SCUOLA PRIMARIA
Non è stato ancora firmato il contratto che definisce compiti e compensi.
La maestra prevalente batte il tutor.
La maggior parte delle scuole la preferisce per
il nuovo anno
da
ItaliaOggi del
20/9/2005
La maestra prevalente prende il posto del tutor.
È quanto si sta verificando nella maggior parte delle scuole
elementari dove era stata introdotta questa figura, nel trascorso anno
scolastico. Sebbene non fosse stato ancora stipulato il contratto, che
avrebbe dovuto regolare mansioni e retribuzioni dei docenti che
avrebbero dovuto assumere i relativi incarichi di tutor.
E siccome la trattativa è stata accantonata, le
scuole che hanno anticipato la riforma, senza che ve ne fossero i
presupposti, stanno cercando di giustificare questo nuovo tipo di
organizzazione, rispolverando la vecchia figura della maestra
prevalente, a cui faceva cenno la legge 148/99. Meglio nota come legge
dei moduli.
Un docente per due ambiti
In pratica, per introdurre il tutor, l'anno scorso i dirigenti
scolastici hanno assegnato alla maestra designata per questo incarico
due ambiti, disposti verticalmente nella stessa classe.E ciò ha
comportato che la docente designata si è trovata, non di rado, ad
operare solo in una classe. Insomma, non più una maestra per ogni
ambito, titolare dello stesso ambito in due classi diverse, ma una
sola maestra, con due ambiti, che insegna solo in una classe.
La maestra non prevalente
E dunque, invece, di avere tre docenti che insegnano su due classi, si
sono avute due docenti (insegnanti prevalenti) in due classi diverse
(con 18 ore frontali di insegnamento per ognuna) e una docente (non
prevalente) titolare su due classi. Per esempio: l'insegnante Rossi,
titolare degli ambiti lettere e matematica nella classe I A;
l'insegnante Bianchi, titolare di Lettere e matematica in I B e,
infine, l'insegnante Verdi, titolare dell'ambito antropologico in I A
e in I B.
Il problema della programmazione
L'effetto è stata la disarticolazione del modulo.
Ma alle insegnanti precedentemente assegnate al modulo stesso è stato
imposto di svolgere, comunque, le due ore settimanali di
programmazione. Anche se due insegnanti su tre non hanno più potuto
insegnare nella stessa classe. In buona sostanza, a fronte della
impossibilità di effettuare la programmazione di modulo, espressamente
prevista dal contratto di lavoro, è stata imposta la partecipazione ad
una sorta di consiglio di interclasse aggiuntivo, non previsto da
alcuna norma.
Le scuole dove non c'è il tutor
Tutto questo non è avvenuto, invece, nelle scuole dove i collegi dei
docenti hanno ritenuto di non potere avviare la riforma, prima che il
contesto normativo giungesse a piena conclusione. Richiamandosi a una
serie di disposizioni, che sembrerebbero avvalorare la tesi della non
legittimità della nuova figura.
Le ragioni del sì e del no
In buona sostanza vi sarebbero due diversi indirizzi intepretativi. Il
primo, che potremmo definire anticipatario, basa la propria tesi sulla
necessità di introdurre la riforma anche se la normativa di attuazione
ancora non c'è. O per lo meno, ancora non è completa. Tesi peraltro
condivisa anche dall'amministrazione centrale (si veda la nota 30
giugno 2004 prot. n. 94/Dip.Ris.-17). Il secondo, invece, argomenta il
proprio orientamento di non far partire la riforma, perché, per
introdurre la nuova figura del tutor, è necessario prima di tutto
definire la prestazione e la retribuzione al tavolo negoziale.
Insomma, niente contratto, niente tutor.
Prestazione e retribuzione
Quest'ultima tesi troverebbe fondamento nel fatto che il decreto
legislativo 165/2001, nel regolare la contrattualizzazione del
rapporto di lavoro, dispone che tutto ciò che riguarda le retribuzioni
rientra nelle materie da regolare al tavolo negoziale.
E siccome il rapporto di lavoro è caratterizzato dalla scambio tra
prestazione e retribuzione, il cambio di mansioni relativo
all'introduzione del tutor deve passare prima per il tavolo negoziale.
Portfolio e privacy
A ciò va aggiunto anche il problema del portfolio: un'altra novità
introdotta dalla riforma, la cui redazione rientra tra i compiti del
tutor. Sulla questione, peraltro, è intervenuto anche il garante della
privacy. L'autorità per la tutela della riservatezza dei cittadini ha
spiegato che la redazione del portfolio implica la trattazione dei
cosiddetti dati sensibili. E ha raccomandato al ministero
dell'istruzione di intervenire tempestivamente con un regolamento,
anche per evitare che i docenti possano andare incontro a
responsabilità derivanti dalla violazione della legge sulla privacy.
Responsabilità che possono essere anche di natura penale. Il potere di
emanare questo regolamento, infatti, è di stretta competenza del
ministero dell'istruzione.