La funzione pubblica esclude dalla mobilità intercompartimentale
tutto il personale della scuola.

Docenti e Ata restino al loro posto.

Sono trasferibili solo gli insegnanti a rischio di licenziamento.

da ItaliaOggi del 18/4/2006

 

No ai passaggi ad amministrazioni diverse per il personale della scuola. A meno che non si tratti di docenti inidonei all'insegnamento. È quanto dispone una circolare del dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, emanata l'11 aprile scorso (prot. 4115) e firmata dal ministro, Mario Baccini. Una nota che spegne sul nascere le aspirazioni degli insegnanti di transitare in un'altra amministrazione pubblica.

MOBILITÀ SOLO PER GLI INIDONEI

La funzione pubblica ha chiarito che la mobilità verso le amministrazioni dello stato e verso gli enti pubblici non economici potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola. Con la sola eccezione dei docenti dichiarati permanentemente inidonei alla funzione. Tale deroga è stata prevista perché si tratta di personale in eccedenza che, in caso contrario rischierebbe il licenziamento.

IL RISCHIO È IL LICENZIAMENTO

La novità è stata introdotta dall'articolo 35, comma 5 della legge 289/2002. Il dispositivo prevede, infatti, che il personale docente dichiarato inidoneo, qualora non transiti in altro ruolo, venga mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. E una volta decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti.

COSA DICE LA LEGGE

La normativa che regola la risoluzione del rapporto di lavoro, peraltro, è stata varata nel 1993, con il decreto legislativo 29. Ed è stata successivamente recepita nel decreto legislativo 165/2001. Si tratta, in particolare, degli articoli 33 e 34. Il primo dispone, per i lavoratori in esubero, il diritto di accesso alla mobilità intercompartimentale. In alternativa, però, è sempre possibile accedere ai corsi di riconversione previsti dal testo unico, per cercare di continuare ad insegnare un'altra materia. Qualora tali opzioni non dovessero dare esito, l'articolo 33, dispone la sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro e, contestualmente, la messa in disponibilità per 24 mesi, durante i quali è prevista l'erogazione di un sussidio. Una volta trascorsi i 24 mesi, se il lavoratore non riesce ad ottenere il riassorbimento nell'amministrazione, l'articolo 34 prevede il licenziamento in tronco.

LA RICONVERSIONE

Tale disciplina si applica, peraltro, a tutto il personale della pubblica amministrazione.
E dunque, il rischio di licenziamento pesa su tutti i dipendenti pubblici che vanno in esubero. Va detto subito, però, che si tratta di una disciplina che nel comparto scuola non è mai stata applicata fino in fondo. Sebbene l'articolo 1 del decreto legge 212/2002 preveda espressamente l'avvio ai corsi di riconversione per i docenti soprannumerari in esubero e, al perdurare della incollocabilità degli stessi, l'applicazione della disciplina sulla disponibilità e il licenziamento.

TERMINI

I termini per la presentazione delle domande di mobilità intercompartimentale saranno fissati dagli uffici scolastici regionali. A fare da apripista, l'ufficio periferico del Veneto che ha fissato la data ultima per presentare le istanze al 29 aprile prossimo (Prot. n. 2280/C2 disponibile sul sito: http://www.istruzionevicenza.it/)