Maxiemendamento Finanziaria 2007 in Senato
per quanto riguarda la scuola.
di Mario Piemontese, da
ReteScuole
del 14/12/2006
Nessun cambiamento diverso da quelli già
annunciati negli scorsi giorni.
Il maxiemendamento è costituito da un unico articolo con circa 1400
commi. La parte relativa alla scuola va dal comma 602 al comma 637,
con l’esclusione dei commi 604 e 605.
Per quanto riguarda la scuola, gli emendamenti che sono entrati a far
parte del nuovo testo, rispetto a quello approvato alla Camera, sono
stati per la maggior parte presentati dal Governo. Della valanga di
emendamenti presentati prima in VII Commissione Cultura e dopo in V
Commissione Bilancio dai parlamentari nessuna traccia.
Nel passaggio alla Camera in sostanza sono state modificate solo le
parti relative al rinnovo contrattuale dei lavoratori della scuola,
mentre nel passaggio al Senato, se nulla cambierà come sembra
estremamente probabile, verranno modificate solo le parti relative
alle graduatorie permanenti. Entrambe le modifiche sono state promosse
dal Governo. Deputati e Senatori non hanno avuto in pratica voce in
capitolo per quanto riguarda la scuola, nonostante abbiano presentato
numerosi emendamenti che avrebbero potuto modificare positivamente la
legge. Il testo presentato dal Governo a fine settembre in materia di
scuola, escludendo contratti e precariato, resta quindi identico.
Nonostante i cambiamenti questa continua ad essere una pessima
finanziaria per la scuola.
Di seguito trovate la parte del maxiemendamento che riguarda la
scuola.
Art. 1
(….)
602
(Fondi)
261. A decorrere dall’anno 2007, al fine di
aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità
previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche», con esclusione
delle spese per stipendi del personale
a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
«Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché
gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad
integrare i fondi stessi.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i
criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche delle risorse di cui al presente comma.
Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da
parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie
derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.
603
Emendamento 18.73 - Il Governo
«261-bis.
Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono
utilizzate nell’esercizio successivo.
La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata
nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del
personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3
aprile 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca».
(...)
606
262. Per meglio qualificare il ruolo e
l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del
Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi
concernenti:
(Incremento rapporto alunni/classe)
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità
dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in
modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei
criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della
dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al
contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e
l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il
fenomeno
delle ripetenze;
(Insegnanti di sostegno)
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici
scolastici regionali, aziende sanitarie locali
e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi
formativi;
(Precariato)
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del
personale docente.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
20.000 unità.
(Emendamento 18.75 (Testo 2) - Il Governo)
«Le nomine disposte in attuazione dei piani di
cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»
«Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro
della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al
fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del
personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della
fase transitoria, l’opportunità di procedere a eventuali adattamenti
in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le
graduatorie permanenti di cui all’articolo l del decreto legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi li inserimenti nelle stesse graduatorie da
effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in
vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai
sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i
corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il
Corso di laurea in Scienza della formazione primaria.
La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo
di abilitazione.»;
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a
tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente
lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione
di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data.
Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi
del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione
13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella
scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333.
Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già
effettuate su posti della medesima classe di concorso;
(Emendamento 18.74 - Il Governo)
«Sui posti vacanti e disponibili relativi agli
anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate
le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato
nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76
del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura
concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e
non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento
alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che
abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione
previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati
nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi
di formazione.
Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo
di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale
sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi
nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente
periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione
delle medesime procedure concorsuali.
Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente
in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo esame
finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di
incarico di presidenza.».
(Supplenze brevi)
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di
attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia
scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di
ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori
medi nazionali;
(Insegnamento lingua inglese nella scuola elementare)
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un
piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da
realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della
lingua inglese.
A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, sono attivati
corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
(Riduzione del numero di ore settimanali negli istituti professionali)
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell’istruzione
professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
607
(Decreti ministeriali relativi alle lettere a, b
e c del comma 262 ora 606)
263. Il decreto concernente la materia di cui
alla lettera a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262
è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262
è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione.
608
(Decreto ministeriale per la ridefinizione della
tabella
di valutazione dei titoli per le graduatorie permanenti)
264. La tabella di valutazione dei titoli
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive
modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI.
Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e
già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007.
Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta
tabella, e successive modificazioni.
Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di
cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per
l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
609
(Personale docente inidoneo)
265. Ai fini di quanto previsto dall’articolo
35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale
docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e
collocato fuori
ruolo.
Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell’amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità
del predetto personale.
In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato
dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31
dicembre 2008.
610
(Personale docente in soprannumero)
266. Il Ministro della pubblica istruzione
predispone uno specifico piano di riconversione
professionale del personale docente in soprannumero sull’organico
provinciale, finalizzato
all’assorbimento del medesimo personale.
La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è
finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie
affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza
professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di
specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.
L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
611
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica)
267. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i
processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime
istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è
istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica», di
seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche
a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di
ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali
in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione
tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
612
(Soppressione IRRE e INDIRE)
268. L’organizzazione dell’Agenzia, con
articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti
dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto
nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), che sono contestualmente soppressi.
Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del
Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
nomina uno o più commissari
straordinari.
Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione
organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti
di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di
prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento.
Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro
esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante
procedure selettive di natura concorsuale.
613
(Modifiche al decreto legislativo n.286/04 -
INVALSI)
269. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonché l’autonomia amministrativa
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione
(INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Organi). – 1.
Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. È
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del
Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell’Istituto
fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto
membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non
più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del
Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell’Istituto, sulla base di una
indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione, previo
avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula.
La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche».
614
(Compiti dell’INVALSI)
270. L’INVALSI, fermo restando quando previsto
dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo
2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del
Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di
valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema
di valutazione.
615
(Reclutamento personale INVALSI)
271. Le procedure concorsuali di reclutamento
del personale, di cui alla dotazione organica
definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione
dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo
indeterminato dei rispettivi vincitori.
616
(Cessazione dall’incarico del presidente e dei
componenti
del comitato direttivo dell’INVALSI, nomina commissari straordinari)
272. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato
direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico.
In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari
straordinari.
617
(Revisori dei conti)
273. Il riscontro di regolarità amministrativa e
contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da
due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle
finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli
ambiti territoriali scolastici.
La minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma resta a
disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
618
(Emendamento 18.76 - Il Governo)
«273-bis. I Revisori dei conti, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del
Ministero della Pubblica Istruzione, già nominati dal competente
Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino all’emanazione del
decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre
l’entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al
Decreto Interministeriale lº febbraio 2001, n. 44».
619
(Regolamento per le procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici)
274. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento
dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia
maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato
di almeno cinque anni;
previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere
culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione
per titoli;
svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro
che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale;
valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito;
periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro
mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
620
(Nomina dei dirigenti scolastici vincitori di
concorso ordinario)
275. In attesa dell’emanazione del regolamento
di cui al comma 274 si procede alla nomina sui posti previsti dal
bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto
direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
(Emendamento 18.1650 - Soliani, Capelli,
Giambrone, Negri, Pellegatta)
«relativi agli anni scolastici 2007-2008 e
2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati, in
possesso dei prescritti requisiti, ammessi con riserva a seguito di
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa,» che
abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della
formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore
del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando
medesimo.
Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al
corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie;
questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito
corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le
medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico
2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il
regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
621
(Economie di spesa)
276. Dall’attuazione dei commi da 262 a 275
devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50
milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere
dall’anno 2009.
622
(Clausola di salvaguardia)
277. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276,
in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese
quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in
maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal medesimo comma 183;
b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276.
623
(Obbligo di istruzione)
278. L’istruzione impartita per almeno dieci
anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età.
L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a
sedici anni.
Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1,
e 30, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula
relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore,
sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire
il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti
percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007/2008.
624
(Emendamento 18.1708 - Peterlini, Pinzger,
Thaler Ausserhofer,
Perrin, Bosone, Molinari, Montalbano, Negri, Rubinato, Tonini)
«278-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano,
considerato il suo particolare sistema della formazione professionale,
l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può
essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in
abbinamento con adeguate forme di apprendistato».
625
(Triennio di qualifica)
279. Fino alla messa a regime di quanto previsto
dal comma 278, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i
finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei
predetti percorsi.
Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono
destinate alle misure nazionali di sistema
ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle
regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato
dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
626
(Edilizia scolastica)
280. Per l’attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento delle attività di
messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici
da parte dei competenti enti locali.
Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono,
rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella
predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge
n. 23 del 1996.
(Emendamento parlamentare)
«Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la Regione, e
l’ente locale interessato concorrono, nell’ambito dei piani di cui
all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali
per l’ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. »
Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma, le regioni possono
fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non
successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di
sottoscrizione dell’accordo denominato «patto per la sicurezza» tra
Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della
medesima regione.
627
(Progetti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e l’adeguamento
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e
igiene del lavoro)
281. Nella logica degli interventi per il
miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il
consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in
via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica
istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici
per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di
istruzione secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento
delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle
vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL determina altresì
l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui
al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000.
Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei
singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
628
(Apertura pomeridiana delle scuole)
282. Al fine di favorire ampliamenti
dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle
attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle
lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale,
della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica
istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite
le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
629
(Libri di testo)
283. La gratuità parziale dei libri di testo di
cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione
secondaria superiore.
Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per
il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e
si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per
la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione
libraria, agli anni successivi al secondo.
Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei
genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli
studenti e ai loro genitori.
630
(Emendamento 18.17 – Relatore)
«283-bis. Le Amministrazioni interessate,
comunque, possono, fronte di particolari esigenze, disporre che il
beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata legge n.
448 del 1998 sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei
libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti, che
adempiono all’obbligo scolastico».
631
(Sezioni primavera)
284. Per fare fronte alla crescente domanda di
servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono
attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di
qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di età.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con
priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire
un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse
cronologico 0-6 anni di età.
Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione
delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e
assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non
docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi.
A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate
al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo,
della medesima legge.
L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è
abrogato.
632
(IFTS)
285. A decorrere dall’anno 2007, il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato
nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e
delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo
le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
633
(Educazione degli adulti)
286. Ferme restando le competenze delle regioni
e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati
dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli
di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi
serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti».
Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e
didattica, con il riconoscimento
di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi
scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite
in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di
organico.
Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
634
(Innovazioni tecnologiche)
287. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di
dotare le scuole di ogni ordine e
grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto
delle attività didattiche.
635
(Finanziamento interventi previsti dai commi da
278 a 287,
con esclusione del comma 280)
288. Per gli interventi previsti dai commi da
278 a 287, con esclusione del comma 280 (Edilizia scolastica), è
autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007.
Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai
commi da 278 a 287.
636
(Finanziamento scuole paritarie)
289. Al fine di dare il necessario sostegno alla
funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie
nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno
2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base
«Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni
di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
637
(Criteri per l’assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie)
290. Il Ministro della pubblica istruzione
definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri
per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via
prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini
di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di
lucro o da queste controllate.
In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine
di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie
di primo e secondo grado.