Primine addio?

da Tuttoscuola del 7/7/2006

 

Nessuna disposizione normativa prevede che gli alunni della primaria possano anticipare di un anno il passaggio alla classe successiva mediante esame di idoneità.

È questa, in sostanza, la risposta fornita dal viceministro all’istruzione Bastico all’interrogazione con risposta immediata presentata dall’on. Sasso relativamente ad una situazione che ha interessato le scuole pugliesi, dove vi sarebbe stato un ricorso massiccio a tale scorciatoia per passare direttamente alla seconda classe da parte di alunni di sei anni.

È vero che, come ha rilevato anche Tuttoscuola, la possibilità di accedere all’esame di idoneità è prevista da disposizione normativa (art. 8 del decreto legislativo 59/2004 sul primo ciclo) che ha confermato la previgente normativa, ma ciò – ha affermato la Bastico – deve essere attuato in rapporto all’età ordinaria degli alunni.

"La questione sollevata dall'Onorevole interrogante – ha precisato il viceministro - trova origine in una evidente contraddizione...In effetti, mentre per la scuola primaria non è prevista quale sia l'età degli alunni per essere ammessi agli esami di idoneità, per la scuola secondaria di primo grado la norma prevede che alla seconda e terza classe possano accedere i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età."

"Una errata e contraddittoria interpretazione estensiva – ha precisato la Bastico - ha ritenuto di applicare le cadenze temporali relative alla scuola secondaria di primo grado anche alla primaria, consentendo così una inammissibile ulteriore anticipazione del percorso scolastico degli alunni anche con riferimento alla scuola primaria. Una corretta e doverosa interpretazione deve tenere necessariamente separate le due disposizioni normative, atteso che per la scuola primaria l'iscrizione anticipata è possibile sin dalla prima classe, con l'individuazione di una specifica età richiesta alle bambine e ai bambini e cioè corrispondente al compimento dei sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento."

A dire il vero anche nel precedente ordinamento la formula utilizzata dal legislatore era generica, al punto che per decenni ha consentito al ministero dell’Istruzione di emanare ordinanze che precisavano la possibilità di accedere all’esame di idoneità in età anticipata di un anno rispetto alla età richiesta per la frequenza. Da qui la diffusa pratica delle primine. La conferma della norma nella sua formulazione generica ha consentito di replicare la medesima formula anche in presenza del nuovo istituto dell’anticipo.

Sembra di capire, dalla risposta ministeriale, che il ministero interverrà con un nuovo atto amministrativo che potrebbe segnare la fine davvero delle primine, non consentendo di presentarsi all’esame di idoneità in età anticipata.

"Il Ministro – ha concluso la Bastico - si impegna a promuovere gli specifici interventi correttivi sia in via normativa che amministrativa".