Primine addio?
da
Tuttoscuola del 7/7/2006
Nessuna disposizione
normativa prevede che gli alunni della primaria possano anticipare di
un anno il passaggio alla classe successiva mediante esame di
idoneità.
È questa, in sostanza, la risposta fornita dal viceministro
all’istruzione Bastico all’interrogazione con risposta immediata
presentata dall’on. Sasso relativamente ad una situazione che ha
interessato le scuole pugliesi, dove vi sarebbe stato un ricorso
massiccio a tale scorciatoia per passare direttamente alla seconda
classe da parte di alunni di sei anni.
È vero che, come ha rilevato anche Tuttoscuola, la
possibilità di accedere all’esame di idoneità è prevista da
disposizione normativa (art. 8 del decreto legislativo 59/2004 sul
primo ciclo) che ha confermato la previgente normativa, ma ciò – ha
affermato la Bastico – deve essere attuato in rapporto all’età
ordinaria degli alunni.
"La questione
sollevata dall'Onorevole interrogante
– ha
precisato il viceministro -
trova origine in una evidente contraddizione...In
effetti, mentre per la scuola primaria non è prevista quale sia l'età
degli alunni per essere ammessi agli esami di idoneità, per la scuola
secondaria di primo grado la norma prevede che alla seconda e terza
classe possano accedere i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età."
"Una errata
e contraddittoria interpretazione estensiva – ha precisato la Bastico
- ha ritenuto di applicare le cadenze temporali relative alla scuola
secondaria di primo grado anche alla primaria, consentendo così una
inammissibile ulteriore anticipazione del percorso scolastico degli
alunni anche con riferimento alla scuola primaria. Una corretta e
doverosa interpretazione deve tenere necessariamente separate le due
disposizioni normative, atteso che per la scuola primaria l'iscrizione
anticipata è possibile sin dalla prima classe, con l'individuazione di
una specifica età richiesta alle bambine e ai bambini e cioè
corrispondente al compimento dei sei anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento."
A dire il vero anche nel precedente ordinamento la formula utilizzata
dal legislatore era generica, al punto che per decenni ha consentito
al ministero dell’Istruzione di emanare ordinanze che precisavano la
possibilità di accedere all’esame di idoneità in età anticipata di un
anno rispetto alla età richiesta per la frequenza. Da qui la diffusa
pratica delle primine. La conferma della norma nella sua formulazione
generica ha consentito di replicare la medesima formula anche in
presenza del nuovo istituto dell’anticipo.
Sembra di capire, dalla risposta ministeriale, che il ministero
interverrà con un nuovo atto amministrativo che potrebbe segnare la
fine davvero delle primine, non consentendo di presentarsi all’esame
di idoneità in età anticipata.
"Il
Ministro
– ha concluso la Bastico -
si impegna a promuovere gli specifici interventi
correttivi sia in via normativa che amministrativa".