Il silenzio del Miur sugli insegnanti inidonei.

 Nicola Mondelli, da ItaliaOggi del 25/4/2006

 

Il ministero dell'istruzione tace sui docenti inidonei collocati fuori ruolo. Sono circa 5 mila gli insegnanti collocati fuori ruolo e/o utilizzati in altri compiti perché dichiarati inidonei per motivi di salute all'esercizio della funzione docente

Su questi, alla luce di quanto dispone l'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289/2002, continua a pendere la spada di Damocle di una risoluzione del rapporto di lavoro se entro i cinque anni dalla data di collocamento fuori ruolo non saranno transitati in altro ruolo sia dell'amministrazione scolastica sia di altre amministrazioni dello stato o di enti pubblici non economici; non c'è ancora alcuna disposizione ministeriale che disciplini, per tutto il territorio nazionale, le modalità e i tempi per chiedere di transitare nelle altre amministrazioni e indichi quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale non accoglimento della domanda di passaggio.

La mancata emanazione di disposizioni applicative della citata norma di legge non ha consentito alla maggior parte dei docenti inidonei di assumere, con cognizione di causa, una qualsiasi iniziativa finalizzata, appunto, al passaggio nei ruoli della stessa amministrazione scolastica oltre che in quelli di altre amministrazioni dello stato o di enti pubblici non economici.

In questo contesto una recente iniziativa assunta dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto, e di cui ha dato notizia IO nell'edizione di martedì scorso, rischia, se non interpretata correttamente, di disorientare sia i docenti inidonei in servizio del Veneto sia quelli in servizio nel resto del territorio nazionale e aumentare in misura esponenziale le loro preoccupazioni per un futuro incerto.

Finalità dell'iniziativa del predetto ufficio scolastico non sembra essere quella di supplire alle carenze ministeriali in tema di regolamentazione delle norme contenute nel su citato articolo 35 quanto quella di ricordare ai docenti interessati che, poiché nei loro confronti non sussiste alcun divieto di mobilità verso altre amministrazioni, divieto viceversa imposto dalla legge finanziaria 2005 al personale non collocato fuori ruolo, hanno l'opportunità di presentare entro domani la domanda di mobilità intercompartimentale come disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Un'opportunità, quindi, e non un obbligo strettamente connesso al possesso dei requisiti per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro. Non cogliere l'occasione offerta dalla legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, che esclude dal divieto di mobilità verso altre amministrazioni dello stato i soli docenti dichiarati permanentemente inidonei alla funzione docente, non potrà impedire agli interessati di beneficiare delle disposizioni che il ministero dovrà un giorno o l'altro emanare per dare esecuzione a quanto prevede il comma 5 dell'articolo 35. Due sono principalmente le considerazioni che inducono ad affermare quanto appena sostenuto.

La prima riguarda la non possibilità, utilizzando l'istituto disciplinato dall'articolo 30 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di chiedere il passaggio in altro ruolo dell'amministrazione scolastica, possibilità prevista invece espressamente dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35.

La seconda attiene al trattamento giuridico ed economico che spetta a chi, utilizzando la normativa di cui al predetto articolo 30, ottiene il passaggio ad altra amministrazione dello stato. Il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone in merito che "salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione". Una disposizione che non può trovare letterale applicazione nei confronti dei docenti inidonei costretti, per evitare un'ingiusta risoluzione del rapporto di lavoro, ad accettare eventualmente un passaggio in un ruolo senza la garanzia di poter mantenere il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dall'amministrazione di provenienza.