Docenti: ecco come sciogliere la riserva.

 di Antimo Di Geronimo ItaliaOggi del 28/2/2006

 

I docenti inclusi in stand-by, nelle graduatorie permanenti di terza fascia, potranno ottenere lo scioglimento della riserva a partire dal 30 giugno prossimo. Sempre che conseguano l'abilitazione entro tale data e che provvedano a darne comunicazione al centro servizi amministrativi territorialmente competente. È quanto si evince da un decreto emanato dal ministero dell'istruzione il 24 febbraio scorso. Aggiornamento solo per i riservisti Va detto subito che il beneficio vale solo per coloro che erano stati inclusi in graduatoria con riserva. Vale dire, per tutti i soggetti che avevano maturato il diritto ai frequentare i corsi abilitanti.

Che sono stati successivamente attivati con i decreti n. 100 dell'8 novembre 2004 e n. 21 del 9 febbraio 2005. L'inclusione con riserva, peraltro, non ha consentito loro di conseguire incarichi di supplenza tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. La riserva, infatti, consiste semplicemente in una sorta di stand-by, che si trasforma in diritto vero e proprio solo dopo il conseguimento dell'abilitazione. solo a chi consegue l'abilitazione Insomma, non è sufficiente avere titolo a partecipare ai corsi, ma bisogna effettivamente conseguire l'abilitazione. Altrimenti la riserva non viene sciolta e l'effetto è in tutto equiparabile a una esclusione dalla graduatoria. Dopo il conseguimento dell'abilitazione bisognerà, però, darne comunicazione al centro servizi amministrativi, utilizzando il modulo allegato al decreto 23/2006. E a seguito della presentazione dell'autocertificiazione, l'amministrazione procederà all'attribuzione del punteggio e all'aggiornamento della posizione in graduatoria. Vale per il punteggio di abilitazione I docenti inclusi con riserva, infatti, hanno ottenuto solo l'accredito del bonus dei 6 punti previsto per il possesso dell'abilitazione. E dunque, dopo il conseguimento effettivo del titolo, avranno diritto anche all'attribuzione del relativo punteggio di abilitazione. Quanto ai corsi abilitanti, il requisito di accesso era costituito dall'avere prestato almeno 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004. Chi ne ha diritto Va detto subito che il termine del 30 giugno, valido per la presentazione dell'abilitazione che darà titolo allo scioglimento della riserva, vale solo per i corsisti della prima tornata. Vale a dire, per coloro che stanno frequentando i corsi abilitanti per le classi di concorso A031, A032, A077 (decreto 100/2004) e per i docenti delle classi di concorso tecnico pratiche. Il beneficio è esteso anche a coloro che stanno frequentando i corsi abilitanti per il sostegno, per la scuola dell'infanzia e primaria. E, infine per gli aspiranti docenti di educazione fisica e per le classi di concorso tecnico- artistiche. E chi no Nulla di fatto, dunque, per gli aspiranti docenti che hanno chiesto di partecipare ai corsi abilitanti indetti con il decreto 85, del 18 novembre 2005. Per questi docenti, infatti, bisognerà attendere un successivo provvedimento.