Dal giudice l'obbligo del cartellino.

 Contestata l'applicabilità nella scuola della legge n. 724/94

da ItaliaOggi del 16/5/2006

 

Al vaglio del giudice del lavoro il controllo della presenza in servizio dei docenti e la legittimità dell'obbligo di timbratura del cartellino, instaurato dal dirigente scolastico per esigenze organizzative e per l'ordinato funzionamento della scuola.
La questione è stata riproposta da un docente di liceo di Torino, che aveva contestato il sistema in uso da tempo nella scuola in cui prestava servizio, astenendosi sistematicamente e continuativamente dalla timbratura del cartellino di presenza, pur avendo in precedenza rispettato tale obbligo come gli altri suoi colleghi. Il docente aveva persistito nel comportamento omissivo nonostante lo specifico invito rivoltogli dal dirigente dopo la constatazione delle ripetute inosservanze. Sembra che la decisione del docente del liceo di Torino di non timbrare il cartellino, fosse maturata a seguito del decreto ministeriale che aveva annullato il provvedimento disciplinare (avvertimento scritto) irrogato dal dirigente scolastico a un altro docente che si era rifiutato più volte di timbrare il cartellino di presenza. Tanto, a prescindere dalla motivazione del provvedimento di annullamento della sanzione disciplinare inflitta al dipendente refrettario ad osservare l'obbligo imposto per la rilevazione dell'orario di arrivo a scuola. Il decreto ministeriale di annullamento della sanzione disciplinare irrogata al docente, era stato emesso in relazione al parere (vincolante e preclusivo di una reformatio peggiorativa) del Consiglio di disciplina costituito all'interno del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.


IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DELLA PRESENZA

L'esigenza del controllo della presenza in servizio dei docenti mediante timbratura del cartellino, o firma di un apposito foglio o registro, non è solo finalizzata alla verifica della puntualità e dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale. Diviene consistente, specie in istituti ospitati in plessi molto vasti o in edifici diversi ma facenti capo ad un unico ufficio amministrativo di organizzazione dell'attività didattica, la necessità di rilevare con tempestività eventuali ritardi o assenze non segnalate per tempo (per possibili difficoltà di comunicazione) per i necessari interventi, anche di temporanea sostituzione, ai fini della vigilanza. I dirigenti sottolineano soprattutto a questo scopo l'opportunità del controllo, mirato all'ordinato funzionamento della scuola. Questa particolare finalità era stata prospettata dal dirigente, nel caso in questione, come motivo di introduzione del sistema di controllo automatizzato e nell'invito rivolto al docente a rispettare l'adempimento osservato in precedenza, fin dal momento di introduzione del sistema vigente anche per gli altri dipendenti, ossia amministrativi, tecnici, ausiliari.


LE RAGIONI PROSPETTATE DAL DOCENTE

I motivi che suffragano la contestazione del docente sono stati proposti già nel tentativo di conciliazione della controversia, instaurato in relazione alla sanzione disciplinare inflittagli per non avere ottemperato all'invito del dirigente. Nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione le parti avevano ribadito i loro punti di vista circa la questione di merito (legittimità dell'ordine di timbratura del cartellino). Il docente ora, nel ricorso, sottolinea che il sistema di controllo della presenza in servizio per essere applicabile al personale docente ´avrebbe dovuto essere oggetto di regolamentazione o per il tramite di normativa secondaria (atto ministeriale: circolare o nota), oppure più propriamente in sede di contrattazione' di istituto. In sostanza, si contesta l'applicabilità immediata al personale docente della norma contenuta nella legge n.724/94, che all'art. 22 (comma 3) stabilisce: ´L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato'. Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta (n. 149/97), tuttavia, aveva respinto l'ipotesi che dal testo della norma si potesse evincere l'esclusione dei docenti dalle previste forme di controlli obiettivi. Nel ricorso al giudice del lavoro il docente si richiama, invece, ad una sentenza della Corte di cassazione (sezione penale del 13/11/96, n. 790), la quale riconosce la funzione del registro di classe a far fede erga omnes, quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante. Da ciò, secondo il ricorrente, discende che ´per la rilevazione delle presenze dei docenti non è necessario il controllo degli orari mediante l'orologio marcatempo'. La presenza in servizio dei docenti ´è attestata dalla firma del registro di classe che ha natura di atto pubblico e, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica'. Il contrasto delle posizioni e l'attuale orientamento non univoco della giurisprudenza di merito (la sentenza della Cassazione non riguarda direttamente la questione) acuiscono l'interesse e l'attesa per la soluzione della questione.