Docente di sostegno all’alunno disabile o alla classe? La Corte dei Conti ha deciso. E il Miur? da Tuttoscuola del 29 marzo 2006
Docente di sostegno: per l’alunno o per la classe? La querelle è in piedi da anni e vede contrapposte due posizioni che fanno riferimento, da una parte, all’aspetto didattico ed educativo e, dall’altra, all’aspetto amministrativo e giuridico. Portate agli estremi, la prima posizione può comportare anche l’utilizzo del docente di sostegno in cattedra come contitolare in posizione di parità e alla non urgente necessità di sostituirlo in caso di assenza, mentre la seconda può portare al rischio di attività separata con effetti di non integrazione dell’alunno nella classe. Una significativa presa di posizione sull’appartenenza del docente di sostegno alla classe, anziché all’alunno disabile è venuta dalla Corte di Appello della Corte dei Conti delle Marche che, come riferisce la Flc-cgil sul proprio sito (www.flcgil.it), con sentenza n. 455 del 25 ottobre 2005 ha accolto il ricorso di una docente assunta a tempo determinato su un posto di sostegno che era stata licenziata prima della scadenza del contratto individuale di lavoro dopo che l’alunno a lei affidato aveva cambiato scuola. La Corte di Appello ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di "giusta causa" per la risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro come invece aveva sostenuto la scuola. Le motivazioni espresse dal giudice nell’accogliere il ricorso – fa notare il sindacato di Panini – oltre ad affermare il principio che per i dipendenti a tempo determinato vale il termine finale indicato sul contratto individuale di lavoro, ha ritenuto che l’assunzione di un docente di sostegno va al servizio della scuola e non del singolo alunno. Il principio affermato dalla sentenza è indubbiamente di notevole interesse ma ora ha bisogno di essere confermato (o precisato) dal Miur. |