Aran: così le intese d'istituto.

da ItaliaOggi del 14/3/2006

 

La stipula del contratto integrativo d'istituto non prevede la fase preliminare della firma dell'ipotesi di accordo. Il chiarimento è contenuto in una nota dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) emanata il 7 marzo scorso, in risposta a un quesito posto da alcune organizzazioni sindacali. Secondo l'Aran, alla contrattazione integrativa di istituto non è applicabile l'art. 47 del dlgs n. 165/2001, che vale solo per la contrattazione nazionale. Che prevede l'istruzione di una complessa fase preliminare alla sottoscrizione dell'accordo definitivo.

 

La fase preliminare

La procedura prevista dall'articolo 47 consiste nella firma di un'ipotesi di accordo. Dopo di che, il testo negoziale va al comitato di settore, che esprime un parere. E dopo il placet di quest'ultimo, l'ipotesi negoziale passa al vaglio della Corte dei conti per la certificazione della copertura dei relativi costi. Se la magistratura contabile si esprime positivamente, le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del contratto. In caso contrario, si procede alla riapertura delle trattative.

 

La questione dei revisori

L'esistenza di questa norma aveva indotto i ministeri dell'istruzione e dell'economia a predisporre un modello di certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di istituto. Certificazione che sarebbe dovuta essere elaborata dai revisori dei conti. Ma l'Aran ha ritenuto di non condividere la posizione dei ministeri coinvolti, fornendo un parere di diverso indirizzo.

 

Il parere non è vincolante

Resta da vedere, a questo punto, se i ministeri coinvolti decideranno di recepire il parere dell'Aran oppure no. La questione, infatti, riguarda la contrattazione integrativa d'istituto. E siccome l'Aran rappresenta le amministrazioni in sede negoziale solo a livello nazionale, i ministeri dell'istruzione e dell'economia non sono vincolati dalla pronuncia dell'agenzia. Insomma, la nota dell'Aran va considerata alla stregua di un parere che, per quanto autorevole, non è vincolante per le amministrazioni. Che possono scegliere di farsi assistere o meno dall'agenzia in contrattazione integrativa (si veda l'art. 46 , comma 2, del dlgs n. 165/2001).

 

La rappresentatività

L'agenzia per la rappresentanza negoziale ha affermato, inoltre, che a livello di contrattazione integrativa d'istituto non si applica nemmeno la regola per la verifica della rappresentatività sindacale per la partecipazione alle trattative (art. 43, comma 3, del dlgs n. 165/2001). Anche questa norma, dunque, ha valore solo per la contrattazione nazionale.