Si avvicina l’emanazione del regolamento
sull’individuazione dell’alunno handicappato.
Salvatore Nocera, da
Educazione & Scuola del
15/9/2005
Il Consiglio di Stato il 29 Agosto ha espresso
il parere n° 4699/03 sullo schema di regolamento predisposto dal
Ministero dell’Istruzione e della Salute per l’individuazione degli
alunni in situazioni di handicap.
Ciò in attuazione dell’Art. 35 Comma 7 legge 289 che ha sostituito il
precedente accertamento sanitario individuale con un accertamento
sanitario collegiale al fine dell’assegnazione delle ore di sostegno
didattico per l’integrazione scolastica. Adesso il parere viene
trasmesso all’apposita commissione della Camera che provvederà ad
esprimere il proprio parere e quindi il regolamento potrà essere
emanato, probabilmente nell’arco di un paio di mesi. Però questo
regolamento ha ormai subito ritardi di anni ed ulteriori ritardi non
meraviglierebbero. I ritardi sono stati causati dalle lunghe
trattative tra Amministrazioni Centrali e Regioni che dovevano
raggiungere un’intesa con i Ministeri sui contenuti del regolamento ed
hanno proposto alcuni emendamenti in buona parte recepiti dalle
Amministrazioni Centrali. Il parere del Consiglio di Stato è
importante perché contiene alcune informazioni che contribuiscono a
chiarire meglio i rapporti fra Stato e Regioni in materia di
integrazione scolastica. Un primo punto importante riguarda lo
scioglimento del dubbio se l’atto dovesse essere emanato con un
regolamento governativo o con una intesa Stato-Regioni, dopo l’entrata
in vigore della legge costituzionale n° 3/01 che ha trasferito alle
Regioni le competenze in materia scolastica e sanitaria conservando
allo Stato solo quella di stabilire i livelli essenziali delle
prestazioni. Il parere del Consiglio di Stato si orienta nettamente
per l’atto regolamentare, ritenendo il procedimento di accertamento
dell’handicap, “un livello essenziale” di prestazione dovendosi
svolgere in modo e tempi uniformi su tutto il territorio nazionale, in
modo da consentire un corretto avvio della formulazione, della
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano
educativo individualizzato, atti preliminari ad un corretto avvio
dell’anno scolastico, come espressamente detto e ribadito in due
articoli dello schema di regolamento che richiamano la legge 333/01
che fissa a fine Luglio il termine ultimo per l’assegnazione dei posti
di sostegno in organico di diritto e di fatto.
Il Consiglio di Stato inoltre ha ritenuto corretta la richiesta delle
Regioni di eliminare dal testo il termine di 30 giorni dalla richiesta
per il rilascio della certificazione, ritenendo sufficiente la
previsione che essa venga rilasciata “in tempo utile” per il corretto
avvio dell’anno scolastico. Ciò se è rispettoso del potere autonomo
organizzatorio delle Regioni crea forte preoccupazione nelle famiglie
dal momento che in molte Regioni vi sono ritardi di molti mesi e di
anni nel rilascio degli accertamenti per l’invalidità, a causa della
scarsità delle commissioni. Governo e Regioni dovranno quindi
intervenire immediatamente per evitare ritardi pena la vanificazione
di tutta la normativa sulla qualità dell’integrazione.
Il Consiglio di Stato ha pure ritenuto corretta la richiesta delle
Regioni di finalizzare l’accertamento solo all’integrazione
scolastica, perché non ha reputato coerente con la qualificazione di
“livello essenziale” una differenziazione di accertamenti per i minori
a seconda che questi debbano servire all’integrazione scolastica,
all’assistenza sociale e sanitaria, all’inserimento lavorativo ecc..
Quindi per i minori l’accertamento collegiale deve valere per il
godimento di tutti i benefici che la normativa riconosce alle persone
con disabilità.
Il Consiglio di Stato condivide pure un’altra richiesta delle Regioni
circa l’eliminazione dal testo della individuazione delle ore di
assistenza educativa da parte dell’apposito gruppo di lavoro sul caso
di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR del 1994, ritenendo che tale
gruppo sia costituito solo da personale della scuola. Sia consentito
dissentire dalle Regioni e dal Consiglio di Stato. Infatti il gruppo
di lavoro di cui sopra, previsto legislativamente dall’articolo 12
comma 5 della legge 104/92 è il gruppo che formula il piano educativo
individualizzato ed è composto non solo dai docenti della classe ma
anche dalla famiglia e dagli operatori della ASL e degli enti locali.
È questo gruppo che formula la proposta di richiesta delle ore di
sostegno e di tutte le altre richieste necessarie alla qualità
dell’integrazione scolastica, tra le quali sarebbe logico prevedere
pure quelle delle ore di assistenza educativa.
Speriamo che sulla base degli accordi di programma fra uffici
scolastici regionali, enti locali ed ASL , questo aspetto assai
importante possa essere recuperato. Si condivide pienamente invece
l’ultima osservazione del parere del Consiglio di Stato circa la
dubbia costituzionalità dell’Art.4 del regolamento che riproduce
l’articolo 35 comma 7 della legge 289/03 secondo cui le ore di
sostegno in deroga vengono assegnate solo nei casi certificati di
particolare gravità.
Giustamente il Consiglio di Stato osserva che le ore in deroga in
organico di fatto vengono assegnate quando non siano sufficienti in
una certa Provincia o in una certa scuola quelle in organico di
diritto rispetto al numero degli alunni con disabilità; ma ciò può
determinare delle disparità di trattamento tra scuola e scuola o tra
Provincia e Provincia a seconda del numero di alunni iscritti e
frequentanti rispetto alle ore di sostegno assegnate. Di qui il dubbio
di incostituzionalità della norma.
Certamente sarà difficile che il Ministero recepisca questa censura
preferendo attendere che qualche famiglia o qualche associazione la
sollevi nel corso di una delle cause, sempre più frequenti, con le
quali si richiedono ed ottengono più ore di sostegno rispetto a quelle
assegnate.
Le Associazioni sono avvertite.
Roma 15 Settembre 2005
Responsabile della sezione legale dell’osservatorio dell’AIPD
sull’integrazione scolastica.
Salvatore Nocera
Parere Consiglio di Stato 29 agosto 2005