Nessuna riserva senza certificato.

 da Italia Oggi del 15/8/2006

 

Per avere diritto alla riserva nelle assunzioni, è necessario essere disoccupati all'atto della presentazione della domanda di inclusione o aggiornamento delle graduatorie permanenti.
È questo il principio affermato dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con una sentenza depositata il 12 luglio scorso (n. 486 disponibile sul sito: www.giustizia-amministrativa.it).

Il Tar ha chiarito che il requisito di disoccupazione deve essere documentato all'atto della presentazione della domanda, tramite la presentazione del certificato di iscrizione al collocamento disabili. In assenza di tale atto, il diritto di accesso alle quote di riserva, previste dalla legge n. 68/99, non sussiste.

E dunque, per avere diritto alla precedenza nell'assunzione, tramite l'accesso alla quota del 7% dell'organico, che viene accantonata per gli invalidi, non basta essere in grado di vantare lo stato di invalidità civile superiore al 45%, ma è necessario anche essere in grado di documentare lo stato di disoccupazione all'atto della presentazione della domanda.

A questo proposito il Tar ha chiarito che la legge n. 69, all'articolo 16, comma 2, sebbene disponga che gli invalidi civili possano essere assunti ´anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso', non possa essere interpretata nel senso che tale stato non sia necessario all'atto della presentazione della domanda.

Ciò perché l'articolo 7, comma 2 , della legge 68 prevede espressamente il possesso di tale requisito, che deve essere regolarmente documentato tramite la presentazione del certificato.

In altri termini, il coordinamento fra l'articolo 16 e l'articolo 7 della legge 68/99 ´se da un lato autorizza l'amministrazione a non pretendere la condizione di disoccupato al momento dell'assunzione', si legge nella sentenza, ´dall'altro lascia ferma la necessità che il requisito sia posseduto e documentato'.

E siccome il ricorrente si era limitato a provare la mera personale qualità di invalido civile, senza presentare il certificato, il giudice amministrativo ha rigettato il ricorso, affermando, dunque, la legittimità della mancata assegnazione della riserva da parte del Csa di Potenza.