L’anticipo nella scuola dell’infanzia
non compete all’Amministrazione scolastica?
da
Tuttoscuola
del 4/10/2005
Il Coordinamento Nazionale per le politiche
dell’infanzia e della sua scuola formato da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL
Scuola, CONFSAL SNALS, AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE - costituito nel
2001 all’indomani dell’avvio del progetto generale di riforma del
sistema d’istruzione - ha stipulato un’intesa con l’Associazione dei
Comuni italiani (ANCI) per concordare le modalità di accoglimento dei
bambini di due anni e mezzo alla scuola dell’infanzia per l’attuazione
della sperimentazione di cui all’art. 7 Legge 53/2003.
L’intesa (www.anci.it) affronta in termini organici il problema
dell’anticipo dei bambini nella scuola dell’infanzia e della
organizzazione didattica necessaria per assicurare interventi di
qualità.
Rappresenta indubbiamente un punto di riferimento significativo per
risolvere seriamente le problematiche del settore dell’infanzia che
sembra piuttosto trascurato da politici e amministratori.
Nel documento vengono individuati due soggetti responsabili degli
interventi e delle modalità di sostegno degli anticipi: Collegi dei
docenti e Comuni.
E l’Amministrazione scolastica? Non si prevede che abbia un ruolo
diretto, ma solo di supporto.
Per il MIUR si prevede che assicuri adeguate risorse di organico e
finanziarie in particolare per l’edilizia scolastica. Per le Direzioni
scolastiche regionali si ipotizzano accordi per sostenere il progetto
delle scuole mediante ampliamento degli organici.
L’intesa prevede anche le condizioni di fattibilità degli anticipi
(numero di bambini anticipatari per sezione, limite numerico delle
sezioni che accolgono solamente bambini treenni e anticipatari) e una
nuova competenza dei Comuni il cui parere favorevole diventerebbe
vincolante per l’ammissione anticipata di bambini alla scuola
dell’infanzia (attualmente il benestare dei Comuni è previsto
solamente quando l’anticipo determina nuovi servizi e nuovi oneri a
loro carico).
Tutto ok, dunque. Ma non è come fare i conti senza l’oste (il Miur)? E
poi, l’orientamento appare non rispettoso dei contenuti della recente
decisione della Corte Costituzionale n. 279/2005 che ha riconosciuto
"che, in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato
è essenzialmente la regione, in quanto gli altri enti locali sono
privi di competenza legislativa... In tema di anticipazione delle
iscrizioni... va dichiarata l’illegittimità costituzionale... del
decreto legislativo... nella parte in cui non prevede che il
decreto... sia adottato "sentita l’associazione nazionale dei comuni
d’Italia (ANCI)" invece che sentita la Conferenza Unificata
Stato-Regioni.