Scuola/4:
insegnante di
sostegno, ruolo
e raggio d’azione
secondo la legge.
Una scheda sui docenti preposti a favorire
l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità. Il monte ore
nel rapporto insegnante/alunno è stabilito dal progetto educativo
specifico per ciascuno.
Superabile del
20 gennaio 2006
ROMA - La figura dell'insegnante di sostegno è nata giuridicamente con
il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", distinto dagli altri
insegnanti curriculari ed è stata ulteriormente definita dalla L.
517/77.
Viene nominato dall’Ufficio Scolastico regionale (ex Provveditorato
agli Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza
nel Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno,
con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il
numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la
gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio
Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di
sostegno.
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene
stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei
singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono
quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato
dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.
L'insegnante di sostegno viene assegnato, in piena con-titolarità con
gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato
di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni
portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato
dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che
prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap
certificati.
La legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce,
nell'ambito dell'organico provinciale,
un insegnante specializzato per ogni gruppo
di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici
statali della provincia.
I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni,
alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni
(legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).
L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata
dal Dirigente regionale (legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).
L'integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del
27.12.2002). Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di
sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni
che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti –
alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla
legge 449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente
preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104.