Finanziaria al Senato:
174 emendamenti sulla scuola in vista della fiducia.

da TuttoscuolaNews N. 271, 11 dicembre 2006

 

In Parlamento si lavora alacremente sulla Finanziaria. A che punto è, e quali cambiamenti ci potrebbero essere sulla scuola?

In commissione Bilancio del Senato è ancora in corso la discussione sui circa duemila emendamenti presentati, di cui 174 relativi all'istruzione. Considerato che quasi certamente non potranno essere discussi in tempo utile prima del dibattito in aula, il Governo si prepara a porre la fiducia che verrebbe votata alla fine della settimana.

In questo caso si andrebbe forse, ancora una volta, ad un maxiemendamento che comprenderebbe gli emendamenti approvati in commissione Bilancio e quelli presentati dal Governo.

Tra i 174 emendamenti sull'istruzione, presentati da maggioranza e opposizione, ve ne sono anche tre presentati dal Governo che, più di tutti gli altri, hanno probabilità di essere approvati in via definitiva dall'Assemblea dei senatori.

L'emendamento n. 18.74 riguarda i concorsi per l'assunzione di dirigenti scolastici e integra le disposizioni già contenute nel testo iniziale della legge finanziaria.

Sostanzialmente si tratta di un recupero generalizzato dei candidati dei concorsi riservati a dirigente sia nei confronti di coloro che, pur avendo superato tutte le prove non sono stati compresi nelle graduatorie dei vincitori ma anche per quei candidati che, dopo il superamento delle prove iniziali, non hanno raggiunto una posizione utile per essere ammessi ai corsi di formazione.

L'emendamento 18.75 interviene, invece, in materia di graduatorie permanenti prevedendo che esse si trasformino immediatamente in graduatorie ad esaurimento.

In questo modo i docenti iscritti avranno la certezza dell'immissione in ruolo, anche dopo le assunzioni dei 150 mila precari previste dalla stessa legge finanziaria per il prossimo triennio, come avevano tenacemente richiesto i sindacati di categoria e alcune forze politiche, tra cui, in particolare, Rifondazione Comunista. Ma in quali tempi?
 

Emendamento n. 18.74
presentato dal Governo alla commissione Bilancio del Senato

Al comma 262, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

-    «Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.

Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione.

Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati.

L’onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.».

Al comma 275, secondo periodo, sopprimere le parole: «e interregionale, questi ultimi a domanda,».

 

Emendamento n. 18.75
presentato dal Governo alla commissione Bilancio del Senato

 Al comma 262, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

-  al primo periodo, sopprimere le parole da: «e di definire» fino a: «ricorrenti»;

-  dopo il secondo periodo che termina con le parole: «per complessive 20.000 unità», inserire il seguente periodo: «Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

- sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni Parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo l del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. »;

-   all’ottavo periodo sopprimere le parole: «del 2 maggio 2005» e: «prioritari»;

-   sopprimere il penultimo periodo.