Il diritto all’istruzione non può essere compresso

 dall’organico insufficiente.

da Tuttoscuola del 4/6/2006

 

La recente pubblicazione del Dpcm 185/2006 che regolamenta la certificazione dell’handicap non può non richiamare l’attenzione sull’articolato e ampio parere espresso alcuni mesi fa dal Consiglio di Stato sul relativo schema di Regolamento.

Riferendosi al fatto che il rapporto 1:138 (un docente di sostegno ogni 138 alunni complessivi) previsto dalla legge 449/1997, rappresenta una previsione statistica che può essere contraddetta da una realtà di alta concentrazione di alunni con handicap, rendendo pertanto inadeguato l’organico degli insegnanti di sostegno rispetto al fabbisogno, il Consiglio di Stato affermava che il diritto all’istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore.

"Il diritto costituzionale all’istruzione non può essere infatti compresso a causa della insufficienza delle dotazioni organiche."

Il Consiglio di Stato proponeva pertanto la compensazione di posti di sostegno tra una regione e l’altra, ma, forse intuendo di non conoscere adeguatamente le situazioni dei posti di sostegno né la ragione esatta della diffusa precarietà al loro interno (quasi il 40% è con rapporto a tempo determinato), ha infatti affermato che l’Amministrazione scolastica, nel caso constatasse che il rapporto 1:138 è inadeguato, dovrebbe darsi carico di rettificarlo con apposite iniziative legislative.

Come si dovrebbe ormai sapere, in tutte le regioni i posti di sostegno calcolati sul rapporto 1:138 coprono circa poco meno dei due terzi del complessivo numero di docenti di sostegno attivati.

Il resto, i cosiddetti posti in deroga, sono per legge affidati a docenti non di ruolo, soggetti ogni anno a rotazione, con effetto dequalificante di discontinuità nell’integrazione.

Un’altra "grana" in eredità per il ministro Fioroni, c’è da augurarsi che la inserisca nel dossier dei suoi interventi importanti.