Varata una legge di modifica

della legge di parità 62/2000

le scuole dell’infanzia comunali

saranno tutte pareggiate?

  dall'ANCI del 22/2/2006

 

È stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge n. 250 del dicembre scorso, con la legge di conversione 3/2/2006, n. 27, relativi a: “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità.”

La legge di conversione, peraltro mai discussa in Conferenza, introduce nuove disposizioni per regolare il riconoscimento delle scuole non statali, superando il testo sulla parità scolastica della legge 62/2000.

L’articolo 1-bis prevede una partizione principale tra scuole paritarie e scuole non paritarie, di cui la legge delinea anche le caratteristiche ed introduce poi anche una nuova categoria di “sedi e attività di insegnamento” in cui vengono raggruppate tutte quelle attuali attività che, non presentando le caratteristiche di scuole paritarie e non paritarie, non potranno più assumere la denominazione di “scuola”.

La frequenza delle scuole paritarie, che saranno riconosciute da un provvedimento del dirigente dell’ufficio scolastico regionale, previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 62/2000, costituisce per gli studenti assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La parità secondo la nuova legge decorre dall’anno successivo al riconoscimento ed è subordinata, nel caso di istituzione delle prime classi, al completamento del corso di studi.

Solo nella scuola dell’infanzia tale clausola non si applica.

La legge definisce “scuole non paritarie” quelle che svolgono una attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a)     un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b)     la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c)     l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonchè di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d)     alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli aventi valore legale, non possono assumere denominazioni identiche o corrispondenti a quelle previste per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria, tuttavia qualora siano in possesso dei requisiti previsti saranno incluse in un apposito elenco dell'ufficio scolastico regionale che dovrà vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni.

Il venir meno di tali condizioni comporterà la cancellazione dall'albo.

Per le due tipologie di scuole paritarie e non, le modalità per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, nonché per l’iscrizione all’albo saranno definite con due distinti regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La disciplina della fase transitoria prevede la risoluzione delle convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie al termine dell’anno scolastico in cui si completano i corsi programmati dalle convenzioni e la riduzione progressiva dei contributi statali in base alle classi e agli alunni effettivamente frequentanti.

Presentato come strumento per la eliminazione della attuale pletora di scuole che indebitamente si offrono come scolastiche ed educative, senza possederne i requisiti e quindi per evitare che le ridotte risorse in materia di istruzione possano essere utilizzate anche da altri soggetti oltre quelli previsti dalla legge, questa legge sembra però in alcuni punti discostarsi dalle competenze statali di indirizzo per entrare in materia di organizzazione, competenza riservata alle regioni, mai nominate dal provvedimento, neppure rispetto ai previsti regolamenti.

Ulteriore perplessità suscitano le scarse indicazioni desumibili per le scuole dell’infanzia dei Comuni.

Naturalmente nulla cambierà per quelle già paritarie o per quelle che chiederanno la parità, possedendone i requisiti previsti dalla legge 62/2000.

Ma cosa succederà per quelle scuole o sezioni di scuole dell’infanzia che per vari motivi non fosse stato possibile ricondurre alla normativa della parificazione?

È evidente che i Comuni hanno tutto l’interesse ad ottenere la parità, considerato il sistema dei finanziamenti relativi e quindi ad adeguare le sezioni e le scuole.

Malgrado ciò ancora esistono sezioni aperte per corrispondere a forti pressioni dell’utenza, a volte negli stessi edifici delle scuole elementari statali, di cui la scuola dell’infanzia occupa spesso le aule meno appetibili, che non raggiungono i requisiti necessari, per carenze strutturali.

Sezioni che non possono essere neppure chiuse, viste le nuove liste d’attesa dei bambini dai 3 ai 6 anni e considerato che lo Stato non procede facilmente alla apertura di nuove sezioni in sostituzioni di quelle chiuse dai comuni.

In questi casi anche le sezioni di scuola dell’infanzia comunale dovranno perdere la connotazione di scuola?

La nuova legge conferma il contenuto dell’articolo 345 del decreto legislativo 297/94, prevedendo che le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti siano stabiliti con le norme regolamentari governative, escludendo ancora una volta la partecipazione almeno alla determinazione dei criteri delle regioni.

Un altro punto che sembra da chiarire è la previsione contenuta nel comma 6: “Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

È possibile interpretare che nonostante siano ancora da stabilire criteri per il riconoscimento e per la determinazione dei contributi quelli attuali saranno comunque mantenuti?

 

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1-bis.

Norme in materia di scuole non statali

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.
Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;

c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonchè di idoneo personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nè intermedi, nè finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonchè per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.

È fatto altresi' salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresi', dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.