Il Testo degli emendamenti
presentati alla V Commissione bilancio del Senato
dai componenti di maggioranza
della VII Commissione cultura del Senato.

di Mario Piemontese da ReteScuole del 3/12/2006

 

I componenti di maggioranza della VII Commissione cultura del Senato hanno presentato alla V Commissione bilancio del Senato una serie di emendamenti al testo del DDL Finanziaria 2007 approvato dalla Camera in materia di scuola.

I commi dell'articolo 18 emendati sono: 261, 262, 263, 275, 277, 288, 476.

Cosa potrebbe cambiare.

1. Le graduatorie permanenti si trasformano in graduatorie ad esaurimento. In poche parole tutti i docenti presenti nelle graduatorie permanenti e quelli che stanno per abilitarsi entreranno a far parte di queste nuove graduatorie. Si presume che in quanto "ad esaurimento", da queste nuove graduatorie si attingerà prioritariamente per le assunzioni. Chi è precario, non è abilitato e non sta per abilitarsi, da queste graduatorie è escluso. Non si sa quali potranno essere le future modalità utilizzate per il reclutamento, si presume che saranno diverse da quelle previste dall'art. 5 della legge n.53/03 e dal relativo decreto legislativo n.277/05.

2. Viene raddoppiato il numero di assunzioni in 3 anni per il personale ATA, da 20.000 si passa a 40.000.

3. Insegnanti di sostegno. L'organico di diritto per quanto riguarda il sostegno viene fissato nella misura dell'80% di quello complessivamente in servizio nell'a.s. 2006/2007.

4. Clausola di salvaguardia. Dalla norma sono esclusi: i libri di testo, l'educazione degli adulti, l'obbligo scolastico, le sezioni primavera, l'edilizia scolastica, le nuove tecnologie informatiche e l’aumento dei finanziamenti alla scuola paritarie.

I possibili cambiamenti presentano comunque già in partenza dei limiti.

  1. Per i precari "precari precari", cioè quelli non abilitati e che non potranno abilitarsi a breve, non è previsto nulla, se non aspettare nuove regole di reclutamento. Per i precari "precari", cioè quelli non abilitati che però potrebbero abilitarsi a breve la situazione è diversificata e dipendente fortemente da condizioni territoriali. All'atto dell'entrate in vigore della legge per entarare nella graduatoria ad esaurimento bisogna essere iscritto ad un corso speciale abiltante tenuto dalle università a livello regionale. Per fare un esempio in Lombardia ci sono circa 9000 precari che per motivi indipendenti dalla loro volontà, pur avendo i requisiti per partecipare ai corsi abilitanti, rischiano di non trovarsi nelle condizioni richieste per l'accesso, perché non si sa ancra quando e come partiranno questi corsi speciali ablitanti.

  2. Per il personale ATA un incremento di 20.000 posti per nuove assunzioni è ancora insufficiente, a fronte degli attuali 80.000 posti vacanti.

  3. Legare il calcolo dell'organico di diritto del personale di sostegno al quadro relativo all'a.s. 2006/2007, pone gli stessi limiti della norma che si intende superare cioè di 1 insegnante ogni 138 studenti. Bisognerebbe studiare una regola che contemporaneamente non sia così aleatoria come quella proposta nel DDL originario, ma che contemporaneamente possa permettere anno dopo anno facilmente l'aggiornamento dell'entità dell'organico di diritto necessario.

  4. Il finanziamento delle scuole paritarie dovrebbe rispettare la clausola di salvaguardia.

Tutta una serie di questioni decisamente scottanti non cambieranno di sicuro per effetto di questi emendamenti.

Cosa non rientra per il momento nell'elenco delle cose che potrebbero cambiare.

  1. Il taglio di 50.000 posti tra docenti e ATA resta tale. Per esempio l'aumento medio dello 0,4 del rapporto alunni/classi non è assolutamente cambiato.

  2. L'innalzamento dell'obbligo scolastico contnua ad essere così come prvisto nella sua originaria formulazione decisa dal Governo: il doppio canale permane.

  3. Il finanziamento di 100 milioni alle scule paritarie non viene toccato.

  4. Dei 600 milioni tagliati alla scuola statale in 5 anni dal precedente Governo neppure l'ombra.

In sintesi: qualche passo in avanti è sicuramente stato fatto, ma ne mancano ancora moltissimi da fare per raggiungere la meta.

Di seguito trovate il testo dei commi prima citati con i relativi emendamenti.

Milano, 3 dicembre 2006

Mario Piemontese


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261. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerita` dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonche´ gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita` «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente
comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.


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Al comma 261 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

“Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, non ripartite o non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono comunque utilizzate nell’esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n.33 del 3 aprile 2006 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”
.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le
rubriche fino a concorrenza degli oneri.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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262. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita` dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì,
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilita` e l’individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti
alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare
l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti.

Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e` predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità.

A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.

In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.

Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso;


(....)
 

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Al comma 262, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole “per complessive 20.000
unità.”
con le seguenti:

“per complessive 40.000 unità.”.

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le
rubriche fino a concorrenza degli oneri.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA

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Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“In attesa del complessivo riordino delle modalità del sostegno scolastico, e fatta salva l'esigenza di mantenere un adeguato livello di copertura e funzionalità nella prestazione del servizio, al fine di garantire il pieno diritto all’istruzione dei soggetti diversamente abili, l’organico di
diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura corrispondente all’80 per cento del
numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2006-2007.”


Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3
per cento.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo sopprimere le parole da “e di definire” a “ricorrenti”;

- sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

“Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere ad eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2009 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n.143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.”


- sopprimere il penultimo periodo.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3
per cento.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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Al comma 262, lettera c), all’ottavo periodo sopprimere le parole “del 2 maggio 2005” e “prioritari”.

SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

(....)

277. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 183;

b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276.

 

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Dopo il comma 263, inserire il seguente:

“263-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 263, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni Parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.”

Al comma 277 sostituire le parole “di cui ai commi 183 e 276,” con le seguenti: “di cui al
comma 183”, e sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza degli oneri, gli importi
relativi a tutte le rubriche della tabella A e gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte
le rubriche della tabella C, nel limite massimo del 3 per cento.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA

 

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Al comma 277, lettera b) sostituire le parole “ad eccezione”, con le seguenti:

“con esclusione delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 280, 287, 288 e 289 e ad eccezione delle dotazioni di bilancio confluite nei fondi istituiti ai sensi del comma 261, di quelle iscritte nell’unità previsionale di base “Fondo per il funzionamento della scuola”, nonché alle scuole paritarie ed al soddisfacimento degli obblighi contrattuali assunti dal medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274 si procede alla
nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore
del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo.

Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.

 

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Al comma 275, primo periodo sostituire le parole “relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso” con le seguenti:

“relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa,”.

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.


SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA


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Dopo il comma 275, inserire il seguente:

“275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si precede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di
formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.”

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA

 

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Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole “e interregionale, questi ultimi a domanda,”.

SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA

 

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288. Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del comma 280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 278 a 287.

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Dopo il comma 288, inserire il seguente:

“288-bis. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 288, a decorrere dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.”

SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA

 

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476. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 285, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
 

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Al comma 476 inserire, dopo le parole “sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 288,” le seguenti  “per la riorganizzazione dei poli della istruzione e formazione tecnica superiore (FTS) come istituti di alta formazione tecnica”.

SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA