La tutela dell'handicap a 360°. da ItaliaOggi dell'11/4/2006
Gli
alunni portatori di handicap hanno diritto ad avvalersi del docente di
sostegno per tutto il tempo necessario a garantirne l'integrazione. E
questo principio vale anche se la scuola non presenta tutta la
documentazione per chiedere l'assegnazione del docente all'alunno
disabile.
In
buona sostanza, dunque, il diritto all'integrazione scolastica dei
portatori di handicap va tutelato in ogni caso. E le relative
procedure di assegnazione devono sempre garantire la soddisfazione del
diritto allo studio e all'integrazione. Anche se la scuola chiede un
numero di ore inferiore al necessario oppure non presenta alcuna
richiesta. E tale richiesta, peraltro, era stata confortata anche dalla diagnosi funzionale redatta dalla Usl di competenza. Nella documentazione presentata si prendeva ´atto delle difficoltà comportamentali del minore sul piano cognitivo e dell'integrazione', si legge nella pronuncia, ´che richiedono la presenza costante del docente specializzato e richiedono la conferma dell'attività di sostegno per 24 ore settimanali godute negli anni scolastici precedenti'. Nonostante tali presupposti, il dirigente scolastico si legge nella sentenza, aveva avanzato richiesta per sole 12 ore. E la richiesta era stata acriticamente confermata dal gruppo di lavoro sull'handicap (Glh) dell'istituto. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale da parte della famiglia dell'alunno portatore di handicap, che terminava con l'accoglimento della domanda e la condanna dell'amministrazione a provvedere ad assegnare all'alunno disabile un'insegnante di sostegno per 24 ore settimanali.
L'alunna, però, aveva usufruito in precedenza dell'assegnazione del docente di sostegno per 12 ore settimanali, sulla base di una diagnosi funzionale redatta nel 2001. E dunque, i genitori si erano risolti ad adire il giudice per tutelare il diritto all'integrazione e allo studio della propria figlia. E il giudizio terminava con la condanna dell'amministrazione ad assegnare all'alunna disabile un docente di sostegno per 12 ore settimanali. Il giudice motivava la decisione affermando la necessità di tutelare ´il diritto allo studio e all'integrazione sociale della alunna in via d'urgenza, trattandosi di beni essenziali e non suscettibili di riparazione per equivalente'. |