Studenti fino a 16 anni, l'accesso la lavoro slitta di un anno. Dopo la qualifica.

Cancellato il diritto-dovere.

 Restano però confermati i percorsi sperimentali

Italia Oggi del 3/10/2006

 

Relegato in soffitta il diritto-dovere all'istruzione di morattiana memoria, la nuova finanziaria fissa a 10 anni l'obbligo scolastico e a partire dall'anno scolastico 2007-2008 lo finalizza, come recita l'articolo 68, al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età. E dell'obbligo, la finanziaria, conferma anche il regime di gratuità sancito dall'articolo 28 (comma 1) e dall'articolo 30 (comma 2) del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226.

Sembrerebbe una buona notizia fermo restando come sarà declinata. A conti fatti, si tratta di cinque anni di elementari più tre di media inferiore più due di biennio superiore. Arrivati a 16 anni gli studenti, insomma, non disporrebbero di un titolo di studio né tantomeno di qualifica professionale alcuna: nelle loro mani resterebbe soltano una certificazione di competenze poco spendibili sul mercato.

Il riferimento all'adempimento stesso dell'obbligo nella norma dovrebbe consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, ´l'acquisizione dei saperi delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione di secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400'.

Resta incolume, invece, la collaborazione tra ministero e regione di concerto e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici, nonché fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ´si impegnano a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione'. Progetti e percorsi, viene specificato nell'articolato della finanziaria, alla cui realizzazione dovranno concorrere strutture formative da inserire in un apposito elenco predisposto con decreto dal dicastero di viale Trastevere. Per il momento, tuttavia, restano confermati i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226. In sintesi: restano in vigore i finanziamenti destinati alla realizzazione dei percorsi già decisi da parte delle strutture accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal ministero della pubblica istruzione insieme al ministero del lavoro previa instesa con la Conferenza unificata. Risorse destinate, si precisa ancora nell'articolato, alle misure nazionale di sistema compreso il monitoraggio e la valutazione e per una quota non superiore al 3%.

Buone notizie, infine, quanto all'età consentita per l'accesso al lavoro che viene elevato dai 15 ai 16 anni.