Una nota inviata ai dirigenti scolastici dall'Usr Emilia Romagna
 lega le riduzioni alle risorse 2005.

Tagli drastici alle supplenze brevi.

I budget per le sostituzioni in alcune regioni limati del 25%

da ItaliaOggi del 21/3/2006

 

Per le scuole drastiche misure di contenimento della spesa relativa alle supplenze, in particolare quelle brevi e saltuarie, determinate dall'ulteriore limitazione delle risorse disponibili.
Questa nuova fase è stata avviata dalla direzione dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna con una nota diretta a tutti i dirigenti scolastici della regione. Nella nota si precisa che le risorse effettivamente disponibili per l'anno 2006 risultano ridotte del 26% rispetto a quelle del 2005. La situazione, già prospettata critica in relazione ai precedenti tagli, esige misure severe nel conferimento delle supplenze per ridimensionare la spesa. Vengono richiamate in proposito le norme in materia ancora in vigore e, preliminarmente, il principio posto dalla legge n. 662/96 (articolo 77), secondo il quale le spese per le supplenze sono effettuate entro i limiti dei finanziamenti disposti dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica. E un limite viene di fatto indicato nella nota della direzione generale dell'Emilia Romagna: ´Le istituzioni scolastiche terranno conto per l'anno 2006 del limite di spesa del 70% del budget assegnato nel 2005'. Il monito è chiaramente rivolto ai dirigenti scolastici che sono nella particolare situazione, sottoposti all'urgenza di provvedere alle sostituzioni, all'attenzione dei sindacati particolarmente sensibili alle occasioni occupazionali, alla pressione degli interessati alle supplenze, che si richiamano alle disposizioni delle complesse e farraginose ordinanze in materia. Le disattenzioni (o le omissioni in materia di sostituzione dei docenti assenti) accendono contenziosi, con implicazioni inesorabili di energie e di costi.


L'ATTIVAZIONE DELLE SUPPLENZE

La privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha determinato una crescita esponenziale della spesa per le supplenze. Ciò in relazione al procedimento fortemente garantista (a scapito delle esigenze dell'amministrazione di celerità ed economicità) previsto per l'individuazione dell'avente titolo alla supplenza e per la successiva fase di accertamento della disponibilità del docente individuato e di stipulazione del contratto. Da questo tortuoso percorso nascono le occasioni di rilievi circa la ritualità delle operazioni, con conseguenti rivendicazioni di risarcimento del danno per eventuali diritti non rispettati. La spesa per la supplenza in moltissimi casi risulta più che raddoppiata, considerato il pagamento in favore di chi ha effettuato la prestazione lavorativa e di chi ha rivendicato il diritto al conferimento della supplenza, con conseguente richiesta di risarcimento del danno pari alla retribuzione non percepita. A tali somme debbono essere aggiunti gli importi liquidati al ricorrente per il ricorso dinanzi al giudice ordinario. Puramente illusoria, circa il contenimento del contenzioso (e relativa spesa), è stata l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima del ricorso al giudice. Non occorre tuttavia trascurare che un rilevante incremento dei costi per le supplenze è stato determinato dalle disposizioni ispirate a esigenze di solidarietà sociale quali i benefici riconosciuti in favore di lavoratori portatori di handicap o che assistano familiari in condizioni di grave disagio. Analogo effetto, e certamente più rilevante in termini di spesa, è stato prodotto dalle provvidenze previste a tutela della maternità (finalità di rilevante interesse in un paese con problemi di decremento demografico) e applicabili alle lavoratrici gestanti (specie nei casi di maternità a rischio) e madri, laddove siano individuate per la posizione in graduatoria come aventi diritto alla supplenza.

Da questo quadro sommario si evince quanto il problema della spesa per le supplenze non sia determinato solo dalle assenze brevi e saltuarie, che per modalità e tempi di comunicazione pongono spesso in crisi l'organizzazione delle scuole.


LE MISURE DI CONTENIMENTO

La nota della direzione regionale dell'Emilia Romagna, richiamando l'articolo 22, comma 6, della legge n. 448/01, indica come misura di contenimento le sostituzioni con personale docente interno per assenze fino a 15 giorni nelle scuole secondarie. Per altro verso, con riguardo alla scuola primaria, ribadisce la necessità di utilizzazione del personale interno per le sostituzioni nei primi cinque giorni di assenza (si suggerisce di estendere tale misura anche alle scuole dell'infanzia). In proposito, viene richiamato l'articolo 1, comma 72, della legge n. 662/96, ma dovrebbero essere considerate anche le disposizioni contenute nel contratto di lavoro.

Un'ulteriore misura di contenimento viene indicata nell'opportunità di disporre la visita fiscale in occasione di assenze per malattia, fin dal primo giorno di astensione dal servizio. È assai dubbio, però, che tale misura risulti funzionale al contenimento: tanto, se si considerino i tempi per l'effettuazione della visita, che la renderebbero spesso inutile in relazione alla brevità dell'assenza. Una misura efficace è costituita dal costante monitoraggio delle assenze con la contabilizzazione distinta in relazione alle cause che le abbiano determinate. Ma si tratta di quell'efficacia, in termini di limitazione del fenomeno, che la vigilanza e la costante attenzione possono determinare.