Il Tar Lazio ha dato ragione a un docente che rivendicava il riconoscimento

Ore eccedenti pesanti in busta paga.

Vanno calcolate anche per l'indennità Integrativa Speciale

ItaliaOggi del 17/1/2006

 

Si arricchisce di un altro tassello la controversia in corso da tempo tra i docenti delle scuole secondarie di secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, titolari di cattedre con orario superiore alle 18 settimanali, che chiedono che nella retribuzione delle ore di insegnamento prestate in eccedenza alle 18 venga computata la quota di indennità integrativa speciale e l'amministrazione scolastica che continua in parte a negarlo.

Il nuovo tassello, favorevole alle tesi sostenute dai docenti, è costituito da una sentenza della sezione III del Tar Lazio (numero registro 11389/00) decisa in camera di consiglio il 19 maggio 2005 e pubblicata solo a fine dicembre. La sentenza, pur non vedendo coinvolta direttamente l'amministrazione scolastica, contiene tuttavia principi che supportano le tesi sostenute dai docenti, e cioè che il compenso previsto per le ore eccedenti, avendo natura stipendiale (costituendo parte della retribuzione ordinaria loro spettante), deve produrre effetti, oltre che sulla tredicesima mensilità, anche sull'indennità integrativa speciale. Allo stato è dunque possibile chiarire i punti fermi relativi al trattamento giuridico ed economico delle ore.

 

Corresponsione della quota di indennità integrativa per le ore eccedenti

Il ministero dell'istruzione con una nota del 30 novembre 2005 ha comunicato che il compenso per le ore eccedenti prestate dai docenti con contratto a tempo indeterminato in aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento è comprensivo (limitatamente alle ore eccedenti prestate a decorrere dall'1/1/2003, data del conglobamento dell'indennità nello stipendio tabellare previsto dall'articolo 76 del contratto collettivo nazionale, comparto scuola, del 24 luglio 2003) anche dell'indennità integrativa speciale. Con la stessa nota, il ministero ha ribadito che per le ore eccedenti prestate prima dell'1/1/2003 tale indennità non deve essere corrisposta. A supporto del diniego il ministero, ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di stato e quello di molti giudici del lavoro tra i quali, ultimi in ordine di tempo, quelli della Corte di appello di Firenze, cita la sentenza n. 281 del 21 aprile 2005 con cui la Corte di appello di L'Aquila, sezione lavoro e previdenza, ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza del giudice del lavoro di Pescara che, viceversa, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi corrispondere l'indennità integrativa speciale.

 

Valutabile il compenso corrisposto per le ore eccedenti

Il compenso corrisposto per le ore eccedenti è utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. Con l'informativa n. 8 del 29 aprile 2003, l'Inpdap, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ha infatti disposto che per i soli docenti retribuiti per un numero di ore di insegnamento superiore a quello ordinario di cattedra, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, il compenso corrisposto per le ore eccedenti le 18 settimanali deve essere incluso nella base di calcolo della indennità di buonuscita.