Scuola, Csa di Venezia, Ufficio scolastico e ministero
dell'Istruzione
invitati dal Tribunale di Venezia ad intervenire.
«All'handicap corrisponda un sostegno adeguato».
Accolto il ricorso dei genitori di due bambini di sei
anni con disturbi particolarmente gravi.
Gianluca Amadori da
Il Gazzettino di Venezia
del 3/2/2006
Venezia
Assegnare ad un bambino portatore di handicap un numero non adeguato
di ore di sostegno costituisce «una compressione del diritto del
soggetto all'inserimento scolastico, alla istruzione e
all'educazione».
È con questa motivazione che il Tribunale civile di Venezia ha
ordinato al ministero dell'Istruzione, all'Ufficio scolastico
regionale, al Centro servizi amministrativi di Venezia e ad una scuola
elementare di un piccolo paese del Veneto orientale (di cui non
facciamo il nome per evitare che i minori possano essere identificati
e riconosciuti) di mettere a disposizione un insegnante ciascuno a due
alunni con particolari problemi.
L'ordinanza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice Liliana Guzzo,
la quale ha accolto il ricorso presentato dai genitori di due bambini
di sei anni, patrocinati dall'avvocato Leonello Azzarini.
Ai due alunni, che soffrono di disturbi particolarmente gravi, la
scuola aveva assegnato soltanto poche ore di sostegno . I genitori
hanno protestato con il direttore dell'istituto, ma invano. Quindi
hanno deciso di rivolgersi alla magistratura con un ricorso d'urgenza
ex articolo 700. Il giudice Guzzo ha nominato un consulente tecnico,
il quale ha concluso che la patologia di cui soffrono i due bambini è
particolarmente grave da necessitare una presenza costante di un
insegnante di sostegno : per uno il Tribunale ha stabilito che debba
essere seguito per 18 ore, durante tutto l'anno scolastico; al secondo
il sostegno dovrà essere garantito per 16 ore. La causa proseguirà nel
merito.
L'importante ordinanza sicuramente indicherà la strada da seguire ai
tanti genitori i cui figli portatori di handicap non vengono
adeguatamente seguiti dalle strutture scolastiche. Il giudice Guzzo
richiama il diritto all'istruzione e all'educazione garantito
dall'articolo 34 della Costituzione, dall'articolo 3 della legge 104
del 1992 e dall'articolo 12 della legge 449 del 1997, nei quali si
parla di integrazione scolastica e si precisa che «l'esercizio del
diritto all'educazione e alla istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse
all'handicap».
Il provvedimento del Tribunale potrà essere impugnato, ma nel
frattempo è provvisoriamente esecutivo: dunque la scuola dovrà mettere
a disposizione dei due alunni un insegnante di sostegno con modalità
adeguate alle loro esigenze.