Nuovo scompiglio nelle Graduatorie Permanenti.

Lalla, da Orizzonte scuola del 16/11/2005

 

Il Tar di Catania, con sentenza 1846/05, accoglie il ricorso di un’iscritta nelle GP di Enna, classe di concorso A345, che chiede ed ottiene di avvalersi dei punti del servizio svolto in questa classe di concorso, modificando così la scelta effettuata in occasione della rideterminazione delle graduatorie nel 2004/2005.

Sotto accusa l’art.3 comma 3 del DDG 31 marzo 2005: “dall’a.s. 2003/2004 il servizio prestato contestualmente in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato” .

Il ricorso è stato accolto il 21 ottobre 2005; la graduatoria di Enna sta per essere modificata, con le inevitabili ripercussioni sugli incarichi già assegnati, molti altri ricorsi sono in atto con le stesse motivazioni.

 

Riportiamo i passi più significativi della sentenza:

Il tenore letterale, nonché la ratio, della norma contenuta nell'art. 3 comma 3 del DD 31 marzo 2005, secondo cui: "dall'anno scolastico 2003/2004 il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato" non consente di ritenere che si sia voluto limitare la scelta solo al servizio già non valutato, e che l'eventuale scelta già fatta ne precluderebbe una nuova fondata sul citato DDG.

[…]

Se l'intenzione fosse stata quella di consentire la scelta solo a partire dall'a.s. in corso al momento in cui fu emanato il DDG la disposizione avrebbe potuto invece essere formulata esplicitamente in questo senso.

[…..]

Il docente può, in linea di massima, chiedere solo l'aggiornamento del proprio punteggio, con cui è già inserito in graduatoria, con quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 maggio 2004, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 21 maggio 2004.

Ma il fatto che si tenda a cristallizzare il punteggio ad una certa data non vuol dire, come affermato dall'Amministrazione, che la norma di cui all'art. 3 vada interpretata nel senso che la scelta fatta a suo tempo, circa la graduatoria ove far valere il servizio prestato contestualmente, sia immodificabile.

[…]

Infatti la scelta da effettuare non è riferita dalla norma ad una "sola volta", ma ad una "sola graduatoria". Il che si desume anche dal fatto che la scelta di cui la norma tratta è riferita al "servizio prestato contestualmente in più insegnamenti", e per il quale potrebbe astrattamente ipotizzarsi un utilizzo in più graduatorie, relative alle corrispondenti classi di concorso.

[….]

La modifica annuale della scelta, da parte dell'interessato, della graduatoria in cui far valere il "servizio prestato contestualmente in più insegnamenti" costituisce una normale modalità di evoluzione delle graduatorie, conforme allo spirito con cui esse sono aggiornate ed integrate.

[…]

La graduatoria impugnata pertanto va annullata, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio relativo al servizio prestato nell'a.s. 2003/2004.