I componenti di
maggioranza della VII Commissione cultura del Senato hanno presentato
alla V Commissione bilancio del Senato una serie di emendamenti al
testo del DDL Finanziaria 2007 approvato dalla Camera in materia di
scuola.
I commi dell'articolo 18
emendati sono: 261, 262, 263, 275, 277, 288, 476.
Cosa potrebbe cambiare.
1. Le graduatorie
permanenti si trasformano in graduatorie ad esaurimento. In poche
parole tutti i docenti presenti nelle graduatorie permanenti e quelli
che stanno per abilitarsi entreranno a far parte di queste nuove
graduatorie. Si presume che in quanto "ad esaurimento", da queste
nuove graduatorie si attingerà prioritariamente per le assunzioni. Chi
è precario, non è abilitato e non sta per abilitarsi, da queste
graduatorie è escluso. Non si sa quali potranno essere le future
modalità utilizzate per il reclutamento, si presume che saranno
diverse da quelle previste dall'art. 5 della legge n.53/03 e dal
relativo decreto legislativo n.277/05.
2. Viene
raddoppiato il numero di assunzioni in 3 anni per il personale ATA, da
20.000 si passa a 40.000.
3. Insegnanti di
sostegno. L'organico di diritto per quanto riguarda il sostegno viene
fissato nella misura dell'80% di quello complessivamente in servizio
nell'a.s. 2006/2007.
4. Clausola di
salvaguardia. Dalla norma sono esclusi: i libri di testo, l'educazione
degli adulti, l'obbligo scolastico, le sezioni primavera, l'edilizia
scolastica, le nuove tecnologie informatiche e l’aumento dei
finanziamenti alla scuola paritarie.
I possibili cambiamenti
presentano comunque già in partenza dei limiti.
-
Per i precari "precari
precari", cioè quelli non abilitati e che non potranno abilitarsi a
breve, non è previsto nulla, se non aspettare nuove regole di
reclutamento. Per i precari "precari", cioè quelli non abilitati che
però potrebbero abilitarsi a breve la situazione è diversificata e
dipendente fortemente da condizioni territoriali. All'atto
dell'entrate in vigore della legge per entarare nella graduatoria ad
esaurimento bisogna essere iscritto ad un corso speciale abiltante
tenuto dalle università a livello regionale. Per fare un esempio in
Lombardia ci sono circa 9000 precari che per motivi indipendenti
dalla loro volontà, pur avendo i requisiti per partecipare ai corsi
abilitanti, rischiano di non trovarsi nelle condizioni richieste per
l'accesso, perché non si sa ancra quando e come partiranno questi
corsi speciali ablitanti.
-
Per il personale ATA
un incremento di 20.000 posti per nuove assunzioni è ancora
insufficiente, a fronte degli attuali 80.000 posti vacanti.
-
Legare il calcolo
dell'organico di diritto del personale di sostegno al quadro
relativo all'a.s. 2006/2007, pone gli stessi limiti della norma che
si intende superare cioè di 1 insegnante ogni 138 studenti.
Bisognerebbe studiare una regola che contemporaneamente non sia così
aleatoria come quella proposta nel DDL originario, ma che
contemporaneamente possa permettere anno dopo anno facilmente
l'aggiornamento dell'entità dell'organico di diritto necessario.
-
Il finanziamento delle
scuole paritarie dovrebbe rispettare la clausola di salvaguardia.
Tutta una serie di
questioni decisamente scottanti non cambieranno di sicuro per effetto
di questi emendamenti.
Cosa non rientra per il
momento nell'elenco delle cose che potrebbero cambiare.
-
Il taglio di 50.000
posti tra docenti e ATA resta tale. Per esempio l'aumento medio
dello 0,4 del rapporto alunni/classi non è assolutamente cambiato.
-
L'innalzamento
dell'obbligo scolastico contnua ad essere così come prvisto nella
sua originaria formulazione decisa dal Governo: il doppio canale
permane.
-
Il finanziamento di
100 milioni alle scule paritarie non viene toccato.
-
Dei 600 milioni
tagliati alla scuola statale in 5 anni dal precedente Governo
neppure l'ombra.
In sintesi: qualche
passo in avanti è sicuramente stato fatto, ma ne mancano ancora
moltissimi da fare per raggiungere la meta.
Di seguito trovate il
testo dei commi prima citati con i relativi emendamenti.
Milano, 3 dicembre 2006
Mario Piemontese
*************************************
261. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare
l’efficienza e la celerita` dei processi di finanziamento a favore
delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di
base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale
delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi
del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi
disabili», nonche´ gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilita` «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale
del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente
comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate
da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse
finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il
Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività
di monitoraggio.
****************************
Al comma 261 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
“Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre
1997, n.440, non ripartite o non utilizzate nel corso dell’anno di
competenza, sono comunque utilizzate nell’esercizio successivo. La
quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata
nell’anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il
miglioramento dell’offerta formativa e per la formazione del
personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n.33 del 3
aprile 2006 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli
importi relativi a tutte le
rubriche fino a concorrenza degli oneri.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
262. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività
dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo
della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita`
dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in
modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì,
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della
riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la
flessibilita` e l’individualizzazione
della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di
organici corrispondenti
alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione
tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive
150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e
rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare
l’età media del personale docente e di definire contestualmente
procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato e` predisposto per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per
complessive 20.000 unità.
A seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere
dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere
efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’articolo
399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni.
Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la
validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi
dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.
In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a
tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente
lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la disposizione
di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei
titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data.
Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei
termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è
riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333. In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione
del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura
di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente
disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera
a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data
antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già
effettuate su posti della medesima classe di concorso;
(....)
*************************
Al comma 262, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole
“per complessive 20.000
unità.” con le seguenti:
“per complessive 40.000 unità.”.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli
importi relativi a tutte le
rubriche fino a concorrenza degli oneri.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
******************************
Al comma 262, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
“In attesa del complessivo riordino delle modalità del sostegno
scolastico, e fatta salva l'esigenza di mantenere un adeguato livello
di copertura e funzionalità nella prestazione del servizio, al fine di
garantire il pieno diritto all’istruzione dei soggetti diversamente
abili, l’organico di
diritto dei docenti di sostegno è rideterminato in misura
corrispondente all’80 per cento del
numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno
scolastico 2006-2007.”
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri,
nel limite massimo del 3
per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
**************************
Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
- al primo periodo sopprimere le parole da “e di definire” a
“ricorrenti”;
- sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:
“Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro
della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al
fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di
innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del
personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della
fase transitoria, l’opportunità di procedere ad eventuali adattamenti
in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le
graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno
2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono
fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi
per il biennio 2007-2009 per i docenti già in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in
vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai
sensi della predetta legge n.143 del 2004, i corsi SISS, i corsi
accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica
presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della
formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione.”
- sopprimere il penultimo periodo.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri,
nel limite massimo del 3
per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
***************************
Al comma 262, lettera c), all’ottavo periodo sopprimere le parole
“del 2 maggio 2005” e “prioritari”.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera
a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di
cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d’intesa con il
Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma
262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
(....)
277. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese
quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in
maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 183;
b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive
di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e
dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal
medesimo comma 276.
*******************************
Dopo il comma 263, inserire il seguente:
“263-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 263,
corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni Parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni
Parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il
termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
ministeriali possono essere comunque adottati.”
Al comma 277 sostituire le parole “di cui ai commi 183 e 276,” con
le seguenti: “di cui al
comma 183”, e sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, ridurre proporzionalmente, fino a concorrenza degli
oneri, gli importi
relativi a tutte le rubriche della tabella A e gli stanziamenti di
parte corrente relativi a tutte
le rubriche della tabella C, nel limite massimo del 3 per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
*********************
Al comma 277, lettera b) sostituire le parole “ad eccezione”, con
le seguenti:
“con esclusione delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 280,
287, 288 e 289 e ad
eccezione delle dotazioni di bilancio confluite nei fondi istituiti ai
sensi del comma 261, di
quelle iscritte nell’unità previsionale di base “Fondo per il
funzionamento della scuola”,
nonché alle scuole paritarie ed al soddisfacimento degli obblighi
contrattuali assunti dal
medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri,
nel limite massimo del 3
per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
275. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma
274 si procede alla
nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto
con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’universita`
e della ricerca 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale
– n. 94 del 26
novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso
che abbiano superato
le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la
produzione da parte
degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato
positivo da parte del direttore
del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando
medesimo.
Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale e interregionale, questi ultimi a domanda, relativi
al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del
predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente
collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare
con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione,
indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra,
che si conclude nell’anno scolastico
2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il
regime autorizzatorio
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine della
graduatoria di merito.
***********************
Al comma 275, primo periodo sostituire le parole “relativi agli
anni scolastici 2007-2008 e
2008-2009, dei candidati del citato concorso” con le seguenti:
“relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, dei candidati
del citato concorso, compresi i candidati, in possesso dei prescritti
requisiti, ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in
sede giurisdizionale o amministrativa,”.
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri,
nel limite massimo del 3
per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
*****************************
Dopo il comma
275, inserire il seguente:
“275-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si
precede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della
procedura riservata
bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel
Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la
relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto
dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e
non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede
alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle
procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento
alla Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il
predetto decreto del
Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano
utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di
formazione. Detti candidati
possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a
completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei
citati bandi,
inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.
L’onere relativo al corso di
formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27
dicembre 1997, n.449, sono
conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure
concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale
17 dicembre 2002
sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno
frequentato nell’ambito della
medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza.”
Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli
stanziamenti di parte
corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri,
nel limite massimo del 3
per cento.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
******************************
Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole “e interregionale,
questi ultimi a
domanda,”.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
288. Per gli
interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del comma
280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno
2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del
Ministro dell’economia
e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle
risorse agli interventi
previsti dai commi da 278 a 287.
**************************
Dopo il comma
288, inserire il seguente:
“288-bis. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
288, a decorrere
dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le
finalità di cui
all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del
Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri di riparto
della citata somma.”
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
476. Al fine di
assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie
destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 285, è
istituito, nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e
formazione tecnica
superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a
valere sull’autorizzazione
di spesa di cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18
dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per
quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con
l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
*********************
Al comma 476 inserire, dopo le parole “sull’autorizzazione di spesa di
cui al comma 288,” le seguenti
“per la riorganizzazione dei poli della istruzione e formazione
tecnica superiore (FTS) come istituti di alta formazione tecnica”.
SOLIANI, CAPELLI, GIAMBRONE, NEGRI, PELLEGATTA