La tutela dell'handicap a 360°.

da ItaliaOggi dell'11/4/2006

 

Gli alunni portatori di handicap hanno diritto ad avvalersi del docente di sostegno per tutto il tempo necessario a garantirne l'integrazione. E questo principio vale anche se la scuola non presenta tutta la documentazione per chiedere l'assegnazione del docente all'alunno disabile.
È quanto si evince da due pronunce emesse dal tribunale di Siracusa in accoglimento di ricorsi presentati per la tutela dell'handicap (procedimento n. 207 /2006 e 1152/2005).

In buona sostanza, dunque, il diritto all'integrazione scolastica dei portatori di handicap va tutelato in ogni caso. E le relative procedure di assegnazione devono sempre garantire la soddisfazione del diritto allo studio e all'integrazione. Anche se la scuola chiede un numero di ore inferiore al necessario oppure non presenta alcuna richiesta.


Se l'alunno è grave rapporto 1:1

Il caso oggetto della pronuncia del 23 marzo scorso riguardava un alunno portatore di handicap, che aveva ottenuto l'assegnazione di un docente di sostengo per sole 12 ore, contro le 24 ore (cosiddetto rapporto 1:1) richieste dall'équipe pedagogica della scuola elementare frequentata.

E tale richiesta, peraltro, era stata confortata anche dalla diagnosi funzionale redatta dalla Usl di competenza. Nella documentazione presentata si prendeva ´atto delle difficoltà comportamentali del minore sul piano cognitivo e dell'integrazione', si legge nella pronuncia, ´che richiedono la presenza costante del docente specializzato e richiedono la conferma dell'attività di sostegno per 24 ore settimanali godute negli anni scolastici precedenti'. Nonostante tali presupposti, il dirigente scolastico si legge nella sentenza, aveva avanzato richiesta per sole 12 ore. E la richiesta era stata acriticamente confermata dal gruppo di lavoro sull'handicap (Glh) dell'istituto. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte della famiglia dell'alunno portatore di handicap, che terminava con l'accoglimento della domanda e la condanna dell'amministrazione a provvedere ad assegnare all'alunno disabile un'insegnante di sostegno per 24 ore settimanali.


L'integrazione va sempre garantita

Il secondo caso riguardava, invece, un'alunna portatrice di handicap che non aveva ottenuto l'assegnazione del docente di sostegno. Ciò perché la scuola non aveva presentato tutta la documentazione necessaria a consentire all'ufficio scolastico di provvedere in tal senso.

L'alunna, però, aveva usufruito in precedenza dell'assegnazione del docente di sostegno per 12 ore settimanali, sulla base di una diagnosi funzionale redatta nel 2001.

E dunque, i genitori si erano risolti ad adire il giudice per tutelare il diritto all'integrazione e allo studio della propria figlia. E il giudizio terminava con la condanna dell'amministrazione ad assegnare all'alunna disabile un docente di sostegno per 12 ore settimanali.

Il giudice motivava la decisione affermando la necessità di tutelare ´il diritto allo studio e all'integrazione sociale della alunna in via d'urgenza, trattandosi di beni essenziali e non suscettibili di riparazione per equivalente'.