Handicap:

Insegnante di sostegno:

ricorso d'urgenza ed azione di risarcimento danni.

Sentenza di condanna al risarcimento dei danni del Tribunale di Lama dei Peligni (Ch)

Avv. Giorgio Di Giorgio,da Orizzonte scuola dell'8/11/2005

 

Il sottoscritto avv. Giorgio Di Giorgio (studio in Via Mario Bianco, 5 - 66034 Lanciano (Ch) - tel 0872 44280) ha patrocinato il minore G.D.C. alunno frequentante la classe V della scuola elementare di Fara San Martino (Ch) nella causa promossa contro il Miur, la Direzione Scolastica Regionale d'Abruzzo, il C.S.A. Chieti e l'Istituto Comprensivo di appartenenza in relazione alla mancata nomina di insegnante di sostegno in favore del minore affetto da disabilità.

All' inizio dell'anno scolastico 2004 / 2005 Il Gruppo H dell'Ausl Lanciano/ Vasto aveva indicato in almeno 12 ore settimanali il fabbisogno del sostegno in favore dell'alunno che, negli anni precedenti, ne aveva sempre fuito in pari misura. Dopo avere invocato inutilmente, con ben due diffide stragiudiziali, le amministrazioni scolastiche a provvedere alla nomina dell'insegnate, a gennaio 2005, quando la scuola era già iniziata da circa 4 mesi, si era costretti a proporre ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c presso il Tribunale di L'Aquila ( lontano circa 150 km) territorialmente competente.

Solo dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di L'Aquila l'Amministrazione Scolastica in data 20.01.2005, vista la perseveranza dei genitori del minore, nominava l'insegnante di sostegno ed il Tribunale emetteva ordinanza di cessazione della materia del contendere ed, inauditamente, compensava le spese del giudizio, gravando di fatto i genitori del minore delle spese dovute al sottoscritto avvocato ( ed a quello domiciliatario in L'Aquila).

Come noto infatti le cause contro il M.i.u.r. devono essere fatte presso la sede del Tribunale in cui risiede l'Avvocatura dello Stato, con costi raddoppiati per il cittadino. Il sottoscritto ed il suo collega in L'Aquila sono stati ben felici di rinunciare al proprio onorario in favore di G.D.C. e dei suoi genitori.

 

Ritenendo, comunque, ingiusto, il provvedimento reclamavano dinanzi al Tribunale Collegiale di L'Aquila che, "diabolicamente" perseverando, confermava la compensazione delle spese disposta dal Giudice Unico adito in prime cure. Sembrano inezie ma l'onere delle spese legali potrebbe disincentivare, anche per l'impossibiklità di affrontarle, altri genitori a pretendere ed ottenere quanto è loro dovuto in favore di un loro figlio disabile.

Stante, comunque, il ritardo nella nomina dell'insegnate di sostegno e con conseguente illegittima compressione di più diritti costituzionalmente garantiti (il diritto allo studio ed altri) è stata promossa azione di risarcimento danni dinanzi al Giudice di Pace di Lama dei Peligni che, con sentenza illuminata, ha condannato le amministrazioni scolstiche al risarcimento dei danni patiti dal minore e da suoi genitori, anche a titolo di risarcimento danni esistenziali oltre che, come era giusto, alle spese legali sostenute per latutela dei loro diritti.

La sentenza ( n. 10/ C/ 2005 del 27.10.2005 / D.C.D. e N.A. contro Miur + 3 - Giudice di Pace di Lama dei Peligni) la si segnala affinche tutti i genitori di alunni disabili a cui venga negato il sostegno adiscano l'autorità giudiziaria, invocando il risarcimento del danno affinchè lo spauracchio di dover pagare e risarcire il danno, induca il MIUR a non lucrare sul risparmio derivante dalla mancata nomina dell'insegnate di sostegno in danno di ragazzi già sfortunati.

E' una lotta di civiltà, di integrazione che va combattuta fino in fondo.