Il recente caso di una bravata notturna, sfociata in tragedia,
ripropone il problema dei controlli.

Incidenti in gita, docenti incolpevoli.

Insegnanti perseguibili solo per negligenze imperdonabili.

da ItaliaOggi dell'11/4/2006

 

Ancora un agghiacciante episodio di morte per una bravata notturna tra studenti, in viaggio di istruzione organizzato dalla scuola. Un ragazzo diciassettenne, allievo di un istituto tecnico di Correggio (provincia di Reggio Emilia), nel tentativo di penetrare attraverso la finestra nella camera dove erano ospitati alcuni compagni, è precipitato dal quinto piano, schiantandosi sui lucernai della sala ristorante dell'albergo, dove era alloggiato. A causa dell'impatto violentissimo, il ragazzo è morto sul colpo.
Si tratta dell'ennesima tragedia di una lunga serie (otto casi, dal 1990) di episodi similari, accaduti nell'occasione di viaggi di istruzione. Una bravata, fatta per scherzo, che si trasforma repentinamente in dramma. Tentativi di scalate notturne per penetrare dalla finestra nelle stanze dell'albergo che ospitano i compagni, o rischiosi passaggi da una stanza all'altra attraverso il cornicione, hanno determinato eventi quasi sempre letali per studenti in viaggio con la scuola.

La ripetizione dei fatti induce a chiedersi il motivo di sfide contro pericoli così gravi, nonostante i luttuosi precedenti noti a tutti, che certamente spingono i docenti accompagnatori a continui, ma inutili, ammonimenti.

Occorre considerare che il ragazzo vive durante il viaggio un momento "magico" di libertà, con l'inevitabile tentazione di sperimentarla. Perciò, il viaggio di istruzione e le attività ad esso connesse vengono influenzate dall'atmosfera di goliardica euforia e di totale spensieratezza tipiche dell'età degli allievi, ma accresciute dalla particolare occasione. Questi stati d'animo, influenzati dall'esigenza di fare nuove esperienze, anche con disprezzo (o scarsa valutazione) del rischio, danno una particolare connotazione ai viaggi di istruzione come fatti implicanti gravi responsabilità per i docenti accompagnatori. Tali iniziative, tuttavia, anche se costituiscono impegni più gravosi per impreviste e imprevedibili situazioni di pericolo (quasi sempre determinate dalle iniziative "straordinarie" o dalle bravate degli stessi studenti) costituiscono per i giovani importanti momenti di crescita comune. La possibilità data agli allievi per mezzo del viaggio di istruzione di vivere e scoprire insieme, realtà diverse da quelle abituali e problematiche ambientali nuove, non è realizzabile attraverso differenti iniziative conoscitive e ricerche specifiche. La consapevolezza di ciò e la naturale disposizione a non sacrificare le esigenze degli studenti, anche a fronte di una propria maggiore responsabilità, spinge i docenti ad assumere impegni più gravosi rispetto alla lezione in classe o all'attività svolta a scuola. Questa stessa consapevolezza spinge i genitori ad esporsi all'ansia suscitata dai rischi del viaggio e all'angoscia che la lontananza dei figli da casa può determinare. Il regime di responsabilità del docente è costituito dall'obbligo della vigilanza sugli alunni (minori), finalizzata all'ordinato svolgimento dell'attività didattica, a garantire a tutti la fruizione dell'insegnamento e ad assicurare l'incolumità degli allievi durante la permanenza a scuola e, comunque, nello svolgimento di iniziative (anche svolte all'esterno della scuola) di carattere didattico, o genericamente culturale, o ricreativo, o sportivo. Il docente risponde per situazioni dannose collegabili a fatti connessi a obblighi di vigilanza degli alunni solo se determinate intenzionalmente o riferibili a gravi omissioni o negligenze o imprudenza, nell'esercizio della funzione di vigilanza. Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione non è diverso da quello applicabile nelle normali situazioni di attività scolastica svolta all'interno della classe o dell'edificio scolastico o all'esterno. Diversa è certamente la situazione alla quale va adeguata l'attenzione e la vigilanza del docente accompagnatore per essere immune da colpa grave, in relazione alla prevedibilità di eventi dannosi che possano essere scongiurati mediante un'accorta opera di prevenzione. Ma proprio questo è l'elemento che deve essere considerato con riguardo al luttuoso episodio in questione e, più in generale, con riguardo alle situazioni che si possono verificare durante i viaggi di istruzione (o le visite guidate). Occorre, comunque, considerare che è assai difficile sia ipotizzare, sia contrastare le iniziative degli studenti intenzionalmente costruite e mirate ad eludere la vigilanza dei docenti, specie durante i viaggi di istruzione.

Le sortite clandestine dei ragazzi dall'albergo dove sono ospitati, aggirando la sorveglianza anche del portiere di notte, per una semplice passeggiata notturna o per una fuga in discoteca, appartengono all'antologia delle esperienze dei viaggi di istruzione. Non è impossibile dissuadere gli studenti (anche se la ricorrenza degli episodi sembra dimostri il contrario), soprattutto quelli nell'età tipica di sfida del pericolo e della sorveglianza, dallo sperimentare comportamenti di totale trasgressione delle regole stabilite. Ma certamente non possono essere riferiti ai docenti sotto il profilo della colpa grave, della negligenza e dell'imprudenza, atti che non si riesce a contrastare nemmeno con provvedimenti aspramente repressivi. Provvedimento che spesso, al contrario, si rivelano controproducenti.