Scuola, Csa di Venezia, Ufficio scolastico e ministero dell'Istruzione
invitati dal Tribunale di Venezia ad intervenire.

«All'handicap corrisponda un sostegno adeguato».

Accolto il ricorso dei genitori di due bambini di sei anni con disturbi particolarmente gravi.

Gianluca Amadori da Il Gazzettino di Venezia del 3/2/2006

 

Venezia
Assegnare ad un bambino portatore di handicap un numero non adeguato di ore di sostegno costituisce «una compressione del diritto del soggetto all'inserimento scolastico, alla istruzione e all'educazione».

È con questa motivazione che il Tribunale civile di Venezia ha ordinato al ministero dell'Istruzione, all'Ufficio scolastico regionale, al Centro servizi amministrativi di Venezia e ad una scuola elementare di un piccolo paese del Veneto orientale (di cui non facciamo il nome per evitare che i minori possano essere identificati e riconosciuti) di mettere a disposizione un insegnante ciascuno a due alunni con particolari problemi.

L'ordinanza è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice Liliana Guzzo, la quale ha accolto il ricorso presentato dai genitori di due bambini di sei anni, patrocinati dall'avvocato Leonello Azzarini.

Ai due alunni, che soffrono di disturbi particolarmente gravi, la scuola aveva assegnato soltanto poche ore di sostegno . I genitori hanno protestato con il direttore dell'istituto, ma invano. Quindi hanno deciso di rivolgersi alla magistratura con un ricorso d'urgenza ex articolo 700. Il giudice Guzzo ha nominato un consulente tecnico, il quale ha concluso che la patologia di cui soffrono i due bambini è particolarmente grave da necessitare una presenza costante di un insegnante di sostegno : per uno il Tribunale ha stabilito che debba essere seguito per 18 ore, durante tutto l'anno scolastico; al secondo il sostegno dovrà essere garantito per 16 ore. La causa proseguirà nel merito.

L'importante ordinanza sicuramente indicherà la strada da seguire ai tanti genitori i cui figli portatori di handicap non vengono adeguatamente seguiti dalle strutture scolastiche. Il giudice Guzzo richiama il diritto all'istruzione e all'educazione garantito dall'articolo 34 della Costituzione, dall'articolo 3 della legge 104 del 1992 e dall'articolo 12 della legge 449 del 1997, nei quali si parla di integrazione scolastica e si precisa che «l'esercizio del diritto all'educazione e alla istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse all'handicap».

Il provvedimento del Tribunale potrà essere impugnato, ma nel frattempo è provvisoriamente esecutivo: dunque la scuola dovrà mettere a disposizione dei due alunni un insegnante di sostegno con modalità adeguate alle loro esigenze.