblica istruzione. Il provvedimento più recente in materia (nota prot. 7625/FR del 31 agosto scorso) richiama espressamente la vigenza delle ´indicazioni nazionali allegate al decreto legislativo n. 59/2004 che hanno carattere provvisorio, come esplicitamente indicato nel decreto legislativo stesso'.

Contestualmente, però, afferma anche la vigenza del regolamento sull'autonomia, che attribuisce alle istituzioni scolastiche piena libertà nel definire il proprio progetto didattico. Che si concretizza nel piano dell'offerta formativa varato dal collegio dei docenti.

In buona sostanza, dunque, sembrerebbe che l'amministrazione centrale, più che inviare alle istituzioni scolastiche delle disposizioni cogenti e imperative, abbia ritenuto di suggerire dei semplici principi di metodo, tesi a valorizzare l'autonomia scolastica più che a comprimerla.


Indicazioni senza presupposti

Tanto più che le indicazioni nazionali sono funzionali al portfolio. E il portfolio, almeno per quest'anno, non dovrà essere compilato. A ciò va aggiunto il fatto che la redazione del portfolio è di stretta competenza del tutor. E le norme sull'introduzione di questa figura professionale sono state disapplicate dall'accordo del 17 luglio scorso. Non solo. Un ulteriore presupposto del tutor e del portfolio è costituito dalle cosiddette unità di apprendimento: strumenti di programmazione didattica volti a dare attuazione alle indicazioni in funzione della redazione del portfolio. Insomma, si tratta di una sorta di meccanismo, strettamente consequenziale, che non può funzionare se manca anche uno solo degli elementi che concorrono a metterlo in moto.


Tutor e portfolio

A maggior ragione se tali presupposti coincidono con elementi essenziali quali il tutor e il portfolio. Sulla inesistenza del tutor, peraltro, non vi sono dubbi, dal momento che le relative disposizioni sono state disapplicate contrattualmente. Quanto al portfolio, nonostante le relative norme continuino a esistere, il ministero della pubblica istruzione ha consigliato alle istituzioni scolastiche di ´soprassedere dall'applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento'. Ciò per evitare di esporre i docenti al rischio di eventuali responsabilità penali, derivanti dal trattamento di dati sensibili o personali degli alunni in assenza di un apposito regolamento.


I libri di testo

Resta il fatto, però, che i libri di testo attualmente in commercio, in massima parte, sono stati compilati tenendo conto delle indicazioni nazionali. E anche su questo vi è un provvedimento ministeriale: la circolare n. 15 del 20 febbraio 2006, che definisce i confini dell'autonomia scolastica proprio in materia di scelta dei libri di testo.

A questo proposito l'amministrazione centrale ha chiarito che l'adozione dei testi, in quanto espressione dell'autonomia scolastica, si ´realizza anche con la scelta consapevole e mirata di strumenti didattici coerenti con il piano dell'offerta formativa', si legge nel provvedimento, ´oltreché, ovviamente, con i nuovi piani di studio, introdotti dalle indicazioni nazionali, allegate al citato decreto legislativo n. 59/2004, che sostituiscono i programmi di insegnamento già previsti per la scuola elementare e per la scuola media'.


Si torna alla programmazione?

Non di meno, è ragionevole ritenere che, venendo a cadere i vincoli del tutor e del portfolio, l'autonomia progettuale delle scuole possa rientrare nel suo alveo naturale, qual è quello della programmazione didattica, in alternativa ai vincoli delle unità di apprendimento, che sono state concepite in funzione di un diverso tipo di prestazione, volta alla documentazione del percorso didattico-apprenditivo per il tramite del portfolio.

Fin qui le questioni di carattere generale. Restano da definire, inoltre, alcune importanti questioni che riguardano i precari: la fruizione del diritto al completamento e il problema dei ritardi nella gestione delle disponibilità.


Il completamento

La questione del completamento è caratterizzata da un forte contenzioso a tutti i livelli, dovuto alla mancanza di indicazioni attuative nella normativa secondaria di riferimento. Si tratta, in particolare, dell'ultimo comma dell'articolo 3 e del primo comma dell'articolo 4, del decreto ministeriale 201/2000: il regolamento delle supplenze.

La normativa regolamentare, infatti, nel disporre il diritto al completamento per il docente titolare di spezzone, non spiega come fare per attribuire tale completamento. E per questo motivo nel corso degli anni si sono succedute interpretazioni difformi tra i vari uffici scolastici e, non di rado, da scuola a scuola.


La cattedra va frazionata

Il contenzioso verte essenzialmente sulla questione del frazionamento della cattedra. L'articolo 4 del regolamento delle supplenze, infatti, stabilisce che dopo l'accettazione le operazioni di assunzione non possono essere soggette a rifacimento.

E dunque, nel caso in cui un docente accetti uno spezzone (in assenza di cattedre disponibili) se dovesse subentrare la disponibilità di una cattedra intera, non può lasciare lo spezzone per accettare la cattedra. Resta il fatto, però, che il docente titolare di spezzone permane nel proprio diritto al completamento dell'orario. Dunque, l'amministrazione ha l'obbligo di frazionare la cattedra per consentire al docente di completare l'orario.


Lo ha detto il mIur nel 2003

Questo principio è stato affermato dall'amministrazione centrale con una nota indirizzata all'ufficio scolastico regionale della Sicilia (2791 ufficio VI del 16/9/2003) nella quale si dice che ´sembra equo ritenere in posizione tuttora utile in graduatoria quegli aspiranti cui sia stato precedentemente attribuita una supplenza inferiore all'orario completo consentendo loro il completamento d'orario, anche frazionando le ulteriori disponibilità sopravvenute', recita il provvedimento, ´nei limiti e modalità in cui ciò non pregiudichi in alcun modo la funzionalità didattica, nel rispetto del principio indicato dall'art. 37, comma 7, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola'.


Gli spezzoni ai docenti di ruolo

E a peggiorare questo clima di incertezza contribuisce notevolmente anche la questione della precedenza dei docenti di ruolo sui supplenti, ad assumere eventuali spezzoni fino alla concorrenza delle 24 ore settimanali (si veda l'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). Precedenza fissata da una norma primaria, che dovrebbe soccombere di fronte al diritto al completamento sancito contrattualmente. Il contratto, infatti, deroga le norme di legge a meno che queste non impediscano espressamente la possibilità di deroga per via pattizia (si veda l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).


Le cattedre dell'ultima ora

Il problema del completamento è strettamente connesso con i ritardi delle amministrazioni periferiche nell'acquisire le disponibilità. Ritardi dovuti, in primo luogo, ai comportamenti omissivi e agli errori materiali sia nelle comunicazioni delle scuole ai centri servizi amministrativi, sia nella redazione dei prospetti da parte degli uffici scolastici provinciali. Che potrebbero essere evitati informatizzando completamente le operazioni.

È bene ricordare, infatti, che la maggior parte delle operazioni vengono ancora gestite utilizzando i supporti cartacei. Di qui l'inevitabilità di errori e omissioni. A ciò vanno aggiunti i ritardi connessi alla trasmissione dei provvedimenti di mobilità annuale che, non di rado, giungono agli uffici scolastici dopo che sono terminate le operazioni di nomina. Idem per quanto riguarda i provvedimenti di esonero e semiesonero dei vicari.

Il risultato è che i docenti che si trovano all'apice delle graduatorie, a volte, sono costretti ad accettare sedi scomode. Salvo constatare dopo qualche giorno, in seconda convocazione, l'esistenza di sedi molto più convenienti non rese note in prima convocazione. Il tutto aggravato dal fatto che, talvolta, le sedi disponibili in seconda convocazione danno luogo all'attribuzione del raddoppio del punteggio, in quanto situate in comuni di montagna, ubicati a più di 600 metri dal livello del mare. Si tratta, peraltro, di situazioni ricorrenti, che ogni anno avvelenano il clima, già di per sé teso, che caratterizza le convocazioni per l'attribuzione degli incarichi di supplenza.