Finanziaria 2007 -
di Carlo Giacobini, da Handy Lex del 3/10/2006
Il Governo ha presentato il 29 settembre scorso il Disegno di Legge che costituirà la base di discussione per la Legge Finanziaria 2007. È bene precisare che, quanto anticipato dagli organi di informazione, non è ancora legge. Il Disegno passa ora all’esame della Commissione Bilancio della Camera, dopodiché seguirà il dibattito nei due rami del Parlamento. Interverranno molti emendamenti sia di origine governativa che proposti in Aula. È ipotizzabile che il testo definitivo verrà approvato, come ormai d’uso, negli ultimissimi giorni dell’anno. Nel testo presentato, salvo due passaggi, sono assenti misure, positivo o negative, che riguardino direttamente le persone con disabilità o le loro famiglie. Il primo passaggio che riguarda le persone con disabilità è citato nell’articolo 3 nella parte che tratta delle detrazioni per carichi di famiglia. Il provvedimento è inserito nelle nuove misure che rivedono il calcolo dell’IRPEF cioè delle imposte sui redditi. Attualmente è in vigore il regime della deduzione per carichi di famiglia, cioè è possibile dedurre dal reddito lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i familiari a carico. La nuova Finanziaria reintrodurrebbe, se approvata, il precedente sistema della detrazione: si detraggono cioè importi variabili a seconda del reddito per i figli e i familiari a carico. In sintesi: è prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Tornando alla detrazione aggiuntiva prevista per i figli portatori di handicap, va ricordato che anche in precedenza era prevista una maggiorazione. Quando vigeva l’analogo regime di detrazione (fino al 31 dicembre 2004) per i figli con handicap era prevista una detrazione di 774,69 euro, contro i 516,46 previsti per gli altri figli. Una maggiorazione di oltre 250 euro contro i 70 previsti ora. Il secondo e ultimo passaggio riguarda le agevolazioni sui veicoli per le persone disabili, ed è inserito nell’articolo 5 relativo – non è un caso – alle misure contro l’elusione fiscale. Nel suo Disegno di Legge il Governo puntualizza: “Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .” È quasi superfluo sottolineare l’inapplicabile vacuità di questa enunciazione. Come si accerterà l’uso esclusivo o prevalente? Più perentorio e operativo il comma successivo che recita: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.” Nella sostanza il Governo intende impedire al disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo “agevolato” di rivenderlo nell’immediato a meno che non abbiano necessità di altri adattamenti. La valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna con la non considerazione della normativa già vigente. Come si ricorderà, infatti, già oggi non è possibile ottenere nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto agevolato. Inoltre, l’ipotesi crea disparità fra le stesse persone con disabilità: il Disegno si riferisce, in chiusura del comma citato, a “nuovi e diversi adattamenti”. Si ricordi che non tutte le persone con disabilità necessitano di adattamenti sui veicoli e che lo stesso Legislatore non impone a tutti l’obbligo di adattare il veicolo quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Su tali aspetti si ci augura intervengano successivi emendamenti. Va da ultimo segnalato che non si trovano nel testo del Disegno le temute misure relative alla riduzione degli insegnanti di sostegno presenti nelle “bozze non ufficiali” del Disegno di Legge e su cui la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) aveva espresso una dura posizione. In compenso è previsto un piano per tentare di risolvere il problema degli insegnati in soprannumero. È previsto un piano per la loro riconversione professionale finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. Questo non significa che saranno assegnati più insegnanti di sostegno di quanti attualmente previsto (1 ogni 138 alunni frequentanti salvo deroghe per casi gravissimi). Inoltre l’effettiva ricaduta positiva dipende in modo determinante dalla qualità della formazione, aspetto che interessa, comunque, anche gli insegnanti – di sostegno e non – già in ruolo.
Gli articoli della Finanziaria 2007 relativi alla scuola. Il testo completo della finanziaria 2007.
3 ottobre 2006
Carlo Giacobini
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