MOBILITà

Niente blocchi per gli assunti disabili.

Salta il vincolo di restare nella stessa scuola per alcuni anni

ItaliaOggi del 10/1/2006

 

Disabili più tutelati con il nuovo contratto integrativo sulla mobilità. L'accordo è stato sottoscritto il 21 dicembre scorso dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati firmatari del contratto nazionale: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams (si veda ItaliaOggi del 27 dicembre). E cancella il blocco triennale della mobilità interprovinciale e il blocco biennale della mobilità provinciale per i neoimmessi in ruolo disabili o non vedenti ed emodializzati oppure che assistono un disabile in via esclusiva. Le parti, dunque, hanno ritenuto di estendere le tutele previste dalla legge n. 104/92, eliminando i vincoli che erano stati fissati con i contratti precedenti. Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 7 del contratto: la norma che regola le cosiddette precedenze comuni. Ecco un quadro riassuntivo dei vantaggi previsti dalla normativa pattizia per i disabili, per coloro che li assistono in via esclusiva e per altre particolari tipologie di personale. Tutti alle prese, in questi giorni, con le domande di mobilità (per le scadenze si veda ItaliaOggi di martedì scorso).

 

HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi e indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta al personale docente ed educativo non vedente (articolo 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120) e al personale emodializzato (articolo 61 della legge n. 270/82).

 

TRASFERITI D'UFFICIO CHE RIENTRANO NELLA STESSA SCUOLA

Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario. Sempre che la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi a uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento.

Questa precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune o cattedra, posto di sostegno).

Il beneficio spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza, la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

 

PRECEDENZA PER HANDICAP E CURE PARTICOLARI

Il contratto prevede particolari tutele, in termini di precedenza in tutte le fasi dei trasferimenti e dei passaggi anche per tre tipologie di personale. In primo luogo per i portatori di handicap di cui all'articolo 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'articolo 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella ´A' annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Seguono i soggetti che hanno bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (per esempio cobalto-terapia). La precedenza, in questo caso, scatta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Il diritto di precedenza vale, infine, per i portatori di handicap grave, a prescindere dal grado di invalidità. Per beneficiare delle precedenze gli interessati devono produrre apposita certificazione contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento o di passaggio.

 

TRASFERITI D'UFFICIO CHE RIENTRANO NEL COMUNE

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili nel comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Questa precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

 

ASSISTENZA AI DISABILI

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di portatori di handicap in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona handicappata in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di handicap grave, perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche a uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell'assistenza deriva dalla circostanza, documentata con autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva e continuativa assistenza (a mero titolo esemplificativo, si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza). Il personale scolastico appartenente a una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il comune dove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Il beneficio si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell'assistito diverso da quello di titolarità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente. Per beneficiare della precedenza prevista dall'articolo 33 della legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione contestualmente alla domanda di trasferimento.

 

CONIUGI DI MILITARI

Il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

Ciò in base al disposto dell'articolo 1, comma 5, legge 10 marzo 1987, n. 100, dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'articolo 2, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia e alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale.

 

AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3 agosto 1999, n. 265, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri è loro riconosciuta nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, il personale interessato rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

 

SINDACALISTI

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia dove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. La precedenza, pertanto, non si applica alla prima e alla seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

 

I punti chiave

La precedenza

Che cos'è: è un vantaggio che viene corrisposto ad alcune tipologie di personale che si trovano in particolari condizioni. Consiste nella possibilità di ottenere il trasferimento o il passaggio prima di coloro che non godono della precedenza. Anche se questi ultimi vantano un punteggio più alto.

Chi ne ha diritto: ne hanno titolo i disabili, i soggetti che assistono i disabili in via esclusiva, i trasferiti d'ufficio che chiedono di rientrare nella scuola o nel comune di precedente titolarità, i coniugi di militari trasferiti d'ufficio, gli amministratori degli enti locali e i soggetti che rivestono cariche pubbliche, i sindacalisti che rientrano dall'aspettativa.

Come si ottiene: per ottenere la precedenza bisogna indicare il possesso di tale diritto nella domanda di trasferimento o di passaggio e bisogna certificare o autocertificare il possesso dei relativi requisiti contestualmente alla presentazione della domanda.

 

LE DOMANDE

Quando si presentano: le domande di trasferimento o di passaggio vanno presentate entro il 3 febbraio prossimo.

Dove si presentano: le istanze si presentano direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola di servizio.