Sperimentazione:

come è disciplinata la quota del 20%.

Tuttoscuola, 7 febbraio 2006

 

Sul sito del MIUR è possibile trovare e scaricare i documenti relativi alla cosiddetta sperimentazione (più correttamente: innovazione) del secondo ciclo, concernenti le confluenze tra vecchi e nuovi percorsi, le corrispondenze dei titoli – questi due già noti – e soprattutto il decreto sulla quota del 20%, finora top secret.

Il decreto, che troverà applicazione già dal prossimo 1° settembre 2006, stabilisce che "l
a quota oraria nazionale obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all’80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie per tutti gli studenti", comprese, a partire dal terzo anno, le attività e discipline obbligatorie di indirizzo dei licei che si articolano in inidirzzi (artistico, economico, tecnologico)

La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche è quindi del 20%, e dovrà essere determinata da queste ultime "
nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà legislativa". Ma le Regioni nel definire i loro indirizzi dovranno operare "in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei e con le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali".

Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota anche parzialmente nei seguenti tre modi:

a) per confermare il piano ordinamentale degli studi;

b) per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio;

c) per introdurre nuove discipline, ma avvalendosi dei docenti in servizio nell’istituto e nei limiti delle disponibilità del bilancio dell’istituto medesimo.

Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte orario annuale.

Queste norme si applicheranno dunque già dal 1° settembre 2006 nelle scuole che aderiranno al progetto nazionale di innovazione. Il decreto stabilisce che in vista della definizione, da parte delle Regioni, dei predetti indirizzi, i direttori degli Uffici scolastici regionali, previa ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche, "
offriranno, a richiesta delle medesime Regioni, ogni opportuna collaborazione". Ma è difficile che le Regioni governate dal centro-sinistra accettino di definire indirizzi "in coerenza" con una riforma che non condividono, e che avanzino richieste di collaborazione in tal senso agli USR.