Scuola/5: esenzione dalle tasse scolastiche e limiti di reddito. Come orientarsi. L’aspetto è definito dall’articolo 30 della Legge 118/71. Per l’università, la normativa vigente prevede esonero totale o parziale per gli studenti con disabilità. Superabile del 20 gennaio 2006
Rispetto alle condizioni economiche disagiate, occorre tener presente che l’art.3 del Dlgs n. 130/2000 ha stabilito che per l’accesso delle persone disabili ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della situazione economica della sola persona disabile e non della famiglia di cui fa parte o della quale è fiscalmente a carico. Chiedere direttamente la modulistica all’istituto presso il quale si iscrive lo studente. Per avere diritto all’esenzione bisogna avere una disabilità superiore al 67%. La Circolare Ministeriale 4 gennaio 2006, n. 2 Prot. n. 66 ha per oggetto “Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2006 – 2007”. Com'è noto, l'art. 21-9° comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 4° comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 30-12-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2006 è pari all'1,7%. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2006-2007, come dal seguente prospetto in euro:
Esenzione dalle tasse universitarie La normativa vigente prevede forme di esonero totale o parziale per gli studenti universitari con disabilità. In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, le Università statali esonerano "totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (...) gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento"; per gli stessi soggetti le Università possono prevedere anche ulteriori forme di esonero. (art. 6 comma 3) Le università statali possono prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, tenendo conto in particolare di: a) studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti; c) studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi; d) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o autonoma.
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