Concorso dirigenti.

Possibili effetti della riserva cancellata.

da Tuttoscuola del 16/5/2006

 

Come pubblicato nei giorni scorsi dal nostro sito, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8-bis della legge 186/2004 che prevedeva il diritto a riserva dei candidati a posti nei concorsi dirigenziali della scuola e nel conferimento degli incarichi di presidenza.

Con la sentenza n. 190 del 3 maggio scorso la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma il diritto alla riserva di posti per incarichi di presidenza, a seguito di un ricorso presentato a suo tempo al Tar della Puglia da parte di alcuni docenti che erano stati esclusi dall’incarico, in quanto sopravanzati in graduatoria da colleghi appartenenti alle cosiddette categorie protette (invalidi civili, orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro, ecc.).

L’esclusione dei riservisti dall’incarico e, soprattutto, dalla loro conferma per il prossimo anno scolastico, apre una prospettiva per coloro che non hanno potuto avere l’incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell’applicazione della riserva in favore di altri aspiranti, come precisa l’Anp sul proprio sito (www.anp.it) con la possibilità di chiederlo come "conferma" per il prossimo anno scolastico.

L’Anp, che già aveva tutelato in sede giurisdizionale alcuni ricorrenti, invita tutti gli interessati a rivolgersi sollecitamente per le opportune informazioni e chiarimenti al suo servizio di consulenza, che ha, fra l’altro, predisposto un apposito modello di domanda per tale evenienza.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 8-bis, nei concorsi per dirigenti delle scuole non potranno più avere effetto le riserve di posti (applicate in forma ridotta solamente a parità di punteggio). Alcuni candidati ammessi al corso di formazione (su quota definita) dovrebbero lasciare il posto a candidati non riservisti con uguale punteggio.

Insomma, questi ed altri effetti, sanno proprio di piccolo terremoto.