Referendum Costituzionale

Modifica costituzionale soggetta a referendum:

sintesi e riflessioni.

 Emanuela Cecchettin*, dal sito nazionale della Gilda degli Insegnanti, 1/6/2006

 

1. Il bicameralismo imperfetto. 

Costituzione vigente 

Artt.55-82

 

Il Parlamento si compone: a) Camera dei Deputati; b) Senato della Repubblica.

I deputati sono 630. Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto 25 anni.

 

 

 


I senatori sono 315, più i senatori a vita: gli ex Presidenti della Repubblica e 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. I senatori sono eletti su base regionale: almeno 7 per ogni Regione ( il Molise 2, la Val d’Aosta 1 ), in proporzione alla popolazione regionale.

 


 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto i 40 anni.

 

 

 

 

Il procedimento legislativo prevede l’approvazione dello stesso testo di legge da parte delle 2 Camere.

 

 

Proposta di modifica costituzionale 

Artt.55-82

 

Il Parlamento si compone: a) Camera dei Deputati; b) Senato federale della Repubblica.

I deputati sono 518, più i deputati a vita: gli ex Presidenti della Repubblica, più 3 cittadini ( al max il loro numero può essere 3 ) nominati dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto 21 anni


I senatori sono 252, eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del Consiglio Regionale, quindi con scadenze diverse rispetto alla Camera, che è eletta ogni 5 anni. I senatori sono eletti in proporzione alla popolazione delle Regioni, almeno 6 per ogni Regione ( il Molise 2, la Val d’Aosta 1 ).

Possono partecipare all’attività del Senato federale, senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che a) hanno compiuto i 25 anni e b) hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali o sono stati eletti senatori o deputati della Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

 

Il procedimento legislativo si articola in 3 procedimenti diversi: 1) disegni di legge su  materie di competenza esclusiva dello Stato, che si svolge nella Camera, 2) disegni di legge su materie di competenza concorrente tra  Stato e Regioni, cioè che riguardano le c.d. leggi cornice nell’ambito delle quali le Regioni emaneranno le proprie leggi, che si svolge nel Senato; 3) disegni di legge su materie in cui la competenza va esercitata insieme tra Camera e Senato ( es.determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sistema elettorale ).

Nei procedimenti 1) e 2) l’altra Camera, a cui non spetta deliberare, può proporre modifiche entro 30 gg.: la Camera competente deciderà se accoglierle o meno.

Nel procedimento 3), se le 2 Camere non approvano il medesimo testo, I Presidenti delle 2 Camere, d’intesa tra loro, possono convocare una commissione composta da 30 deputati e 30 senatori ( in proporzione ai gruppi parlamentari ) incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle 2 Assemblee.

Per quanto riguarda i disegni di leggi cornice di competenza del Senato, se il Governo ritiene le modifiche proposte e votate dalla Camera dei Deputati a) essenziali per l’attuazione del suo programma b) essenziali per la tutela dei rapporti internazionali o comunitari, o per la tutela dell’unità giuridica ed economica del Paese, può chiedere al Presidente della Repubblica l’autorizzazione ad esporne le motivazioni in Senato e, se il Senato non le accoglie, il disegno di legge  è trasmesso alla Camera, che decide in via definitiva.

I casi di conflitti di competenza fra le 2 Camere sono decisi dai 2 Presidenti, d’intesa fra loro oppure, se essi lo ritengono opportuno, da un comitato paritetico composto da 4 deputati e 4 senatori nominati dai rispettivi Presidenti.

 

Il Governo fa iscrivere all’ordine del giorno e votare entro tempi certi i propri disegni di legge. Il Governo può anche chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi il testo proposto dal Governo senza modifiche.

 

Alcuni spunti di riflessione 

1)  Al di là della denominazione il c.d.Senato federale non è in realtà tale: le camere federali sono infatti costituite, negli Stati federali ( es.U.S.A. ) da un numero di parlamentari uguale per ogni Stato, in modo da rappresentare i vari Stati su un piano di parità, indipendentemente dalla loro popolazione. Nella modifica proposta invece il numero dei senatori risulta diverso a seconda della popolazione della Regione, consentendo così alle Regioni più popolose di avere un peso maggiore rispetto a quelle con un minore numero di abitanti. 

2)  Il procedimento, o i procedimenti legislativi previsti sono estremamente tortuosi e facilmente possono portare ad una paralisi del Parlamento in quanto: a) la distinzione delle competenze si basa sull’interpretazione di un lungo elenco di materie previsto dal successivo art.117: cosa succederà se né i Presidenti delle 2 Camere ( che possono appartenere a maggioranze diverse, visto che le 2 Camere vengono elette in tempi diversi ) né il Comitato paritetico composta da 4 deputati e 4 senatori concorderanno su un testo unificato? Il disegno di legge morirà nelle secche di una serie di veti incrociati. b) L’unica forma di legislazione a sicuro buon fine sarà quella governativa, visto che il Governo ha diritto a tempi certi per l’approvazione dei propri disegni di legge e può anche imporne il testo senza modifiche, decorso un certo termine, e che può sempre contare sui decreti legge e i decreti legislativi delegati che rimangono tali e quali a quelli previsti dalla Costituzione vigente. c) Inoltre, vi sono materie che riguardano i diritti civili e sociali dei cittadini ( come la determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni che li concernono ) o riforme del sistema politico ( come le riforme elettorali ) che comunque sono di competenza delle 2 Camere: sarà molto difficili legiferare su di esse sia per la macchinosità del procedimento descritto sia perché, se le 2 Camere apparterranno a maggioranze diverse, come abbiamo visto sarà possibile, in un sistema bipolare come quello in cui viviamo un dialogo fra schieramenti opposti è praticamente impossibile. d) L’idea finale di come sarà difficile realizzare in pratica il nuovo procedimento legislativo è data dal confronto fra l’attuale art.70 e il suo testo modificato:si passa da 1 riga e mezza,di elementare comprensione ( “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere “) a 6 commi impossibili da comprendere senza continuamente rileggere rinvii e richiami ad altri commi di altri articoli!   

2. Il premierato forte.  

Costituzione vigente

 Artt.83-98

 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.


 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, più tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. L’elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica, nell’ambito delle sue funzioni di garante dell’equilibrio costituzionale, può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere la Camere. Si tratta di un potere discrezionale che viene esercitato quando il Governo perde la fiducia del Parlamento e il Presidente valuta che non sia possibile trovare, all’interno del Parlamento, una nuova maggioranza che dia vita ad un nuovo Governo.

 



 

Non vi sono indicazioni sulla legge elettorale, né su chi debba ricoprire la carica di Capo del Governo, anche se, dall’insieme delle disposizioni, risulta chiaro che dovrà essere nominato Capo del Governo, da parte del Presidente della Repubblica, colui che sarà in grado di formare un Governo che ottenga la fiducia del Parlamento.

 

Il Governo deve avere la fiducia delle 2 Camere.

 
 

Il Governo si dimette, e si apre una crisi di Governo, per approvazione di una mozione di sfiducia o voto contrario su una questione di fiducia.

 

La crisi di Governo può portare allo scioglimento delle Camere, se il Presidente della Repubblica,come sopra chiarito, ritiene che non sia possibile formare una nuova maggioranza.  



 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri.

 
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

Proposta di modifica costituzionale

 Artt.83-98 bis

 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni e goda dei diritti civili e politici.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, costituita da: a) i componenti delle 2 Camere; b) i Presidenti delle Regioni e Province Autonome; c) i delegati delle Regioni e Province Autonome: 2 per ogni Regione, più 1 per ogni milione di abitanti. I delegati sono eletti dai Consigli Regionali in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze. L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 
 

Il Presidente della Repubblica deve decretare lo scioglimento delle Camere nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo Ministro,che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte o impedimento permanente del Primo Ministro; c) in caso di dimissioni del Primo Ministro, che possono avvenire, oltre che per sua libera scelta, per voto contrario su una questione di fiducia o approvazione di una mozione di sfiducia; d) nel caso in cui una mozione di sfiducia sia respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza.

 

La legge elettorale disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla carica di Primo Ministro.

 



 

Il Governo non chiede la fiducia alla Camera, ma solo un voto sul programma.

 

Tutte le volte che la Camera nega la fiducia al Governo si ha automaticamente dimissioni del Primo Ministro e scioglimento anticipato della Camera stessa.

 

La Camera può evitare lo scioglimento solo con una sfiducia costruttiva: una mozione di sfiducia con designazione di un nuovo Primo Ministro, approvata dai deputati appartenenti alla maggioranza in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera.

 

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Primo Ministro. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri.

 

Il Primo Ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.Garantisce l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, dirigendo, promovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

 

  

Alcuni spunti di riflessione 

1)  Più che parlare di premier forte, si potrebbe parlare di Presidente della Repubblica e Parlamento deboli. 

2) Il Presidente della Repubblica, privato del potere di sciogliere la Camere, è relegato al ruolo di una figura meramente rappresentativa, che si limita a ratificare decisioni del primo Ministro. 

3)  Il Parlamento perde la possibilità di contribuire a determinare la politica del Paese, esposto com’è al ricatto di essere automaticamente sciolto non appena neghi la fiducia al Governo. Ciò non accade in nessun sistema parlamentare: in Gran Bretagna, anche se il Primo Ministro può sciogliere la Camera quando vuole ed andare ad elezioni nel periodo che ritiene migliore, il Parlamento può sempre sfiduciare il Governo e sostituirlo con un altro, senza vincolo di maggioranza predeterminato. In Germania esiste la sfiducia costruttiva, ma senza vincolo costituzionale di maggioranza: basta che il Parlamento voti la fiducia ad un altro Cancelliere, e il Governo in carica viene sostituito, anche con una maggioranza diversa da quella precedente. Qui la paura ossessiva del c.d. ribaltone, che peraltro mal si concilia con il mantenimento in vita dell’art.67, sul divieto di mandato imperativo ( ogni parlamentare rappresenta la Nazione, e non interessi particolari di chi lo ha eletto ) ha prodotto una forma di governo che non è più parlamentare, perché non è il Governo a dipendere dal Parlamento ma viceversa, ma non è nemmeno presidenziale,perché nelle forme presidenziali ad un Presidente forte si contrappone un Parlamento forte. Infatti, nemmeno il Presidente degli U.S.A., con tutti i poteri che ha, può sciogliere il Parlamento. 

4) Se, all’impossibilità per il Parlamento di condizionare la politica del Governo si aggiunge la difficoltà di funzionamento del procedimento legislativo che si è sopra illustrata, si può facilmente giungere alla conclusione che il sistema architettato prefigura un solo organo costituzionale con pieni poteri: il Primo Ministro. Il ruolo carismatico di “uomo della Provvidenza” che gli viene assegnato viene emblematicamente esaltato dalla disposizione che prevede addirittura lo scioglimento della Camera se lui muore o è vittima di un impedimento permanente: nemmeno negli U.S.A., patria di un presidenzialismo modellato su una monarchia, seppure costituzionale come quella inglese, avviene una cosa simile! 

3. La "devolution" 

Costituzione vigente

 Artt.114-139

 
 

Gli articoli in questione, che costituiscono in larga parte il c.d.Titolo V della Costituzione, hanno subito una profonda modificazione del loro testo originario nel 2001, a seguito di una riforma costituzionale varata dall’allora maggioranza di centro sinistra, che fu confermata da un referendum popolare. Le modifiche del 2001 rivoluzionarono i rapporti tra Stato e Regioni, introducendo il principio di sussidiarietà ( qualsiasi problema deve essere risolto prioritariamente dall’ente più vicino al cittadino, es.il Comune, solo se non può essere risolto da questo ente si passa a quello di livello superiore, es.la Provincia, e via di questo passo, fino ad arrivare allo Stato solo come ultima istanza ) e invertendo i rapporti tra legislazione statale e regionale.

Mentre infatti, nel testo del 1948,lo Stato aveva una competenza legislativa generale ( su qualsiasi materia non espressamente affidata alla Regione ) e la Regione aveva una competenza legislativa speciale ( solo sulle materie espressamente affidatele dalla Costituzione ), dal 2001 tale rapporto si è invertito: lo Stato ha competenza legislativa speciale, e la Regione competenza legislativa generale.

Inoltre, nel testo del 1948 solo le Regioni a Statuto speciale potevano disporre di una competenza esclusiva ( che esclude la possibilità che lo Stato possa legiferare su quella materia ), le Regioni a Statuto ordinario possedevano solo una competenza concorrente ( da esercitare insieme con lo Stato, che emana le leggi-cornice, contenenti i principi a cui le leggi regionali devono attenersi ) o una competenza delegata ( su materie espressamente delegate dallo Stato ).

A partire dal 2001, ora le Regioni, senza distinguere più fra ordinarie o speciali, godono delle seguenti competenze:

a)  concorrente : su materie come ad es. rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni ( così sono già nate delegazioni regionali a Bruxelles! ), tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, tutela della salute, grandi reti di trasporto e comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ( v.art.117 3° comma ),

b)  esclusiva: su tutte le materie non elencate nella legislazione esclusiva statale né in quella concorrente Stato/Regioni.

Lo Stato mantiene competenza esclusiva su materie come ad es.politica estera, difesa e Forze armate, moneta,ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale ( che spetta alla competenza esclusiva della Regione ), determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull’istruzione ( art.117 comma 2° )

 

Inoltre l’art.116 all’ultimo comma prevede che le Regioni possano ottenere ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia mediante una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,sulla base di intese fra lo Stato e la Regione interessata. E’ quindi possibile per le Regioni ordinarie ottenere forme di autonomia simili a quelle delle Regioni a Statuto Speciale.

 

Per quanto riguarda poi la possibilità di controllo statale sulla legislazione regionale, il testo del 1948 lo prevedeva, e prevedeva anche la possibilità per il Governo di ricorrere, oltre che alla Corte Costituzionale per violazione da parte della Regione delle norme costituzionali, anche alle Camere per contrasto di interessi, ottenendo l’annullamento delle leggi regionali.

Il testo del 2001 ha abolito la possibilità di controllo governativo sulle leggi regionali e la possibilità di ricorso al Parlamento per contrasto fra interessi nazionali e regionali, mantenendo solo il ricorso alla Corte Costituzionale per motivi di illegittimità costituzionale.

 

Anche l’autonomia finanziaria degli enti territoriali è stata profondamente modificata dal 2001: mentre il testo originario del 1948 prevedeva autonomia finanziaria per questi enti nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, nonché l’attribuzione da parte dello Stato di tributi propri e di quote di tributi erariali, dal 2001 i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, possono stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, possono disporre di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio. ( art.119 comma 1°. 2° e 3° )

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante..

Con tutte le risorse così attribuite ( tributi propri autonomamente decisi, quote di tributi erariali riferibili al territorio, quote di fondo perequativo ), la Regione deve finanziare integralmente le funzioni pubbliche che le sono attribuite. ( art.119 comma 4° e 5° )

Sono comunque sempre previsti interventi statali aggiuntivi e speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. ( art.119 comma 6° )

 

Nel Titolo VI, sulle Garanzie costituzionali, è prevista la Corte Costituzionale, che giudica: a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni, e fra le Regioni; c) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

La Corte Costituzionale è così composta: 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, 1/3 dal Parlamento in seduta comune, 1/3 dalle supreme Magistrature ordinaria ed amministrative.
 

Proposta di modifica costituzionale

 Artt.114-139 e disposizioni transitorie e finali

 

La nuova ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regione, contenuta nella riforma del 2001, viene mantenuta, vengono solo aggiunte o tolte alcune materie dai rispettivi elenchi.Alcuni esempi, tra i più significativi:

a)  competenza esclusiva dello Stato: vengono aggiunte: norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari, sicurezza del lavoro, ordinamento della Capitale  ( che gode di forme particolari di autonomia, secondo il nuovo art.114 3° comma ), grandi reti strategiche di trasporto e navigazione di interesse nazionale, produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. ( v. nuovo art.117 comma 2° )

b)  competenza concorrente tra Stato e Regione: vengono eliminate: la sicurezza del lavoro ( che passa esclusivamente allo Stato ), la tutela della salute ( che passa allo Stato per le norme generali ed esclusivamente alla Regione per l’assistenza ed organizzazione sanitaria ), le reti di trasporto nazionale, restando solo quelle non di interesse nazionale, la normativa sull’energia di carattere nazionale, mentre resta quella di carattere locale. ( v. nuovo art.117 comma 3° )

c)  competenza esclusiva della Regione: resta confermato che essa è di carattere generale, ma viene espressamente stabilito che essa riguarda 4 materie in particolare: a) assistenza ed organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte di programmi scolastici  e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale.

 

Viene abolita la possibilità per la Regione di contrattare particolari ed ulteriori forme di autonomia, contenuta nell’art.116 ultimo comma, che viene abrogato. E’ quindi escluso che le Regioni a Statuto ordinario possano raggiungere forme di autonomia simili a quelle delle Regioni a Statuto speciale.

 
 

Il Governo può sempre ricorrere alla Corte Costituzionale per violazione della ripartizione di competenze tra Stato e Regione, mentre viene ripristinata la possibilità di ricorrere al Parlamento in seduta comune per pregiudizio all’interesse nazionale: il Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può annullare la legge o sue disposizioni.






Viene inoltre introdotta la possibilità anche per Comuni, Province e Città metropolitane di ricorrere alla Corte Costituzionale se ritengono che una legge dello Stato o della Regione ledano le competenze costituzionalmente loro attribuite.

 



























L’art.119, che prevede l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, resta invariato.

Nelle disposizioni transitorie e finali, in appendice al testo costituzionale, vengono inserite due disposizioni che prevedono: a) l’individuazione, entro 5 anni,  di beni e risorse da trasferire alle Regioni; b) l’attuazione dell’art.119 sull’autonomia impositiva delle Regioni ed enti locali entro 3 anni. Resta comunque fermo che in nessun caso

tale autonomia potrà determinare un aumento della pressione fiscale complessiva.

 

Nel Titolo Vi resta invariata la competenza della Corte Costituzionale.

Cambia invece la sua composizione: 4 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, 4 dalle supreme Magistrature, 3 dalla Camera, 4 dal Senato federale.

 

 Alcuni spunti di riflessione 

1)  Non si nota nessun cambiamento di carattere sostanziale rispetto al testo vigente, già pesantemente modificato nel 2001, come si è visto, rispetto all’originario. 

2)  Indubbiamente, i cambiamenti che riconducono allo Stato alcune porzioni di materie, come la produzione e distribuzione dell’energia di interesse nazionale o le reti di trasporto di interesse nazionale, mettono lo Stato in condizioni di gestire in modo più efficace tali materie.

Suscitano però preoccupazione due aspetti: a) come si stabilirà la ripartizione di competenze su materie come per es. la salute, se lo Stato ha competenza esclusiva sulle norme generali di tutela della salute e la Regione sull’assistenza ed organizzazione sanitaria? Le norme che stabiliscono l’esenzione dal ticket per determinate patologie per es.in quale ambito rientrano? E se rientrassero nella competenza regionale, non si prospetterebbe una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini? b) Lo stesso discorso vale per l’istruzione, aggiungendo inoltre che il riferimento alla competenza esclusiva sulla parte di programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione apre scenari inquietanti, se questa parte dovesse essere rilevante: la preparazione scolastica degli studenti potrebbe essere fortemente diversificata, con grave danno per le giovani generazioni: che senso ha ancorare i programmi scolastici a presunte “esigenze del territorio” nell’epoca della globalizzazione, in cui i ragazzi dovrebbero poter fare fronte a qualsiasi esigenza in qualsiasi territorio?

 

3) La c.d. devolution è in sostanza piuttosto indebolita dal ripristino del potere di annullamento parlamentare delle leggi regionali e dalla eliminazione della possibilità per le Regioni di ottenere forme di autonomia simili a quelle delle Regioni a Statuto speciale. Inoltre il c.d. federalismo fiscale, tanto atteso, non c’è: rimane inalterato l’art.119, che dal 2001 ha consentito agli enti territoriali di vessare ulteriormente i cittadini per es.con addizionali IRPEF ed aumenti di bolli sulle auto.

La Regione non può trattenere sul suo territorio le imposte o quote rilevanti di imposte riscosse su di esso, può solo applicare tributi in più rispetto a quelli statali. Visto che però non può aumentare la pressione fiscale complessiva, come farà la Regione a far fronte ad incombenze aumentate se lo Stato non diminuirà le proprie imposte? Forse aumentando le c.d.”quote di partecipazione alla spesa”, come i famigerati ticket, non considerandoli formalmente tributi? 

                                                                 

                                                       Prof. Emanuela Cecchettin
                                    Docente di discipline giuridiche ed economiche
                               presso l’I.T.C.S.”L.B.Alberti” di San Donà di Piave (VE)