In Sicilia la mezza montagna fa punteggio.

di Antimo Di Geronimo, da ItaliaOggi del 28/3/2006

 

In Sicilia il diritto al raddoppio del punteggio vale anche se il servizio è stato prestato in comuni parzialmente montani. A patto che la sede scolastica risulti situata al di sopra dei 600 metri sul livello del mare.

La novità è contenuta in una nota dell'ufficio scolastico regionale, emanata il 7 marzo scorso (prot. 4860 - ufficio IV). Le nuove disposizioni entreranno in vigore in sede di aggiornamento della graduatorie permanenti e non hanno effetti retroattivi. Al momento la posizione dell'ufficio scolastico per la Sicilia sembra costituire un caso isolato. Gli altri uffici periferici, infatti, hanno stilato gli elenchi dei comuni montani e delle scuole che danno titolo alla supervalutazione del punteggio di servizio senza comprendere i comuni parzialmente montani. La questione dei comuni parzialmente montanti minaccia di costituire un ulteriore elemento di incertezza che si aggiunge alle questioni di legittimità costituzionale attualmente pendenti davanti alla Consulta sul punteggio di montagna.

La questione riguarda il punteggio di servizio che viene corrisposto nelle graduatorie permanenti di terza fascia: gli elenchi nei quali vengono graduati i docenti precari che al 25 maggio 1999 non avevano maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie del doppio canale.

Si tratta, in particolare, del raddoppio del punteggio di servizio che viene attribuito ai docenti che hanno insegnato in sedi scolastiche ubicate in comuni considerati di montagna e che risultino situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare. Tale beneficio è stato introdotto dalla legge n. 143/2004, che, però, prevede che venga attribuito solo per i servizi prestati in comuni montani. L'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, invece, dopo avere acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dello stato di Palermo, ha deciso di estendere il diritto al raddoppio del punteggio anche nei confronti di quei soggetti che abbiano prestato servizio in comuni parzialmente montani. Vale a dire in quei comuni in cui solo una parte del territorio sia stata riconosciuta come montana. Tali comuni, peraltro, possono anche non avere alcun residente nella porzione di superficie che è stata riconosciuta montana. E in alcuni casi possono essere esclusi dalle comunità montane a opera delle regioni. I comuni montani, invece, sono quelli riconosciuti come tali per l'intera superficie amministrativa sulla base delle norme per la classificazione della montagna richiamate dall'art. 29, comma 7, lettera a) della legge n. 142/90.