Per i supplenti scatta sempre la ricostruzione di carriera.

Religione, prof sicuri.

I precari sono garantiti come assunti

ItaliaOggi del 3/1/2006

 

Docenti precari di religione più tutelati rispetto ai colleghi delle altre discipline. A seguito dell'entrata a regime delle norme che consentono l'immissione in ruolo dei docenti di religione, infatti, è rimasta inalterata la disciplina che prevede il diritto alla ricostruzione di carriera per i docenti che maturano almeno 4 anni di servizio. Ciò vuol dire che il docente precario di religione, se lavora per quattro anni, anche su spezzoni, matura il diritto alla ricostruzione di carriera come i docenti di ruolo. A patto che al quinto anno di servizio sia in grado di vantare la titolarità di un incarico ad orario pieno. Questo trattamento si estende anche ai docenti precari che, al quinto anno, vengano assunti su spezzoni da 12 a 17 ore per ragioni strutturali nella scuola media e più di 12 ore nella scuola primaria (si veda la circolare 26 luglio 90, n. 206). Per contro, il docente precario che insegna sulle classi di concorso previste dall'ordinamento scolastico statale, anche se lavora tutti gli anni, non matura mai il diritto a passare alla classe stipendiale successiva. Va detto subito, peraltro, che il diritto alla ricostruzione di carriera, per gli insegnanti di religione cattolica, era stato previsto perché il precedente ordinamento non consentiva l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Di qui la necessità di compensare almeno in parte tale limitazione, con l'introduzione di meccanismi di adeguamento retributivo legati all'anzianità di servizio, in analogia con il personale di ruolo delle altre discipline.

Per i docenti precari delle altre discipline, invece, si ritenne di non introdurre questo vantaggio.

Perché, in ogni caso, all'atto della stabilizzazione del rapporto di lavoro, il docente interessato matura il diritto a percepire tutti emolumenti cui avrebbe avuto titolo, come se fosse stato immesso in ruolo dal primo giorno in cui aveva iniziato a lavorare come supplente. Si tenga presente, peraltro, che in passato la condizione di precariato era sempre provvisoria, perché le immissioni in ruolo venivano disposte con regolarità. E a causa della forte disponibilità di posti la stragrande maggioranza dei docenti precari passava di ruolo in modo abbastanza agevole. Con il trascorrere degli anni, però, c'è stata un'inversione di tendenza. E non sono rari i casi di docenti che cessano dal servizio senza essere mai stati assunti a tempo indeterminato. Nel frattempo, però, la disciplina della cosiddetta ricostruzione di carriera non è mutata. E dunque, a differenza del docente di religione, il docente precario che non riesce a passare di ruolo, continua ad essere retribuito con il minimo dello stipendio fino alle soglie della pensione. Il tutto, nonostante il fatto che, per i docenti di religione, il nostro ordinamento mantenga un trattamento più favorevole, anche se è stato introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato. È ragionevole ritenere, peraltro, che la questione sarà posta in occasione dell'apertura delle trattative per il rinnovo del contratto per il quadriennio normativo 2006/2009 e del biennio economico 2006/2007. Resta il fatto, però, che il contratto del biennio 2004/2005 è stato firmato da poco. E fino a ora non si è ancora parlato di riapertura delle trattative. Nel frattempo tutto resta come prima. Compresa la sperequazione di trattamento tra precari di religione e precari delle altre materie.