Le risorse finanziarie, che erano state
destinate a retribuire i tutor,
saranno utilizzate per il rinnovo del prossimo contratto quadriennale
di lavoro, scaduto dal dicembre scorso.
I soldi del tutor
nella borsa del prossimo contratto.
Lo prevede una sequenza contrattuale >
stipulata tra amministrazione e sindacati il 24 luglio scorso.
di Antimo Di Geronimo,
da Italia Oggi dell'1/8/2006
Si tratta di 63 milioni 810 mila euro che,
peraltro, almeno per quest'anno, sono stati già impegnati per
retribuire i commissari degli esami di stato.
La decisione è motivata dal fatto che le parti hanno disapplicato le
norme di legge sul tutor, sulla mobilità e sui contratti d'opera. E
hanno reso impossibile l'introduzione degli anticipi nella scuola
materna, prendendo atto che non sono stati attivati i presupposti
previsti dalla legge. E cioè, l'istituzione di apposite figure
professionali che avrebbero dovuto prendersi cura dei bambini
anticipatari.
Gli effetti dell'accordo si vedranno a partire da settembre prossimo,
con l'avvio del prossimo anno scolastico. Ma le novità in esso
contenute stanno già suscitando un forte dibattito tra gli addetti ai
lavori.
E non mancano le voci critiche, che dubitano della liceità della
disapplicazione per contratto.
Resta il fatto che l'istituto della disapplicazione, per via
negoziale, è espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 165/2001. Che affida al tavolo negoziale il potere
di derogare eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi.
Ed è proprio il caso del decreto legislativo 59/2004, che è il
regolamento di attuazione della legge 53/2003: la cosiddetta legge
Moratti. Insomma, anche in questo caso vale l'antico principio secondo
il quale la legge speciale deroga la legge generale. Principio
applicabile a maggior ragione quando la legge speciale coincide con un
contratto. A ogni modo, l'ultima parola spetta alla Corte dei conti,
che dovrà esaminare il testo, che andrà poi al consiglio dei ministri
per il via libera. Solo dopo potrà essere sottoscritto in via
definitiva da Aran e sindacati e infine pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il percorso, come si vede, è ancora lungo.
Tutor.
L'accordo ha disapplicato espressamente l'articolo 7, commi 5, 6 e 7 e
l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2004. Si tratta,
in pratica, delle norme che regolano la figura del tutor,
rispettivamente, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I
grado. In particolare, il comma 5 definisce la figura del tutor nella
scuola primaria, individuandola in un docente con funzioni di
orientamento in ordine alla scelta delle attività didattiche, di
tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e
didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con
l'apporto degli altri docenti. I commi 6 e 7 prevedono invece
l'assegnazione al tutor di non meno di 18 ore settimanali. L'articolo
10, comma 7, infine, regola la figura del tutor nella scuola media, in
analogia, per quanto possibile, con la scuola primaria. La
disapplicazione di queste norme comporta l'inesistenza di fatto del
tutor.
Portfolio.
La cancellazione del tutor comporta anche l'inesistenza delle relative
mansioni. Tanto più che le parti hanno inteso confermare espressamente
la piena vigenza delle norme contrattuali che definiscono la funzione
docente e la relativa prestazione, chiarendo che nulla è innovato o
modificato rispetto a quanto già previsto dal contratto del 2003.
Insomma, tutto resta come prima della riforma. E dunque, non esiste
più nemmeno il portfolio. Per lo meno in termini di prestazione. I
presupposti per la cessazione del portfolio, infatti, risiedono
proprio nella disapplicazione della norma che ne affidava la redazione
al tutor. Il percorso formativo del quadro di riferimento normativo,
peraltro, ai fini dell'introduzione del tutor, avrebbe dovuto
prevedere non solo la formazione delle norme di legge istitutive di
tale figura, ma anche la stipula di un apposito contratto che ne
avrebbe dovuto tratteggiare i contorni, sia in termini di prestazione
sia in termini di retribuzione. Tale accordo, non solo non è mai stato
stipulato, ma addirittura ne è stato stipulato uno che disapplica la
norme di legge istitutive. Di qui l'inesistenza di fatto della figura
del tutor e anche del portfolio, che costituisce uno degli effetti
della relativa prestazione. Insomma, niente tutor, niente portfolio.
Mobilità.
L'accordo disapplica anche le norme che avrebbero dovuto imporre ai
docenti di non potersi trasferire più con frequenza annuale,
riportando la regolazione dei trasferimenti nell'alveo contrattuale
che le è proprio.
Contratti di prestazione d'opera.
Cancellate anche le norme che prevedevano la possibilità di assumere
esperti esterni alle scuole. In ciò riaffermando l'esclusività della
funzione formativa della docenza nei confronti dell'amministrazione
scolastica.
Anticipi scuola dell'infanzia.
Le parti, infine, hanno preso atto dell'inesistenza delle figure
professionali che avrebbero dovuto prendersi cura dei bambini
anticipatari della scuola dell'infanzia. E dunque hanno evidenziato
l'impossibilità di contrattare alcunché su questa materia.