Scuola/4:

insegnante di sostegno, ruolo

e raggio d’azione secondo la legge.

Una scheda sui docenti preposti a favorire l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità. Il monte ore nel rapporto insegnante/alunno è stabilito dal progetto educativo specifico per ciascuno.

 Superabile del 20 gennaio 2006

 


ROMA - La figura dell'insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curriculari ed è stata ulteriormente definita dalla L. 517/77.

Viene nominato dall’Ufficio Scolastico regionale (ex Provveditorato agli Studi ), su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni in stato di handicap certificati. Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno.


La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.

Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.

L'insegnante di sostegno viene assegnato, in piena con-titolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.


La legge 27.12.1997, n. 449 all'art. 40 comma 3 attribuisce, nell'ambito dell'organico provinciale,
un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia.

I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni (legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).

L'attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente regionale (legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).


L'integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 (Legge n. 289 del 27.12.2002). Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.

L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti – alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104.