Una sola grave insufficienza non basta anche se ci sono dei debiti formativi.

Sempre più difficile bocciare.

 La scuola deve attenersi ai criteri predefiniti

Italia Oggi del 10/10/2006

 

Non può essere bocciato l'alunno che ha un debito formativo ma nell'ambito di una situazione finale che rispetta i parametri complessivi fissati dalla scuola. E questo ancorché tale predefinizione possa apparire in contrasto con la normativa. Il Tar della Campania, prima, e il Consiglio di stato, successivamente, hanno accolto il ricorso di un genitore ravvisando eccesso di potere del consiglio di classe che, prevaricando le indicazioni poste dal collegio dei docenti, aveva ritenuto di non ammettere alla classe successiva lo studente minorenne.

 

IL FATTO

La delibera del principale organo didattico della scuola stabiliva di non concedere la promozione in presenza di almeno tre insufficienze gravi, ritenendo, altresì, tali quelle comprese nei voti 2 e 3; inoltre, era prevista la possibilità di dare un giudizio di ammissione con debito formativo all'alunno che avesse riportato ´insufficienze meno gravi' (quelle, a parere del collegio docenti, comprese tra il 3 e il 4) purché le eventuali insufficienze gravi fossero inferiori a tre materie. A fronte di ciò, il consiglio di classe si pronunciava per la bocciatura nonostante l'alunno avesse conseguito un'unica grave insufficienza (3) oltre a un 4 e due 5. Oltre tutto, senza dare specifica motivazione dell'assunto di non ammissione e, viceversa, concedendo la promozione ad altri studenti in analoghe condizioni. Da qui il ricorso al Tar di Napoli che dava ragione al genitore e annullava la bocciatura con la sentenza n. 1048 del 7/3/2001.

 

IL CONSIGLIO DI STATO

L'Avvocatura generale di stato, per conto del ministero dell'istruzione e del preside della scuola, proponeva ricorso all'organo di appello amministrativo che, però, confermava l'esito di primo grado con la recente sentenza n. 5171 depositata il 7 settembre 2006. Il rigetto trova ragione nell'eccesso di potere in cui è caduta l'amministrazione che ha operato in modo illogico e senza rispettare la propria predeterminazione dei criteri di valutazione.
Non attivando, purché possibile, l'istituto del debito formativo e arrestandosi a una affermazione dal carattere apodittico (´numerose insufficienze') e come tale non conforme alla regolarità amministrativa.

 

IL DEBITO FORMATIVO

È l'istituto che ha sostituito la promozione rimandata a inizio anno scolastico successivo, previo superamento delle materie insufficienti, ed è stato introdotto nel nostro ordinamento scolastico con l'ordinanza ministeriale n. 266/97 che ha modificato e integrato la precedente ordinanza n. 80/95 (al momento la disciplina sugli scrutini è impostata dalla ordinanza n. 90/2001, non modificata per quanto di interesse al caso). La norma stabilisce che, nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza ´non grave in una o più discipline', il consiglio di classe, sulla base di parametri stabiliti preventivamente, può promuovere l'alunno con l'assegnazione di debiti formativi (da recuperare nell'anno successivo).

 

IL PARAMETRO

La giustizia amministrativa si è, quindi, limitata nel caso esaminato (anche per attinenza al richiesto) a verificare la contraddittorietà dell'operato consiliare rispetto all'assunto collegiale, tuttavia merita rilievo, sul tema, un altro aspetto per sua natura preliminare alla decisione sull'esito scolastico, ossia la definizione dei parametri. Tale compito non è assegnato dalla norma a un organo specifico, per questo le scuole ritengono di doverla effettuare in sede di collegio docenti al fine di omologare il sistema valutativo dell'istituto (come nel caso sopra esaminato). Fermo restando l'obiettivo di dare affidabilità e credibilità al risultato scolastico, quel che più importa per le scuole diventa la qualificazione della gravità dell'insufficienza stante il disposto per il quale in presenza pur di una sola insufficienza grave la promozione non può comunque essere concessa.