Referendum Costituzionale
Modifica costituzionale soggetta a referendum:
sintesi e riflessioni.
Emanuela Cecchettin*, dal
sito nazionale della Gilda degli Insegnanti, 1/6/2006
1. Il bicameralismo
imperfetto.
Costituzione vigente
Artt.55-82
Il Parlamento si
compone: a) Camera dei Deputati; b) Senato della
Repubblica.
I deputati sono 630.
Sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto
25 anni.
I senatori sono 315,
più i senatori a vita: gli ex Presidenti della Repubblica e
5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica per aver
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. I senatori sono eletti su
base regionale: almeno 7 per ogni Regione ( il Molise 2, la
Val d’Aosta 1 ), in proporzione alla popolazione regionale.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto i 40 anni.
Il procedimento
legislativo prevede l’approvazione dello stesso testo di
legge da parte delle 2 Camere.
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Proposta di modifica
costituzionale
Artt.55-82
Il Parlamento si
compone: a) Camera dei Deputati; b) Senato federale
della Repubblica.
I deputati sono 518,
più i deputati a vita: gli ex Presidenti della Repubblica,
più 3 cittadini ( al max il loro numero può essere 3 ) nominati
dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Sono eleggibili a deputati gli elettori
che hanno compiuto 21 anni
I senatori sono 252,
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del
Consiglio Regionale, quindi con scadenze diverse rispetto alla
Camera, che è eletta ogni 5 anni. I senatori sono eletti in
proporzione alla popolazione delle Regioni, almeno 6
per ogni Regione ( il Molise 2, la Val d’Aosta 1 ).
Possono partecipare
all’attività del Senato federale, senza diritto di voto,
rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che a) hanno compiuto i 25 anni e
b) hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali e regionali o sono stati
eletti senatori o deputati della Regione o risiedono
nella Regione alla data di indizione delle elezioni.
Il procedimento
legislativo si articola in 3 procedimenti diversi: 1)
disegni di legge su materie di competenza esclusiva dello
Stato, che si svolge nella Camera, 2) disegni di
legge su materie di competenza concorrente tra Stato e
Regioni, cioè che riguardano le c.d. leggi cornice nell’ambito
delle quali le Regioni emaneranno le proprie leggi, che si svolge
nel Senato; 3) disegni di legge su materie in cui la
competenza va esercitata insieme tra Camera e Senato
( es.determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, sistema elettorale ).
Nei procedimenti 1) e 2)
l’altra Camera, a cui non spetta deliberare, può proporre
modifiche entro 30 gg.: la Camera competente deciderà se
accoglierle o meno.
Nel procedimento 3),
se le 2 Camere non approvano il medesimo testo, I Presidenti
delle 2 Camere, d’intesa tra loro, possono convocare una
commissione composta da 30 deputati e 30 senatori ( in
proporzione ai gruppi parlamentari ) incaricata di proporre un
testo unificato da sottoporre al voto finale delle 2
Assemblee.
Per quanto riguarda i
disegni di leggi cornice di competenza del Senato, se
il Governo ritiene le modifiche proposte e votate dalla
Camera dei Deputati a) essenziali per l’attuazione
del suo programma b) essenziali per la tutela dei rapporti
internazionali o comunitari, o per la tutela dell’unità giuridica
ed economica del Paese, può chiedere al Presidente della
Repubblica l’autorizzazione ad esporne le motivazioni in
Senato e, se il Senato non le accoglie, il disegno di legge
è trasmesso alla Camera, che decide in via
definitiva.
I casi di conflitti di
competenza fra le 2 Camere sono decisi dai 2 Presidenti,
d’intesa fra loro oppure, se essi lo ritengono opportuno, da
un comitato paritetico composto da 4 deputati e 4 senatori
nominati dai rispettivi Presidenti.
Il Governo fa
iscrivere all’ordine del giorno e votare entro tempi certi i
propri disegni di legge. Il Governo può anche chiedere che,
decorso il termine, la Camera deliberi il testo proposto dal
Governo senza modifiche. |
Alcuni spunti di
riflessione
1) Al
di là della denominazione il c.d.Senato federale non è in realtà
tale: le camere federali sono infatti costituite, negli Stati
federali ( es.U.S.A. ) da un numero di parlamentari uguale per ogni
Stato, in modo da rappresentare i vari Stati su un piano di parità,
indipendentemente dalla loro popolazione. Nella modifica proposta
invece il numero dei senatori risulta diverso a seconda della
popolazione della Regione, consentendo così alle Regioni più popolose
di avere un peso maggiore rispetto a quelle con un minore numero di
abitanti.
2) Il
procedimento, o i procedimenti legislativi previsti sono estremamente
tortuosi e facilmente possono portare ad una paralisi del
Parlamento in quanto: a) la distinzione delle competenze
si basa sull’interpretazione di un lungo elenco di materie
previsto dal successivo art.117: cosa succederà se né i Presidenti
delle 2 Camere ( che possono appartenere a maggioranze diverse, visto
che le 2 Camere vengono elette in tempi diversi ) né il Comitato
paritetico composta da 4 deputati e 4 senatori concorderanno su un
testo unificato? Il disegno di legge morirà nelle secche di una serie
di veti incrociati. b) L’unica forma di legislazione a
sicuro buon fine sarà quella governativa, visto che il Governo ha
diritto a tempi certi per l’approvazione dei propri disegni di legge e
può anche imporne il testo senza modifiche, decorso un certo termine,
e che può sempre contare sui decreti legge e i decreti legislativi
delegati che rimangono tali e quali a quelli previsti dalla
Costituzione vigente. c) Inoltre, vi sono materie che
riguardano i diritti civili e sociali dei cittadini ( come la
determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni che li
concernono ) o riforme del sistema politico ( come le riforme
elettorali ) che comunque sono di competenza delle 2 Camere:
sarà molto difficili legiferare su di esse sia per la macchinosità del
procedimento descritto sia perché, se le 2 Camere apparterranno a
maggioranze diverse, come abbiamo visto sarà possibile, in un sistema
bipolare come quello in cui viviamo un dialogo fra schieramenti
opposti è praticamente impossibile. d) L’idea finale di come
sarà difficile realizzare in pratica il nuovo procedimento legislativo
è data dal confronto fra l’attuale art.70 e il suo testo
modificato:si passa da 1 riga e mezza,di elementare
comprensione ( “La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle 2 Camere “) a 6 commi impossibili da comprendere senza
continuamente rileggere rinvii e richiami ad altri commi di altri
articoli!
2. Il premierato
forte.
Costituzione vigente
Artt.83-98
Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
50 anni e goda dei diritti civili e politici.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri, più tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio Regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. L’elezione avviene a scrutinio segreto a
maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente della
Repubblica, nell’ambito delle sue funzioni di garante
dell’equilibrio costituzionale, può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere la Camere. Si tratta di un potere discrezionale che
viene esercitato quando il Governo perde la fiducia del Parlamento
e il Presidente valuta che non sia possibile trovare, all’interno
del Parlamento, una nuova maggioranza che dia vita ad un nuovo
Governo.
Non vi sono indicazioni
sulla legge elettorale, né su chi debba ricoprire la
carica di Capo del Governo, anche se, dall’insieme
delle disposizioni, risulta chiaro che dovrà essere nominato Capo
del Governo, da parte del Presidente della Repubblica, colui che
sarà in grado di formare un Governo che ottenga la fiducia del
Parlamento.
Il Governo deve avere la
fiducia delle 2 Camere.
Il Governo si dimette,
e si apre una crisi di Governo, per approvazione di una mozione
di sfiducia o voto contrario su una questione di fiducia.
La crisi di Governo può
portare allo scioglimento delle Camere, se il Presidente
della Repubblica,come sopra chiarito, ritiene che non sia
possibile formare una nuova maggioranza.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su
proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei
Ministri. |
Proposta di modifica
costituzionale
Artt.83-98 bis
Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione
ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della
Repubblica.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
40 anni e goda dei diritti civili e politici.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica,
costituita da: a) i componenti delle 2 Camere; b) i Presidenti
delle Regioni e Province Autonome; c) i delegati delle Regioni e
Province Autonome: 2 per ogni Regione, più 1 per ogni
milione di abitanti. I delegati sono eletti dai Consigli
Regionali in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza
dei 2/3. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei 3/5. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta.
Il Presidente della
Repubblica deve decretare lo scioglimento delle Camere nei
seguenti casi: a) su richiesta del Primo Ministro,che ne
assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte
o impedimento permanente del Primo Ministro; c) in caso di
dimissioni del Primo Ministro, che possono avvenire, oltre che
per sua libera scelta, per voto contrario su una
questione di fiducia o approvazione di una mozione di sfiducia; d)
nel caso in cui una mozione di sfiducia sia respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti alla
maggioranza.
La legge elettorale
disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire
la formazione di una maggioranza collegata al candidato alla
carica di Primo Ministro.
Il Governo non chiede la
fiducia alla Camera, ma solo un voto sul programma.
Tutte le volte che la
Camera nega la fiducia al Governo si ha automaticamente
dimissioni del Primo Ministro e scioglimento anticipato della
Camera stessa.
La Camera può
evitare lo scioglimento solo con una sfiducia costruttiva:
una mozione di sfiducia con designazione di un nuovo Primo
Ministro, approvata dai deputati appartenenti alla
maggioranza in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera.
Il Presidente della
Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina
il Primo Ministro. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri.
Il Primo Ministro
determina la politica generale del Governo e ne è
responsabile.Garantisce l’unità di indirizzo politico ed
amministrativo, dirigendo, promovendo e coordinando
l’attività dei Ministri.
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Alcuni spunti
di riflessione
1) Più
che parlare di premier forte, si potrebbe parlare di Presidente
della Repubblica e Parlamento deboli.
2)
Il Presidente della
Repubblica, privato del potere di sciogliere la Camere, è relegato
al ruolo di una figura meramente rappresentativa, che si limita
a ratificare decisioni del primo Ministro.
3)
Il Parlamento perde
la possibilità di contribuire a determinare la politica del
Paese, esposto com’è al ricatto di essere automaticamente sciolto non
appena neghi la fiducia al Governo. Ciò non accade in nessun sistema
parlamentare: in Gran Bretagna, anche se il Primo Ministro può
sciogliere la Camera quando vuole ed andare ad elezioni nel periodo
che ritiene migliore, il Parlamento può sempre sfiduciare il
Governo e sostituirlo con un altro, senza vincolo di maggioranza
predeterminato. In Germania esiste la sfiducia costruttiva, ma
senza vincolo costituzionale di maggioranza: basta che il Parlamento
voti la fiducia ad un altro Cancelliere, e il Governo in carica viene
sostituito, anche con una maggioranza diversa da quella precedente.
Qui la paura ossessiva del c.d. ribaltone, che peraltro mal si
concilia con il mantenimento in vita dell’art.67, sul divieto di
mandato imperativo ( ogni parlamentare rappresenta la Nazione, e non
interessi particolari di chi lo ha eletto ) ha prodotto una forma
di governo che non è più parlamentare, perché non è il Governo a
dipendere dal Parlamento ma viceversa, ma non è nemmeno
presidenziale,perché nelle forme presidenziali ad un Presidente
forte si contrappone un Parlamento forte. Infatti, nemmeno il
Presidente degli U.S.A., con tutti i poteri che ha, può
sciogliere il Parlamento.
4)
Se, all’impossibilità per
il Parlamento di condizionare la politica del Governo si aggiunge la
difficoltà di funzionamento del procedimento legislativo che si
è sopra illustrata, si può facilmente giungere alla conclusione che il
sistema architettato prefigura un solo organo costituzionale con
pieni poteri: il Primo Ministro. Il ruolo carismatico di “uomo
della Provvidenza” che gli viene assegnato viene emblematicamente
esaltato dalla disposizione che prevede addirittura lo scioglimento
della Camera se lui muore o è vittima di un impedimento permanente:
nemmeno negli U.S.A., patria di un presidenzialismo modellato su una
monarchia, seppure costituzionale come quella inglese, avviene una
cosa simile!
3. La "devolution"
Costituzione vigente
Artt.114-139
Gli articoli in questione,
che costituiscono in larga parte il c.d.Titolo V della
Costituzione, hanno subito una profonda modificazione del loro
testo originario nel 2001, a seguito di una riforma
costituzionale varata dall’allora maggioranza di centro
sinistra, che fu confermata da un referendum popolare. Le
modifiche del 2001 rivoluzionarono i rapporti tra Stato e Regioni,
introducendo il principio di sussidiarietà (
qualsiasi problema deve essere risolto prioritariamente dall’ente
più vicino al cittadino, es.il Comune, solo se non può essere
risolto da questo ente si passa a quello di livello superiore, es.la
Provincia, e via di questo passo, fino ad arrivare allo Stato solo
come ultima istanza ) e invertendo i rapporti tra legislazione
statale e regionale.
Mentre infatti, nel testo
del 1948,lo Stato aveva una competenza legislativa
generale ( su qualsiasi materia non espressamente affidata
alla Regione ) e la Regione aveva una competenza
legislativa speciale ( solo sulle materie espressamente
affidatele dalla Costituzione ), dal 2001 tale rapporto si
è invertito: lo Stato ha competenza legislativa
speciale, e la Regione competenza legislativa generale.
Inoltre, nel testo del
1948 solo le Regioni a Statuto speciale potevano
disporre di una competenza esclusiva ( che esclude la
possibilità che lo Stato possa legiferare su quella materia ), le
Regioni a Statuto ordinario possedevano solo una
competenza concorrente ( da esercitare insieme con lo Stato,
che emana le leggi-cornice, contenenti i principi a cui le leggi
regionali devono attenersi ) o una competenza delegata ( su
materie espressamente delegate dallo Stato ).
A partire dal 2001,
ora le Regioni, senza distinguere più fra ordinarie o
speciali, godono delle seguenti competenze:
a) concorrente
: su materie come ad es.
rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni (
così sono già nate delegazioni regionali a Bruxelles! ), tutela e
sicurezza del lavoro, istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, tutela della salute, grandi reti di
trasporto e comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia ( v.art.117 3° comma ),
b) esclusiva:
su tutte le materie non elencate nella legislazione
esclusiva statale né in quella concorrente Stato/Regioni.
Lo Stato mantiene
competenza esclusiva su materie come ad es.politica
estera, difesa e Forze armate, moneta,ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della polizia amministrativa locale ( che spetta
alla competenza esclusiva della Regione ), determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, norme generali sull’istruzione ( art.117 comma 2° )
Inoltre l’art.116 all’ultimo
comma prevede che le Regioni possano ottenere ulteriori
forme e particolari condizioni di autonomia mediante una
legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti,sulla base di intese fra lo Stato e la Regione
interessata. E’ quindi possibile per le Regioni ordinarie
ottenere forme di autonomia simili a quelle delle Regioni a
Statuto Speciale.
Per quanto riguarda poi la
possibilità di controllo statale sulla legislazione regionale,
il testo del 1948 lo prevedeva, e prevedeva anche la
possibilità per il Governo di ricorrere, oltre che alla
Corte Costituzionale per violazione da parte della Regione
delle norme costituzionali, anche alle Camere per contrasto
di interessi, ottenendo l’annullamento delle leggi regionali.
Il testo del 2001 ha
abolito la possibilità di controllo governativo
sulle leggi regionali e la possibilità di ricorso al Parlamento
per contrasto fra interessi nazionali e regionali,
mantenendo solo il ricorso alla Corte Costituzionale
per motivi di illegittimità costituzionale.
Anche l’autonomia
finanziaria degli enti territoriali è stata profondamente
modificata dal 2001: mentre il testo originario del 1948
prevedeva autonomia finanziaria per questi enti nelle forme e
nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica,
nonché l’attribuzione da parte dello Stato di tributi propri e
di quote di tributi erariali, dal 2001 i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome, possono
stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, possono
disporre di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al territorio. ( art.119 comma 1°. 2° e 3° )
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante..
Con tutte le risorse così
attribuite ( tributi propri autonomamente decisi, quote di tributi
erariali riferibili al territorio, quote di fondo perequativo ),
la Regione deve finanziare integralmente le funzioni pubbliche
che le sono attribuite. ( art.119 comma 4° e 5° )
Sono comunque sempre previsti
interventi statali aggiuntivi e speciali per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona. ( art.119 comma
6° )
Nel Titolo VI, sulle
Garanzie costituzionali, è prevista la Corte
Costituzionale, che giudica: a) sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi
forza di legge dello Stato e delle Regioni; b) sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra
Stato e Regioni, e fra le Regioni; c) sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e
attentato alla Costituzione.
La Corte Costituzionale è
così composta: 15 giudici nominati per 1/3 dal
Presidente della Repubblica, 1/3 dal Parlamento in seduta comune,
1/3 dalle supreme Magistrature ordinaria ed amministrative.
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Proposta di modifica
costituzionale
Artt.114-139 e disposizioni
transitorie e finali
La nuova ripartizione
delle competenze legislative fra Stato e Regione, contenuta
nella riforma del 2001, viene mantenuta, vengono solo
aggiunte o tolte alcune materie dai rispettivi elenchi.Alcuni
esempi, tra i più significativi:
a) competenza
esclusiva dello Stato: vengono
aggiunte: norme generali sulla tutela della salute, sicurezza
e qualità alimentari, sicurezza del lavoro, ordinamento della
Capitale ( che gode di forme particolari di autonomia, secondo il
nuovo art.114 3° comma ), grandi reti strategiche di trasporto e
navigazione di interesse nazionale, produzione strategica,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. ( v. nuovo art.117
comma 2° )
b) competenza
concorrente tra Stato e Regione:
vengono eliminate: la sicurezza del lavoro ( che passa
esclusivamente allo Stato ), la tutela della salute ( che passa
allo Stato per le norme generali ed esclusivamente alla Regione
per l’assistenza ed organizzazione sanitaria ), le reti di
trasporto nazionale, restando solo quelle non di interesse
nazionale, la normativa sull’energia di carattere nazionale,
mentre resta quella di carattere locale. ( v. nuovo art.117 comma
3° )
c) competenza
esclusiva della Regione: resta
confermato che essa è di carattere generale, ma viene
espressamente stabilito che essa riguarda 4 materie in
particolare: a) assistenza ed organizzazione sanitaria; b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici
e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte di programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia
amministrativa regionale e locale.
Viene abolita la
possibilità per la Regione di contrattare particolari ed
ulteriori forme di autonomia, contenuta nell’art.116 ultimo
comma, che viene abrogato. E’ quindi escluso che le
Regioni a Statuto ordinario possano raggiungere forme di
autonomia simili a quelle delle Regioni a Statuto speciale.
Il Governo può sempre
ricorrere alla Corte Costituzionale per violazione della
ripartizione di competenze tra Stato e Regione, mentre viene
ripristinata la possibilità di ricorrere al Parlamento in
seduta comune per pregiudizio all’interesse nazionale:
il Parlamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
può annullare la legge o sue disposizioni.
Viene inoltre introdotta la
possibilità anche per Comuni, Province e Città metropolitane
di ricorrere alla Corte Costituzionale se ritengono che
una legge dello Stato o della Regione ledano le competenze
costituzionalmente loro attribuite.
L’art.119, che prevede
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti
territoriali, resta invariato.
Nelle disposizioni
transitorie e finali, in appendice al testo costituzionale,
vengono inserite due disposizioni che prevedono: a)
l’individuazione, entro 5 anni, di beni e risorse da
trasferire alle Regioni; b) l’attuazione dell’art.119
sull’autonomia impositiva delle Regioni ed enti locali entro 3
anni. Resta comunque fermo che in nessun caso
tale autonomia potrà
determinare un aumento della pressione fiscale complessiva.
Nel Titolo Vi resta
invariata la competenza della Corte Costituzionale.
Cambia invece la sua
composizione: 4 giudici sono nominati dal Presidente
della Repubblica, 4 dalle supreme Magistrature, 3 dalla Camera, 4
dal Senato federale. |
Alcuni spunti di
riflessione
1) Non
si nota nessun cambiamento di carattere sostanziale rispetto al
testo vigente, già pesantemente modificato nel 2001, come si è visto,
rispetto all’originario.
2) Indubbiamente,
i cambiamenti che riconducono allo Stato alcune
porzioni di materie, come la produzione e distribuzione
dell’energia di interesse nazionale o le reti di trasporto di
interesse nazionale, mettono lo Stato in condizioni di gestire in modo
più efficace tali materie.
Suscitano però
preoccupazione due aspetti: a) come si stabilirà la
ripartizione di competenze su materie come per es. la salute, se
lo Stato ha competenza esclusiva sulle norme generali di tutela della
salute e la Regione sull’assistenza ed organizzazione sanitaria? Le
norme che stabiliscono l’esenzione dal ticket per determinate
patologie per es.in quale ambito rientrano? E se rientrassero nella
competenza regionale, non si prospetterebbe una violazione del
principio di uguaglianza dei cittadini? b) Lo stesso discorso
vale per l’istruzione, aggiungendo inoltre che il riferimento alla
competenza esclusiva sulla parte di programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della Regione apre scenari inquietanti, se
questa parte dovesse essere rilevante: la preparazione scolastica
degli studenti potrebbe essere fortemente diversificata, con grave
danno per le giovani generazioni: che senso ha ancorare i programmi
scolastici a presunte “esigenze del territorio” nell’epoca della
globalizzazione, in cui i ragazzi dovrebbero poter fare fronte a
qualsiasi esigenza in qualsiasi territorio?
3) La c.d.
devolution è in sostanza piuttosto indebolita dal
ripristino del potere di annullamento parlamentare delle leggi
regionali e dalla eliminazione della possibilità per le
Regioni di ottenere forme di autonomia simili a quelle delle
Regioni a Statuto speciale. Inoltre il c.d. federalismo
fiscale, tanto atteso, non c’è: rimane inalterato l’art.119,
che dal 2001 ha consentito agli enti territoriali di vessare
ulteriormente i cittadini per es.con addizionali IRPEF ed aumenti di
bolli sulle auto.
La Regione non può
trattenere sul suo territorio le imposte o quote rilevanti di
imposte riscosse su di esso, può solo applicare tributi in più
rispetto a quelli statali. Visto che però non può aumentare la
pressione fiscale complessiva, come farà la Regione a far fronte
ad incombenze aumentate se lo Stato non diminuirà le proprie imposte?
Forse aumentando le c.d.”quote di partecipazione alla spesa”,
come i famigerati ticket, non considerandoli formalmente tributi?
-
Prof. Emanuela Cecchettin
-
Docente di discipline giuridiche
ed economiche
-
presso l’I.T.C.S.”L.B.Alberti” di San
Donà di Piave (VE)
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