Il docente di sostegno, Jolly delle sostituzioni.
In presenza dell'alunno disabile, il docente di
sostegno
può essere utilizzato per sostituire docenti assenti anche di altre
classi?
È una questione su cui non c'è un indirizzo univoco.
di Nicola Mondelli, da ItaliaOggi del
4/4/2006
In
via preliminare va chiarito che il docente di sostegno è docente della
classe.
Non di meno, la funzione precipua di tale tipologia di personale è
quella di garantire al discente disabile la fruizione del diritto
all'integrazione scolastica. È da escludere, dunque, che il docente di
sostegno possa essere distratto dalla cura dell'alunno portatore di
handicap, per essere utilizzato in altra classe al fine di sostituire
un docente assente.
Considerando, però, che il docente di sostegno è docente della classe,
è ragionevole ritenere che, occasionalmente, in assenza di docenti con
ore a disposizione, possa essere utilizzato per sostituire il docente
della stessa classe momentaneamente assente anche in presenza
dell'alunno disabile.
Qualora, invece, in coincidenza dell'assenza di un docente di altra
classe, risulti assente l'alunno disabile affidato alle sue cure, è
legittimo che il docente di sostegno possa essere utilizzato per
sostituire il docente assente anche se di altra classe. Tale utilizzo,
infatti, non solo non arrecherà nocumento alcuno all'alunno assente,
ma consentirà anche di evitare l'impegno di somme necessarie alla
retribuzione delle eventuali ore aggiuntive da corrispondere ad altro
docente da destinare alla sostituzione. In riferimento alla questione
vi è stato anche un recente pronunciamento del centro servizi
amministrativi di Padova (prot.
n. 000447/C24 del 26 gennaio 2006). Che può essere utile per
dirimere questioni del genere.
A questo proposito, l'ufficio scolastico provinciale ha chiarito che
può ´essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del
collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente
della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non
arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò
in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e
l'appartenenza allo stesso consiglio di classe.
Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve
durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi'.
"In ogni caso", si legge nella nota del contro servizi amministrativi
di Padova, "salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, nonché
l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente
disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il
personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica
di alunni in tale situazione".