Alunni vandali, risarciscono i genitori.

La scuola e i docenti non rispondono dei danni in caso di fuga

da ItaliaOggi del 14/3/2006

 

Condannati i genitori di alcuni studenti (quasi maggiorenni) a risarcire l'ingente danno causato dai figli minori, che si erano allontanati clandestinamente dalla scuola e avevano perpetrato un furto nell'appartamento di un compagno, dopo aver contraffatto le chiavi. Uno di essi, tornato nell'abitazione dopo aver messo al sicuro la refurtiva, aveva appiccato il fuoco in tutti gli ambienti per far sparire impronte e tracce, che avrebbero potuto consentire l'individuazione degli autori. Nel giudizio relativo alla vicenda, pronunziato in primo grado dal tribunale di Torino, poi dalla Corte di appello della stessa città (sentenza n. 270, del 23/2/06), i giudici hanno affrontato il problema di per sé delicato e difficile, relativo ai limiti della responsabilità per la vigilanza dei minori, gravante sulla scuola e di riflesso sui docenti. La recente sentenza del giudice di appello è particolarmente significativa per la straordinarietà e complessità del caso e di rilevante interesse per la puntuale disamina della principale giurisprudenza in materia di responsabilità dei genitori (per culpa in educando) e della scuola (per culpa in vigilando), con riguardo alle situazioni nelle quali emergano elementi riferibili all'una o all'altra ipotesi di responsabilità per fatti illeciti compiuti da minori, qualora siano sottoposti alla sorveglianza del personale della scuola.

 

LA VICENDA

Il fatto trae origine nell'accordo intercorso tra alcuni studenti di un istituto statale di istruzione superiore di Torino al fine di perpetrare un furto a casa dei genitori di un compagno di classe.

Uno degli studenti conosceva bene la casa ed era in possesso delle chiavi, sottratte temporaneamente e furtivamente alla sorella del compagno, mentre alla contraffazione aveva provveduto un altro degli studenti interessati. Il disegno delittuoso si doveva svolgere in due fasi: la prima, riguardante il furto; la seconda, stigmatizzata dai giudici particolarmente odiosa, pensata e organizzata da uno di essi per cancellare ogni eventuale traccia. Il timore di essere scoperto nasceva dall'accidentale rottura dei guanti utilizzati nella fase di accesso e asportazione della refurtiva: da qui, l'incendio di tutti gli ambienti e la distruzione di beni e oggetti di valore anche affettivo custoditi nei luoghi ritenuti più sicuri e più protetti della casa. I danneggiati (genitori del compagno di classe e della ragazza cui erano state sottratte le chiavi) chiesero il risarcimento del danno ai genitori degli studenti autori dei diversi reati, ma questi indicarono come responsabile civile il ministero dell'istruzione per la condotta omissiva dei docenti che non avevano esplicato con la necessaria attenzione la vigilanza.

Naturalmente la condanna al risarcimento dei danni pronunziata dal giudice di primo grado fu particolarmente gravosa nei confronti dei genitori dello studente al quale veniva ascritto, pro parte, il danno conseguente al furto e per intero quello determinato dall'incendio. Questi ultimi hanno proposto appello avverso la sentenza, ribadendo la civile responsabilità degli insegnanti e, quindi, del ministero dell'istruzione, in quanto i fatti si erano verificati durante l'orario scolastico, quando lo studente doveva trovarsi a scuola. I genitori hanno così sostenuto di essere esenti da ´culpa in educando', avendo impartito al figlio l'educazione e l'istruzione adeguata, con sacrifici economici, date le loro modeste condizioni. Gli appellanti hanno sottolineato che l'episodio si presentava come un fatto imprevisto e imprevedibile, data l'educazione impartita al minore.