Il ministero dell'istruzione si blinda

per evitare di corrispondere le indennità.

di Franco Bastianini, ItaliaOggi dell'8/6/2006

 

Dopo un silenzio lungo 12 anni si torna a parlare dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'accordo sul costo del lavoro del 23 settembre 1993.

Ne riparla il ministero dell'istruzione, per dire alle direzioni scolastiche regionali di resistere alle richieste di pagamento. Una difesa che pare essere, tra l'altro, in linea con le difficoltà finanziarie nei conti pubblici denunciate dal ministro dell'economia, Tommaso Padoa Schioppa, e dallo stesso ministro dell'istruzione, Beppe Fioroni, per lo specifico del dicastero di viale Trastevere.

L'accordo del 1993 al punto 2, n. 3, disponeva, infatti, che ´dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione'. Ai pubblici dipendenti l'indennità, stabilita con il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali il 20 aprile 1994, è stata erogata per la prima volta nel 1994. Da allora non solo non è stata più corrisposta ma non se ne è più sentito parlare.

Un silenzio che, relativamente al comparto scuola, è stato rotto nei giorni scorsi da una nota, avente per oggetto appunto l'indennità di vacanza contrattuale, trasmessa agli uffici scolastici regionali della direzione generale per il personale della scuola del ministero dell'istruzione. La nota ministeriale trae lo spunto da una sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Livorno, depositata il 27 luglio 2005 e notificata il 24 gennaio 2006, favorevole ad alcuni docenti che avevano chiesto la corresponsione, a decorrere dal 1° aprile 2000, dell'indennità di vacanza contrattuale in considerazione della circostanza che il contratto del comparto scuola, valido per il biennio economico 2000-2001, non era stato ancora rinnovato e che la piattaforma contrattuale era stata depositata tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.

Nel ricordare che avverso tale sentenza l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze aveva provveduto a depositare ricorso in appello, il direttore generale Giuseppe Cosentino ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali il testo del ricorso e ciò al fine, come si legge nella nota, di addurre elementi utili di difesa dell'amministrazione nel corso di tentativi obbligatori di conciliazione e nei giudizi di primo grado. La raccomandazione-invito del ministero a opporsi alle pretese del personale della scuola più che alle situazioni pregresse sembra essere finalizzata a respingere le richieste che in tal senso dovessero essere presentate essendo l'ultimo contratto scaduto il 31 dicembre 2005 e non ancora rinnovato. Ad avviso dell'Avvocatura dello stato di Firenze, condiviso dal ministero, perché l'indennità di vacanza contrattuale possa essere corrisposta debbono sussistere due presupposti: un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza dell'ultimo contratto e l'indicazione dell'onere a carico del bilancio dello stato inserita con apposita norma in Finanziaria; seguita da apposita intesa fra Aran e sindacati. E visto che i primi due presupposti non sussistono, non ci sarebbero le condizioni per corrispondere l'indennità.

È una tesi che i sindacati contestano almeno sul primo fronte. L'onere a carico del bilancio dello stato potrebbe infatti benissimo essere considerato quello indicato nel comma 183 dell'articolo 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che per il biennio 2006-2007 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale dei pubblici dipendenti sono quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il secondo presupposto, il protocollo d'intesa, sarebbe in tal caso conseguenziale. Così operando, la ratio dell'indennità de qua, che è quella di coprire il periodo di vacanza con un'erogazione provvisoria finalizzata al parziale ristoro del pregiudizio derivante dal mancato rinnovo contrattuale, da riassorbire con gli aumenti contrattuali stabiliti all'atto del rinnovo contrattuale, verrebbe rispettata.