Riscatti, congedi ora cumulabili.

Dietrofront dell'Inpdap sulle chance di riscattare

ItaliaOggi del 24/1/2006

 

Importanti precisazioni dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica sulla possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi di congedo parentale (assenza facoltativa dal lavoro post partum o comunque congedi parentali non coperti da contribuzione, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro) e corso legale di laurea.
Con la circolare n. 31/2005, l'istituto di previdenza comunicava che la facoltà di riscatto del congedo parentale (a eccesione delle assenze per gravidanza e puerperio) al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea erano azionabili solo in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'uno esclude la possibilità di avvalersi dell'altro. Con la nota informativa n. 4 del 16 gennaio 2006, l'Inpdap ha parzialmente rivisto la questione del principio di alternatività e quindi di non cumulabilità.

L'istituto di previdenza ha, infatti, precisato che, sulla base della lettera dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, la non cumulabilità deve intendersi riferita esclusivamente nei soli confronti dei diplomi di laurea rilasciati sia secondo il vecchio che il nuovo ordinamento didattico universitario e non anche alle altre tipologie di titoli di studio, sempreché riscattabili secondo i rispettivi ordinamenti delle casse pensionistiche, diversi dal diploma di laurea. Rientrano tra questi titoli il diploma universitario, quello di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, il dottorato di ricerca e il titolo e gli attestati della formazione professionale, tutti temporalmente collocati al di fuori del rapporto di lavoro e comunque non coperti da contribuzione. Ne consegue che non sussiste alcuna incompatibilità tra il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro post partum con il riscatto delle varie tipologie di titoli di studio diversi dalla laurea.

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda il riconoscimento di una contribuzione figurativa per i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio collocati temporalmente fuori dal rapporto di lavoro: non sussiste problema di incompatibilità con alcuno dei predetti titoli di studio, ivi compreso il diploma di laurea. Tali periodi continuano a essere valutabili a domanda ma a condizione che il richiedente possa fare valere all'atto della domanda il requisito contributivo minimo di 5 anni.