Affissione libera per il sindacato.

ItaliaOggi del 24/1/2006

 

Il dirigente scolastico non ha il diritto di impedire l'affissione di materiale sindacale. La scelta del materiale da affiggere, infatti, spetta solo ed esclusivamente all'organizzazione sindacale. Che ha anche il diritto di ricevere copia della documentazione relativa all'utilizzo del fondo d'istituto, con le schede finanziarie dei vari progetti, i verbali di verifica dei revisori dei conti, le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio di circolo in ordine ai criteri di distribuzione e agli impegni di spesa.

Così ha deciso il giudice del lavoro di Castrovillari (Cs) con la sentenza n. 37 depositata l'11 gennaio scorso. Il giudice monocratico, dunque, ha accolto un ricorso presentato dalla federazione Gilda-Unams, dichiarando antisindacale il comportamento di un dirigente scolastico, che aveva impedito l'esercizio del diritto di affissione e si era rifiutato di fornire l'informazione sindacale.


Di qui anche la condanna dell'amministrazione al pagamento di 1.500 euro di spese. La pronuncia è di particolare interesse anche perché riporta la nozione di condotta antisindacale fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 5295 del 12/6/1997).


A questo proposito, citando la Suprema corte, il giudice ha ricordato che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970), sia sufficiente che un comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate, perché consistenti nell'illegittimo diniego delle prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei per lo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né il caso di condotte non tipizzate e in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale