Fioroni, alla camera, spiega la legittimità degli interventi di abrogazione.

Tutor, è sufficiente l'accordo.

Cassati anche i contratti di prestazione d'opera

di Antimo Di Geronimo, da Italia Oggi dell'8/8/2006

 

La disapplicazione del tutor per via contrattuale è legittima. La possibilità di derogare le norme di legge tramite gli accordi negoziali, infatti, è espressamente prevista dalla legge. È questo uno dei chiarimenti forniti dal ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, il 26 luglio scorso, alla camera, in commissione istruzione, a Valentina Aprea (Fi), che aveva presentato un'interrogazione, lamentando l'illegittimità della sequenza contrattuale stipulata il 17 luglio con i sindacati della scuola che ha di fatto abolito il tutor previsto dalla riforma Moratti. L'accordo, attualmente, è al vaglio degli organi di controllo e a breve tornerà al tavolo negoziale per la firma definitiva.

La disapplicazione

Il titolare del dicastero di viale Trastevere ha argomentato al risposta citando l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il dispositivo prevede che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi. E per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. A questo proposito il ministro della pubblica istruzione ha ricordato che quest'ultima condizione non si riscontra nella legge n. 53. E dunque resta confermato il principio di derogabilità che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, ´principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione'.

La concertazione

Fioroni, peraltro, ha sottolineato che, al di là degli aspetti giuridici, appare opportuno ripristinare un metodo di concertazione preventiva per normative che concernono l'organizzazione del lavoro.

Il tutor

Con riguardo, poi, alla funzione tutoriale, l'articolo 2 della sequenza disapplica l'articolo 7, commi 5, 6 e 7, e l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2004, che disciplinano l'istituzione, l'orario di lavoro e l'organizzazione didattica della figura tutoriale nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. La scelta tecnica di disapplicare gli interi commi e non parti di essi è giustificata, secondo Fioroni, dalla difficoltà di lettura di disposizioni aventi una loro coerenza logica e sistematica. Tanto più che, per la parte della disciplina relativa all'organizzazione dell'attività educativa e didattica e all'assegnazione dei docenti alle classi, in realtà, le norme disapplicate non fanno che riferirsi genericamente a più puntuali e coerenti disposizioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (quale per esempio l'articolo 396), dell'articolo 26 del contratto del comparto scuola nonché dalla normativa che disciplina i compiti dei dirigenti scolastici (articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Prof tutti tutor

La scelta adottata in sede negoziale, inoltre, è finalizzata a conferire una più razionale organizzazione alla funzione tutoriale. Infatti, i compiti connessi alla figura del tutor vengono spalmati su tutti i docenti, facendone una funzione che fa capo a ciascuno di essi nell'ambito dei vigenti istituti e obblighi contrattuali. In tal modo, tra l'altro, si evita la soluzione, molto contestata nelle scuole, di individuare un docente con maggior carico orario nei primi tre anni delle scuole primarie, in violazione del principio di pari responsabilità di tutti i componenti del team didattico.

La mobilità annuale

Quanto al ripristino della mobilità annuale del personale docente, l'accordo ha disapplicato l'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2004, che prevedono la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. Premesso che la materia della mobilità è una tipica materia contrattuale, ha spiegato Fioroni, in mancanza di norme legislative inderogabili, e che essa è espressamente prevista dal vigente contratto del comparto scuola, ´va detto che anche negli anni scorsi tale disposizione si è rilevata tecnicamente impraticabile a prescindere dalla stessa esigenza di ricercare il consenso delle organizzazioni sindacali'. La permanenza dei docenti per un ciclo di studi andrebbe infatti correlata alla definizione di un organico stabile e funzionale per la corrispondente durata del ciclo didattico; allo stato, le nomine si rinnovano ogni anno con docenti spesso diversi. Non è possibile, dunque, accettare che la continuità didattica non valga anche in caso di riduzione dell'organico e di conseguente soprannumerarietà del docente che non ha completato il ciclo didattico.

prestazione d'opera

In merito ai contratti di prestazione d'opera, l'istituto giuridico, nella parte abrogata, secondo il ministro, costituiva in realtà un ibrido giuridico in base al quale venivano imputate a risorse finanziarie delle scuole, peraltro di norma insufficienti per pagare stipendi per un anno, prestazioni didattiche obbligatorie per gli alunni che esercitano l'opzione, costituenti cioè a tutti gli effetti ore curricolari. L'applicazione del medesimo istituto giuridico, sempre secondo il ministro, veniva a mascherare in realtà un rapporto di lavoro dipendente, organicamente inserito, anche ai fini delle valutazioni, nel curricolo obbligatorio degli alunni.

Anticipi scuola primaria

L'accordo ha disapplicato tale istituto, in quanto allo stato non sussistono i presupposti richiesti dalla stessa legge n. 53 del 2003.