Secondo ciclo/4.

La questione del 20%.

da TuttoscuolaNews N. 216, 24 ottobre 2005

 

Finora l'autonomia ordinamentale delle istituzioni scolastiche è coincisa con il cosiddetto 15% di adattamento locale dell'orario e delle discipline previste a livello nazionale. L'art. 12, co. 2 del Dpr. 275/99 prevedeva questa norma attiva fino alla riforma degli ordinamenti. Oggi la lettera c del comma 1 dell'art. 27 del dlgs. Sul secondo ciclo ha disposto invece "l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita" dai percorsi liceali.

Pare di capire che nel 20% attuale debba essere ricompresa anche la quota dei piani di studio personalizzati di competenza delle Regioni.

Il 15% è diventato insomma 20%, ma ad alcune condizioni. Vediamo quali, ricostruendo la natura del problema.