SPECIALE NUOVO ANNO Il tribunale di Reggio Calabria respinge un reclamodel ministero. Disabili, più chance per assumere. Legittimi i contratti anche in deroga al rapporto docenti/alunni da ItaliaOggi del 6/9/2005
Sempre più esteso l'obbligo di utilizzazione di docenti di sostegno per gli alunni disabili, anche al di là dei limiti e dei vincoli fissati dall'amministrazione circa il numero dei posti attivabili. Gli insegnanti di sostegno, infatti, possono essere assunti con contratto a tempo determinato in deroga al rapporto docenti/alunni. Questa situazione, che ha suscitato la reazione dell'amministrazione, è determinata dalla tendenza della magistratura a riconoscere il diritto del bambino disabile all'assegnazione di un insegnante di sostegno, il tutto in relazione alla valutazione della gravità di ogni specifico handicap.
"L'obbligo della pubblica amministrazione di attribuire l'insegnante di sostegno nella misura non tanto pretesa dal singolo, quanto piuttosto richiesta dalla gravità della patologia da cui è affetto il disabile, discende direttamente dal carattere assoluto e inviolabile del diritto all'istruzione, all'educazione e all'inserimento scolastico che verrebbe di fatto svuotato di contenuto, ove si rimettesse alla discrezionalità amministrativa la determinazione del quantum del servizio di sostegno". Con questa motivazione, ampiamente esplicitata nel testo dell'ordinanza (20/8/2005, proc. 1771), il tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto dal ministero dell'istruzione contro la precedente decisione del giudice monocratico (ordinanza 2/3/2005). Il primo giudice aveva, infatti, accolto l'istanza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) presentata dai genitori di una bambina (portatrice di handicap grave) relativa alla mancata assegnazione di insegnante di sostegno per il massimo delle ore (cioè, per tutto l'orario giornaliero di attività scolastica).
L'OPPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Il reclamo proposto dall'amministrazione contro l'ordinanza del primo giudice sollevava due questioni: una riguardo il rito e l'altra di carattere sostanziale. In primo luogo, si contestava che il giudice ordinario potesse avere giurisdizione in materia di servizi previsti dalla legge n. 104/92 (in quanto sussiste la necessità di ponderare la pluralità degli interessi privati coinvolti, in vista dell'interesse pubblico sotteso alla legge stessa). In virtù di ciò, la situazione giuridica facente capo ai destinatari dei servizi per portatori di handicap assume, secondo l'amministrazione, carattere di interesse tutelato indirettamente (interesse legittimo), valutabile dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione di legittimità. L'amministrazione sosteneva che non esiste una norma che riconosca "in termini matematici e predeterminati" la misura del sostegno che può essere preteso dagli interessati, in modo tale da vincolare un vero e proprio diritto soggettivo del disabile. Per altro verso, osservava che le forme di sostegno (12,5 ore alla settimana) e di assistenza (da parte di un assistente educativo) escludevano che l'alunna disabile, per la quale era stata sollevata la questione, potesse di fatto rischiare l'abbandono psicologico.
LE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA Il quadro normativo in materia (articolo 34 della Costituzione; articolo 26 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; articolo 12 della legge n. 104/92) ad avviso del tribunale di Reggio Calabria delinea un vero e proprio diritto soggettivo assoluto del disabile all'effettivo e completo inserimento scolastico. Tant'è che la stessa Corte costituzionale ha sottolineato che "la frequenza scolastica costituisce un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap" e ha evidenziato la sussistenza di uno stretto legame tra il diritto alla frequenza scolastica ed il bene della salute. Da queste univoche premesse (con riferimento alla Costituzione, alla legge e alla giurisprudenza) deriva come logica conseguenza che il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona handicappata è un diritto inviolabile. Ciò implica "che non può al riguardo configurarsi alcun potere dell'amministrazione di comprimerlo o vulnerarlo in nome di interessi anche pubblici o ragioni organizzative". Le considerazioni del tribunale in materia di sostegno scolastico degli alunni handicappati non lasciano spazi alla limitazione degli interventi attuate dall'amministrazione mediante la tassativa previsione di un vincolo nella dotazione organica (un insegnante di sostegno per ogni gruppo di 138 alunni). La legge non consente, sottolinea l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria, di subordinare la tutela di esigenze fondamentali della persona umana a scelte organizzative e/o finanziarie dello stato, proprio perché in tale materia l'interesse protetto in via primaria, è quello della persona disabile. "Non può costituire ostacolo o impedimento all'attuazione del diritto allo studio il vincolo costituito dalla dotazione organica di insegnanti di sostegno". Al fine di assicurare "l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap", la legge consente alle autorità scolastiche di "far ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi" e prevede anche la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi. Una soluzione certo di non agevole applicazione e che già in passato aveva suscitato preoccupazione e la conseguente reazione da parte dell'amministrazione. |