L’anticipo nella scuola dell’infanzia

non compete all’Amministrazione scolastica?

da Tuttoscuola del 4/10/2005

 

Il Coordinamento Nazionale per le politiche dell’infanzia e della sua scuola formato da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL SNALS, AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE - costituito nel 2001 all’indomani dell’avvio del progetto generale di riforma del sistema d’istruzione - ha stipulato un’intesa con l’Associazione dei Comuni italiani (ANCI) per concordare le modalità di accoglimento dei bambini di due anni e mezzo alla scuola dell’infanzia per l’attuazione della sperimentazione di cui all’art. 7 Legge 53/2003.

L’intesa (www.anci.it) affronta in termini organici il problema dell’anticipo dei bambini nella scuola dell’infanzia e della organizzazione didattica necessaria per assicurare interventi di qualità.
Rappresenta indubbiamente un punto di riferimento significativo per risolvere seriamente le problematiche del settore dell’infanzia che sembra piuttosto trascurato da politici e amministratori.
Nel documento vengono individuati due soggetti responsabili degli interventi e delle modalità di sostegno degli anticipi: Collegi dei docenti e Comuni.

E l’Amministrazione scolastica? Non si prevede che abbia un ruolo diretto, ma solo di supporto.
Per il MIUR si prevede che assicuri adeguate risorse di organico e finanziarie in particolare per l’edilizia scolastica. Per le Direzioni scolastiche regionali si ipotizzano accordi per sostenere il progetto delle scuole mediante ampliamento degli organici.

L’intesa prevede anche le condizioni di fattibilità degli anticipi (numero di bambini anticipatari per sezione, limite numerico delle sezioni che accolgono solamente bambini treenni e anticipatari) e una nuova competenza dei Comuni il cui parere favorevole diventerebbe vincolante per l’ammissione anticipata di bambini alla scuola dell’infanzia (attualmente il benestare dei Comuni è previsto solamente quando l’anticipo determina nuovi servizi e nuovi oneri a loro carico).

Tutto ok, dunque. Ma non è come fare i conti senza l’oste (il Miur)? E poi, l’orientamento appare non rispettoso dei contenuti della recente decisione della Corte Costituzionale n. 279/2005 che ha riconosciuto "che, in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato è essenzialmente la regione, in quanto gli altri enti locali sono privi di competenza legislativa... In tema di anticipazione delle iscrizioni... va dichiarata l’illegittimità costituzionale... del decreto legislativo... nella parte in cui non prevede che il decreto... sia adottato "sentita l’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI)" invece che sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni.